ORDINANZA N. 470
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della mancata costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri nel giudizio davanti alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzione tra la Provincia autonoma di Bolzano e lo Stato, iscritto al n. 3/99 del registro conflitti, avente ad oggetto atti emessi dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano quale pubblico ministero nel procedimento penale 2621/98 R.G.N.R., nei limiti in cui la determinazione di non costituirsi non è stata preceduta da una intesa o da una richiesta di parere allo stesso pubblico ministero, promosso dalla Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano, con ricorso depositato il 3 giugno 1999 e iscritto al n. 119 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con ricorso depositato il 3 giugno 1999 il Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla mancata costituzione di quest’ultimo nel giudizio per conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dello Stato (giudizio iscritto al reg. conflitti n. 3 del 1999), a seguito di due atti adottati nell’ambito di un procedimento penale dal medesimo pubblico ministero;
che il ricorrente precisa che, in base all’art. 112 della Costituzione, il pubblico ministero è il titolare diretto ed esclusivo dell’attività di indagine finalizzata all’esercizio dell’azione penale e che in riferimento a detta funzione esso deve pertanto considerarsi legittimato a sollevare il conflitto;
che lo stesso ricorrente rileva che nei conflitti tra enti, in base al consolidato orientamento della Corte costituzionale, legittimati a costituirsi in giudizio sono soltanto il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Giunta regionale, essendo stata di recente esclusa la possibilità di invocare l’art. 20, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, al fine di riconoscere il diritto di qualsiasi organo statale a intervenire in qualsiasi giudizio che sia pendente innanzi alla Corte costituzionale (sentenza n. 350 del 1998);
che, in particolare, richiamando consolidati orientamenti della Corte costituzionale, il Sostituto Procuratore sottolinea che atti di giurisdizione possono essere a base di conflitti di attribuzione tanto tra Regioni e Stato che tra poteri dello Stato, ma soltanto in questa seconda eventualità gli organi giudiziari sono legittimati a stare in giudizio, come soggetti sia attivi che passivi, mentre nel primo caso il potere di costituirsi in giudizio spetta unicamente al Presidente del Consiglio dei ministri, in rappresentanza dello Stato nella sua interezza;
che peraltro questa funzione di rappresentanza unitaria non può far venire meno, secondo il ricorrente, l’istituzionale indipendenza che la Costituzione garantisce al pubblico ministero rispetto a ogni altro potere statale, cosicché l’attribuzione della rappresentanza dello Stato al Presidente del Consiglio dei ministri, nei conflitti tra Stato e Regioni, “non esclude la coesistenza di alcuni poteri da riconoscere ad altri poteri autonomi dello Stato, con la relativa necessità di coordinamento”, quando si tratti di tutelare esigenze che coinvolgono le attribuzioni del potere giudiziario;
che, per evitare pregiudizio alla posizione del soggetto appartenente al medesimo potere e altresì per garantire un effettivo contraddittorio, la determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri di costituirsi o non costituirsi in giudizio, qualora venga chiesto da parte di una Regione o di una Provincia autonoma l’annullamento di un atto dell’ordine giudiziario, dovrebbe - secondo la prospettazione del ricorrente - essere presa a seguito di intesa, o comunque di consultazione con l’organo coinvolto (nel caso di specie: con la Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano), alla stregua del generale principio secondo il quale i rapporti tra Governo e Autorità giudiziaria debbono essere ispirati a correttezza e lealtà, come la stessa Corte costituzionale ha più volte riconosciuto;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri, al contrario, ha proceduto alla determinazione di non costituirsi nel citato giudizio senza interessare in alcun modo la Procura della Repubblica, neppure attraverso la richiesta di un parere, con conseguente “lesione di attribuzioni riconosciute al ricorrente dal principio generale dell’intesa e dal principio di leale cooperazione tra poteri dello Stato”;
che, infine, il Sostituto Procuratore rileva che nessun ostacolo può ravvisarsi nel fatto che una eventuale pronuncia di accoglimento della Corte nel conflitto tra poteri dello Stato non potrebbe ormai produrre effetto rispetto al separato giudizio per conflitto tra enti, poiché ciò non farebbe comunque venire meno l’interesse del ricorrente ad ottenere una decisione sulla spettanza delle attribuzioni in contestazione, che rappresenta l’oggetto principale del giudizio della Corte, in base all’art. 38 della legge n. 87 del 1953.
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile, esistendo i presupposti di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilità;
che il Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano è legittimato a sollevare il conflitto, in quanto lo stesso, titolare diretto ed esclusivo dell’attività di indagine finalizzata all’esercizio obbligatorio dell’azione penale, a norma dell’art. 112 della Costituzione (tra molte, sentenza n. 410 del 1998), fa valere con il presente ricorso l’indipendenza nell’esercizio delle attribuzioni del potere giudiziario, in relazione alla difesa di esse nei giudizi sui conflitti tra Regioni o Province autonome e Stato;
che anche la legittimazione del Presidente del Consiglio dei ministri a resistere nel conflitto deve essere riconosciuta, trattandosi dell’organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere che esso rappresenta in ordine alla determinazione di costituirsi nei giudizi costituzionali per conflitto tra Stato e Regioni o Province autonome;
che, quanto all’oggetto del conflitto, il ricorrente Sostituto Procuratore della Repubblica lamenta, conformemente a quanto richiesto dall’art. 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953, la lesione di proprie attribuzioni costituzionalmente garantite;
che dal ricorso si ricavano le “ragioni del conflitto” e sono indicate “le norme costituzionali che regolano la materia”, secondo quanto prescrive l’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Presidente del Consiglio dei ministri, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, secondo l’art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costitu-zionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.
Giuliano VASSALLI, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.