SENTENZA N. 424
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, comma 4, 4, comma 2, e 5 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 285-bis, riapprovata il 4 novembre 1997, recante “Disciplina del settore lattiero-caseario regionale”, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 dicembre 1997, depositato in cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 77 del registro ricorsi 1997.
Udito nell’udienza pubblica del 28 settembre 1999 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;
udito l’avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. — Con ricorso notificato il 2 dicembre 1997 e depositato il 12 dicembre 1997, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato, in riferimento agli articoli 11 e 117 della Costituzione e ai principî di cui alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, di ratifica ed esecuzione del trattato CEE, questione di legittimità costituzionale, in via principale, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 285-bis, riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 novembre 1997, recante “Disciplina del settore lattiero-caseario regionale”, e in particolare dei suoi articoli 2, 3, comma 4, 4, comma 2, e 5, per violazione del regolamento CEE del Consiglio n. 3950 del 28 dicembre 1992 e della normativa nazionale che ad esso dà esecuzione.
Nel ricorso si premette che nella seduta del 30 gennaio 1997 il Consiglio regionale della Regione Friuli-Venezia Giulia ha approvato la legge regionale n. 285 recante “Disciplina del settore lattiero-caseario regionale”. Tale legge è stata rinviata dal Governo al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 127 della Costituzione, poiché “nel suo complesso, in particolare per alcune specifiche disposizioni” si sarebbe posta in contrasto con la normativa comunitaria del settore. Il Consiglio regionale, tuttavia, nella seduta del 4 novembre 1997 ha riapprovato, a maggioranza assoluta, la legge stessa, con una sola modifica nell’art. 2, comma 3, in base alla quale la operatività della prevista compensazione regionale tra quantitativi di latte prodotti in eccesso e quantitativi prodotti al di sotto della quota assegnata è stata differita, dall’originario periodo 1995-1996, al successivo periodo 1996-1997.
Ad avviso del Presidente del Consiglio, la legge nel suo complesso, con particolare riferimento alle disposizioni espressamente censurate che la caratterizzerebbero e ne esaurirebbero il contenuto sostanziale, si porrebbe in contrasto con la normativa comunitaria del settore lattiero-caseario e in specie con quella relativa alla fissazione di quantitativi massimi di produzione e alla istituzione di un prelievo supplementare per le eccedenze di produzione, normativa alla quale si sarebbe poi uniformata quella nazionale (legge 26 novembre 1992, n. 468, recante “Misure urgenti nel settore lattiero-caseario” e successive modificazioni).
Le disposizioni della legge regionale di cui si denuncia l’illegittimità costituzionale sono, in particolare: l’art. 2, comma 1, che, prevedendo la costituzione di un quantitativo di produzione lattiera regionale, contrasterebbe con gli artt. 2 e 3 del regolamento CEE n. 3950/92 del 28 dicembre 1992 e con gli artt. 2 e 3 della legge 26 novembre 1992, n. 468, che stabiliscono l’assegnazione – nell’ambito di una quota globale nazionale – di quote di riferimento ai singoli produttori; l’art. 2, comma 2, che, disciplinando una compensazione a livello regionale, violerebbe l’art. 2, numero 1, comma 2, del medesimo regolamento comunitario, che stabilisce due modalità di compensazione, o a livello di acquirente o a livello nazionale (la normativa nazionale, che in un primo tempo aveva consentito anche una compensazione a livello di associazione di produttori, sarebbe stata non a caso modificata, a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione CE in specifica procedura di infrazione, dall’art. 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, nelle legge 23 dicembre 1996, n. 649, recante “Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale”); l’art. 2, comma 3, che, stabilendo, come si è visto, che la compensazione regionale abbia validità a partire dal periodo 1996-1997, comunque inciderebbe sulle operazioni di compensazione nazionale sospese in attesa del riordino del settore e delle quote; gli artt. 2, comma 5, 3, comma 4, 4, comma 2, e 5, che istituiscono e disciplinano una riserva regionale di quote latte non utilizzate, che non sarebbe consentita dalla normativa comunitaria, la quale ammetterebbe soltanto la costituzione di una riserva nazionale (art. 5 del regolamento CEE n. 3950/92).
