Ordinanza n. 19/2000

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 19

ANNO 2000

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof.    Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

- Dott.   Franco BILE 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 448 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1998 dalla Corte d'appello di Venezia nel procedimento penale a carico di S.I., iscritta al n. 849 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1998.

  Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 24 novembre 1999 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che la Corte di appello di Venezia ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 448 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede il potere del giudice di appello di pronunciare sentenza di applicazione della pena concordata tra le parti nel giudizio di primo grado anche quando in tale giudizio l'imputato sia stato assolto a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.;

  che il rimettente premette che il Pretore di Bassano del Grappa, che procedeva nei confronti di un imputato di furto aggravato che aveva presentato richiesta di applicazione della pena, per la quale il pubblico ministero aveva prestato il consenso, ritenendo contraddittori gli elementi di prova, aveva pronunciato sentenza di assoluzione ai sensi degli artt. 129 e 530, comma 2, cod. proc. pen.;

  che la Corte di appello rimettente, investita dell'impugnazione del procuratore generale che aveva chiesto, in riforma della sentenza appellata, la condanna dell'imputato, rileva che, ove si dovesse pervenire, in conformità alla richiesta del procuratore generale, ad una pronuncia di condanna, l'imputato verrebbe privato della possibilità di ottenere la diminuzione di pena ex art. 444 cod. proc. pen.; diminuzione di cui invece l'imputato potrebbe usufruire, a norma dell'art. 448 cod. proc. pen., in caso di dissenso del pubblico ministero all'applicazione della pena, ritenuto ingiustificato dal giudice di appello;

  che a parere del giudice rimettente l'impossibilità di disciplinare il caso in esame mediante un meccanismo analogo a quello previsto dall'art. 448 cod. proc. pen., che consente, appunto, di applicare la pena nella misura richiesta dall'imputato quando il giudice ritenga ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e congrua la pena stessa, determina una irragionevole disparità di trattamento, in quanto anche il caso di specie é caratterizzato da una "ingiustificata mancata applicazione della ... diminuzione di pena ricollegata alla richiesta di patteggiamento";

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque infondata, richiamando, tra l'altro, il principio, affermato dalla sentenza della Corte di cassazione, sez. VI, 2 giugno 1992, Cannone, secondo cui in sede di impugnazione deve essere comunque riconosciuto all'imputato che ne abbia fatto tempestivamente richiesta nel giudizio di primo grado ex art. 444 cod. proc. pen., anche fuori del caso di dissenso ingiustificato del pubblico ministero, il diritto alla riduzione della pena, quando il giudice riconosce che la richiesta era fondata in relazione sia alla qualifica del reato che alla pena da applicare.

  Considerato che il giudice rimettente, nel sollevare la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 448 cod. proc. pen., si basa sul presupposto che la norma censurata precluda la possibilità di procedere all'applicazione della pena richiesta ex art. 444 cod. proc. pen. anche nel caso in cui tale pena non sia stata ingiustificatamente applicata dal giudice di primo grado per effetto dell'erronea pronuncia di una sentenza di assoluzione emessa a norma degli artt. 129 e 530, comma 2, cod. proc. pen.;

  che tale presupposto interpretativo é peraltro smentito dallo specifico precedente, citato dall'Avvocatura dello Stato, della Corte di cassazione, la quale ha affermato il principio che in sede di impugnazione deve comunque essere riconosciuto all'imputato che ne abbia fatto richiesta ex art. 444, comma 1, cod. proc. pen. il diritto alla diminuzione della pena, anche al di fuori dell'ipotesi di dissenso ingiustificato del pubblico ministero, quando il giudice riconosca che la richiesta era fondata in relazione sia alla qualificazione giuridica del fatto, sia alla pena da applicare;

  che, comunque, la norma censurata é stata modificata dall'art. 34 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 18 dicembre 1999;

  che la nuova formulazione dell'art. 448, comma 1, cod. proc. pen. prevede espressamente, per quanto interessa il caso in esame, che nel giudizio di impugnazione il giudice può pronunciare sentenza di applicazione della pena anche nel caso di rigetto della richiesta formulata ex art. 444, comma 1, cod. proc. pen.;

  che pertanto va disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente perchè valuti se, a seguito della intervenuta modifica legislativa della disposizione denunciata, la questione di legittimità sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2000.

Giuliano VASSALLI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in cancelleria il 21 gennaio 2000.