Ordinanza n. 455/99

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ORDINANZA N. 455

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI 

- Prof. Cesare MIRABELLI 

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.  Massimo VARI 

- Dott. Cesare RUPERTO 

- Dott. Riccardo CHIEPPA 

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY 

- Prof. Valerio ONIDA 

- Prof. Carlo MEZZANOTTE 

- Avv. Fernanda CONTRI 

- Prof. Guido NEPPI MODONA 

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI 

- Dott. Franco BILE 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 7 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dell'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), promossi con quattro ordinanze emesse il 30 luglio 1997 dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, rispettivamente iscritte ai nn. 608, 609, 610 e 611 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1998.

 Visto l’atto di costituzione della Banca di credito cooperativo del Carso, soc. coop. a r.l. - Zadruzna Kraska Banka Zadruga z om.zav, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 udito nell’udienza pubblica del 23 novembre 1999 il Giudice relatore Annibale Marini;

 uditi l’avvocato Augusto Fantozzi per la Banca di credito cooperativo del Carso soc. coop. a r.l. - Zadruzna Kraska Banka Zadruga z om.zav e l’Avvocato dello Stato Giorgio D’Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Trieste, con quattro ordinanze di identico contenuto emesse il 30 luglio 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dell'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore);

 che, ad avviso del giudice rimettente, le norme denunciate imporrebbero agli avvocati di esercitare il loro mandato, nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie che si svolgono fuori del distretto di Corte d’appello di appartenenza, unitamente ad altro legale abilitato all’attività procuratoria nel luogo del giudizio;

 che, alla stregua di siffatta interpretazione, gli avvocati verrebbero sottoposti, nel processo tributario, ad oneri aggiuntivi e maggiori di quelli riferibili a tutti gli altri difensori la cui attività sarebbe priva di qualsiasi limitazione di ordine territoriale, risultando, in tal modo, violati il principio di eguaglianza ed il diritto di difesa del contribuente;

 che nei giudizi dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni vengano dichiarate inammissibili in quanto nei giudizi a quibus i contribuenti risultano assistiti anche da due dottori commercialisti i quali, come sostenuto dallo stesso rimettente, non sarebbero soggetti alle limitazioni imposte agli avvocati;

 che, sempre ad avviso dell’Avvocatura, le questioni sarebbero comunque infondate nel merito, in quanto nel processo tributario l’elezione di domicilio potrebbe essere fatta in qualunque luogo sito nel territorio dello Stato, mentre la dichiarazione di residenza non dovrebbe indicare necessariamente un comune sito nel territorio del giudice adito;

 che, pertanto, secondo quanto ritenuto dall’Avvocatura, la norma di cui all’art. 82 del r.d. 22 gennaio 1934, n. 37 sarebbe inapplicabile al processo tributario con conseguente parità di trattamento di tutte le categorie professionali abilitate all’assistenza tecnica in tale processo;

 che nel giudizio iscritto nel registro ordinanze n. 608 del 1998 si è costituita la parte privata, Banca di credito cooperativo del Carso, soc. coop. a r.l. - Zadruzna Kraska Banka Zadruga z om.zav (quale incorporante della Cassa rurale ed artigiana di Opicina s.c. a r. ill., nonché della Cassa rurale ed artigiana di Aurisina s.c. a r. ill.), la quale ha concluso per l'inammissibilità o l'infondatezza delle questioni, ribadendo e sviluppando le considerazioni svolte dall'Avvocatura generale dello Stato.

Considerato che i quattro giudizi, prospettando questioni identiche, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

 che le ordinanze di rimessione si limitano ad affermare apoditticamente la rilevanza delle questioni, senza fornire alcuna motivazione al riguardo;

 che, inoltre, come risulta dalle stesse ordinanze, i ricorrenti sono nella specie assistiti, oltre che da due avvocati, da due dottori commercialisti per i quali non vige - per stessa ammissione del rimettente - alcuna limitazione territoriale nello svolgimento della attività difensiva e che, pertanto, le questioni relative agli avvocati sono, comunque, prive di qualsiasi rilevanza nei giudizi a quibus;

che, dunque, le questioni devono essere dichiarate, sotto un duplice e concorrente profilo, manifestamente inammissibili.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

 dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1999.

Giuliano VASSALLI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1999.