ORDINANZA N. 430
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 57, secondo, terzo e quarto comma del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), promosso con ordinanza emessa il 24 maggio 1998 dal Pretore di Padova sul ricorso proposto da ART Studio s.r.l. contro il Comune di Padova, iscritta al n. 584 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 ottobre 1999 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che il Pretore di Padova, con ordinanza del 24 maggio 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 76 e 3 della Costituzione - dell'art. 57, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nella parte in cui non consente, alle medesime condizioni prescritte «nel terzo e quarto comma» [recte: nel secondo e terzo comma] di tale articolo, la pubblicità non luminosa per conto terzi su veicoli diversi da quelli adibiti a trasporti di linea ed a taxi;
che, a parere del rimettente, tale divieto eccede i limiti indicati dagli articoli 1 e 23 del nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e dall'art. 2 della relativa legge-delega (legge 13 giugno 1991, n. 190) e determinerebbe, non trovando giustificazione in una finalità di sicurezza, una irragionevole disparità di trattamento rispetto ai veicoli adibiti a trasporto di linea od a servizio taxi;
che nel giudizio davanti a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, preliminarmente eccependo l'inammissibilità della questione e chiedendo, nel merito, la declaratoria di infondatezza.
Considerato che la denunciata norma è contenuta nel regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495), emanato in forza dell'art. 3 della legge 13 giugno 1991, n. 190 (Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale), ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), cioè in un atto non avente forza di legge ai sensi dell'art. 134 della Costituzione;
che, appunto per il suo carattere meramente regolamentare, essa è inidonea a formare oggetto di giudizio incidentale di costituzionalità (v., ex plurimis, le sentenze n. 43 del 1998 e n. 436 del 1997);
che, pertanto, la proposta questione è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, secondo, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Pretore di Padova, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 novembre 1999.
Giuliano VASSALLI, Presidente
Cesare RUPERTO, Redattore
Depositata in cancelleria il 19 novembre 1999.