SENTENZA N. 467
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, 6, comma 1, e 7 della legge della Regione Siciliana, approvata il 22 settembre 1998, recante "Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 29 settembre 1998, depositato in cancelleria il 9 ottobre 1998 ed iscritto al n. 39 del registro ricorsi 1998.
Udito nell'udienza pubblica del 12 ottobre 1999 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;
udito l'Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato (R. Ric. n. 39 del 1998), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 22 settembre 1998 (Disposizioni finanziarie urgenti per l’anno 1998). In particolare, il ricorrente ha impugnato, per violazione dell’art. 97 della Costituzione, l’art. 5 della predetta legge, che dispone l’autorizzazione alla assunzione di personale presso gli enti locali, prevedendo che, nella ipotesi di delibere, adottate entro il 31 dicembre 1995, di assunzione in servizio del personale precario di cui all’art. 3 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 22, annullate dall’organo di controllo, ma successivamente reiterate e divenute esecutive, gli stessi enti locali, ove abbiano presentato istanza di finanziamento (ai sensi dell’art. 57 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25) nello stesso anno di esecutività dell’atto deliberato, e, comunque, entro il 31 dicembre 1997, sono autorizzati ad assumere detto personale. Ad avviso del ricorrente, le motivazioni di natura assistenziale, che ispirano tale disposizione, non sarebbero sufficienti a rendere legittimo l’intervento legislativo de quo, adottato in assenza di una previa valutazione della disponibilità dei posti in organico, né in sede di discussione in aula, né attraverso i chiarimenti richiesti all’amministrazione regionale. Sono, altresì, oggetto di censura gli artt. 6, comma 1, e 7 della stessa legge. Il primo, impugnato in riferimento agli artt. 97 e 113 della Costituzione, contiene una disposizione di sanatoria delle situazioni di illegittimità facenti capo ai lavoratori dipendenti da società operanti nel settore zolfifero dismesse, che, ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 27 del 1984, avevano avuto riconosciuta la facoltà di opzione, previa risoluzione del rapporto di lavoro, tra un’indennità mensile di prepensionamento ovvero un’indennità "una tantum," ma, anziché effettuare tale scelta all’atto della risoluzione del rapporto, avevano richiesto ed ottenuto la indennità "una tantum" durante il periodo di prepensionamento. Di qui il sospetto di contrasto della norma impugnata con gli artt. 97 e 113 della Costituzione.
Quanto all’art. 7 della legge, esso viene impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, per la illegittima posposizione dell’interesse pubblico a quello privato, che si sarebbe operata attraverso la autorizzazione all’EMS - Ente Minerario Siciliano -, soppresso e messo in liquidazione, a rinunciare a tutte le cause promosse in materia di lavoro, relative a personale dipendente o dismesso, e procedere al tentativo di transazione, con fissazione, peraltro, di limiti all’esercizio di tale facoltà di transazione.
2.- In data 9 ottobre 1998, il Presidente della Giunta regionale ha promulgato la legge impugnata (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 52 del 14 ottobre 1998), con l’omissione delle previsioni di cui alle disposizioni censurate dal Commissario dello Stato con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
3.- Nell’imminenza della data fissata per l’udienza pubblica, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato, per il Commissario dello Stato della Regione Siciliana, una memoria con la quale deduce che, in seguito alla intervenuta promulgazione parziale della legge impugnata, è divenuta impossibile una autonoma, successiva promulgazione delle disposizioni censurate, e chiede, conseguentemente, che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Considerato in diritto
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 97 e 113 della Costituzione, degli artt. 5, 6, comma 1, e 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 settembre 1998 (Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 1998).
La legge sopra menzionata è stata, peraltro, fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione Siciliana, con omissione delle disposizioni censurate (legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 52 del 14 ottobre 1998).
L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (v., da ultimo, sentenza n. 352 del 1999).
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costitu-zionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.
Giuliano VASSALLI, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1999.