Ad avviso del ricorrente, in conclusione, il testo normativo regionale denunciato sarebbe costituzionalmente illegittimo in riferimento agli artt. 11 e 117 della Costituzione e ai principî contenuti nel trattato CEE.
Considerato in diritto
1. — Su ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, questa Corte è chiamata a decidere se siano conformi al regolamento CEE n. 3950/92 del Consiglio del 2 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari – quindi ai principî del trattato CEE e all’articolo 11 della Costituzione che offre loro copertura – e alla disciplina nazionale di attuazione contenuta nella legge n. 468 del 1992 e successive modificazioni e nel decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 649, le disposizioni della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 285-bis, riapprovata dal Consiglio regionale nella seduta del 4 novembre 1997, che prevedono la costituzione di un quantitativo di produzione lattiera regionale, istituiscono una riserva regionale di quote latte non utilizzate e prevedono e disciplinano una compensazione a livello regionale (articoli 2, 3, comma 4, 4, comma 2, e 5).
2. — La questione è fondata.
La legge censurata è stata approvata il 30 gennaio 1997 e riapprovata dal Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, a seguito del rinvio del Governo, il 4 novembre 1997, cioè successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1996, n. 649, e dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), che hanno inequivocabilmente optato per il sistema di compensazione nazionale delle produzioni eccedentarie di latte, eliminando il preesistente sistema di compensazione a livello locale (compensazione per APL). A ciò il legislatore nazionale è stato indotto dall’apertura della procedura di infrazione avviata dalla Commissione CE con parere motivato del 20 maggio 1996, nel quale si è affermato che, in base all’articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 3950/92 CEE, la discrezionalità lasciata agli Stati membri è circoscritta e consiste nella scelta tra due livelli a cui operare la compensazione: quello degli acquirenti ovvero quello nazionale. Questa Corte, con la sentenza n. 398 del 1998, ha già ritenuto non censurabile né invasiva delle attribuzioni regionali l’opzione compiuta a favore della compensazione a livello nazionale.
Le disposizioni della legge regionale specificamente censurate dal Presidente del Consiglio dei ministri, nel prefigurare una riserva regionale finalizzata all’effettuazione di una compensazione su base regionale, si pongono in stridente contrasto con la scelta di principio compiuta dal legislatore nazionale, che è di necessità scelta infrazionabile, e che non può non operare sull’intero territorio nazionale ed anche, quindi, nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia. Un regime di produzione per quote individuali di riferimento nell’ambito di una quota globale assegnata allo Stato italiano, quale è quello disciplinato dal regolamento n. 3950/92 CEE, postula parità di posizione dei singoli produttori, nessuno dei quali può essere avvantaggiato in sede di compensazione per il mero fatto di operare in una piuttosto che in altra Regione, in assenza di quelle ulteriori ragioni di diversificazione che lo Stato, nei limiti della ragionevolezza e nel rispetto della normativa comunitaria, introduca con disciplina generale.
Deve essere pertanto dichiarata la illegittimità costituzionale degli articoli 2, 3, comma 4, 4, comma 2, e 5 della legge riapprovata dal Consiglio regionale il 4 novembre 1997.
Per questi motivi
La Corte costituzionale
dichiara l’illegittimità costituzionale degli articoli 2, 3, comma 4, 4, comma 2, e 5 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 285-bis, riapprovata dal Consiglio regionale il 4 novembre 1997, recante “Disciplina del settore lattiero-caseario regionale”.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 ottobre 1999.
Renato GRANATA, Presidente
Carlo MEZZANOTTE, Redattore
Depositata in cancelleria il 10 novembre 1999.