Ordinanza n. 409/99

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ORDINANZA N. 409

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), e del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1997 dal Tar per l’Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Mario Lepore contro il Ministero dell’interno, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Visto l’atto di costituzione di Mario Lepore;

udito nell’udienza pubblica del 28 settembre 1999 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione I, con ordinanza del 22 ottobre 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), e del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), <<nella parte in cui non consentono di applicare anche al personale del Corpo di polizia penitenziaria>> l’art. 2 del d.P.R. n. 339 del 1982, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione;

che, secondo l’ordinanza di rimessione, il Ministero di grazia e giustizia, in data 28 ottobre 1991, aveva comunicato alla Direzione della casa di lavoro di Castelfranco Emilia che un agente di polizia penitenziaria in servizio presso detto istituto era stato <<posto in congedo assoluto per permanente inidoneità fisica al servizio di istituto a decorrere dal 10.10.1991>> e quest’ultimo, con istanza del 30 ottobre 1991, aveva chiesto di essere trasferito ad altri ruoli del personale della Polizia di Stato o della Polizia penitenziaria, oppure di altre amministrazioni dello Stato, ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. n. 339 del 1982;

che il Ministero di grazia e giustizia ha trasmesso l’istanza al Ministero dell’interno, il quale, con provvedimento del 5 marzo 1992, ha rigettato la domanda, sul rilievo che l’art. 2 del d.P.R. n. 339 del 1982 riguarderebbe esclusivamente il personale della Polizia di Stato;

che, ad avviso del Tar, il provvedimento di rigetto della domanda - il quale costituisce l’unico atto impugnato nel processo a quo, promosso esclusivamente nei confronti del Ministero dell’interno - avrebbe legittimamente negato l’applicabilità dell’art. 2 del d.P.R. n. 339 del 1982 agli appartenenti al Corpo di Polizia penitenziaria;

che tuttavia, secondo il Collegio rimettente, la corretta interpretazione della suindicata disposizione fonderebbe il dubbio di legittimità costituzionale delle norme impugnate, limitatamente al periodo ricompreso tra l’entrata in vigore del d.P.R. n. 339 del 1982 e del d.lgs. n. 443 del 1992, nella parte in cui non prevedono il trasferimento a domanda in altri ruoli della stessa amministrazione o di altre amministrazioni dello Stato dell’agente di Polizia penitenziaria dichiarato inidoneo al servizio, in quanto esse realizzerebbero una irragionevole disparità di trattamento sia tra il personale appartenente alla Polizia penitenziaria, sia tra il personale di detto Corpo e quello della Polizia di Stato, determinando altresì una disfunzione nell’organizzazione degli uffici, in violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione;

che la parte privata si è costituita nel giudizio innanzi a questa Corte, facendo proprie le argomentazioni del Tar e chiedendo che la questione sia accolta.

Considerato che dall’ordinanza di rimessione risulta che il Ministero di grazia e giustizia ha <<posto in congedo assoluto>> il ricorrente <<per permanente inidoneità fisica al servizio di istituto a decorrere dal 10.10.1991>> e questi, nel giudizio a quo, promosso soltanto nei confronti del Ministero dell’interno, ha impugnato esclusivamente il provvedimento con il quale quest’ultimo Ministero, in data 5 marzo 1992, ha rigettato la sua domanda di trasferimento nei ruoli della Polizia di Stato;

che le norme impugnate disciplinano, con modalità sostanzialmente identiche, due particolari fattispecie di trasferimento del personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria che abbia riportato una invalidità non dipendente da causa di servizio nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli delle amministrazioni di appartenenza ovvero di altre amministrazioni dello Stato, entrambe le quali presuppongono comunque la perdurante esistenza del rapporto di servizio anche se, nella seconda fattispecie, è prevista l’istituzione, ma senza soluzione di continuità, di un nuovo rapporto con l’amministrazione di destinazione, cosicché la eventuale dispensa dal servizio per motivi di inidoneità fisica può essere disposta soltanto successivamente al mancato accoglimento della domanda di trasferimento (artt. 8, quinto comma, e 9 del d.P.R. n. 339 del 1982; artt. 75, comma 3, 76, comma 12, e 77 del d.lgs. n. 443 del 1992; art. 14, comma 1, lettera g) della legge n. 395 del 1990);

che, pertanto, la perdurante esistenza del rapporto di servizio costituisce requisito essenziale del trasferimento ad altri ruoli della amministrazione di appartenenza, o di altre amministrazioni dello Stato, cosicché il suo accertamento condiziona l’applicabilità delle norme impugnate nel giudizio a quo;

che, inoltre, l’ordinanza di rimessione non indica affatto se il rapporto di servizio, eventualmente anche in virtù di atti giudiziari, sia stato o meno risolto; circostanza questa che influisce altresì sull’eventuale applicabilità ratione temporis dell’art. 75, del d.lgs. n. 443 del 1992;

che la mancata indicazione di tutti questi elementi si risolve nel difetto di enunciazione delle ragioni che, secondo il giudice a quo, inducono a far ritenere rilevante la proposta questione di legittimità costituzionale ed impediscono alla Corte le valutazioni di sua competenza;

che la questione deve pertanto essere dichiarata manifestamente inammissibile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339 (Passaggio del personale non idoneo all’espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell’Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato), della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria), e del d.lgs. 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, sezione I, con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 ottobre 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1999.