ORDINANZA N. 376
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 589, secondo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1998 dal Pretore di Ferrara nel procedimento penale a carico di P. M., iscritta al n. 823 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 7 luglio 1999 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che il Pretore di Ferrara ha sollevato, in riferimento all’art. 27, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 589, secondo comma, del codice penale, "limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro";
che il rimettente, giudice del dibattimento in un procedimento nel quale era stato contestato il reato di omicidio colposo, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, rileva che, stando al tenore della imputazione, la vittima era deceduta in data 28 settembre 1995 in conseguenza del ribaltamento di un trattore sprovvisto della prescritta protezione, acquistato dall'imputata il 5 marzo 1984 e da questa venduto alla vittima il 10 marzo dello stesso anno, e afferma che, ove l’addebito risultasse provato "nei fatti costitutivi", ne conseguirebbe la condanna dell’imputata;
che, ad avviso del rimettente, se l’imputata fosse riconosciuta responsabile, le verrebbe addebitato un evento realizzatosi ad oltre undici anni di distanza dalla condotta contestata, consistente nella violazione dell’art. 7 del d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);
che, sulla base di queste premesse, il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale dell'art. 589, secondo comma, cod. pen, in riferimento all’art. 27, primo comma, Cost., perchè, "ove il reato si connoti come reato a distanza e le violazioni [alle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro] quali reati istantanei" al giudice non sarebbe consentito "di ancorare la valutazione del disvalore penale del fatto alla volontà colpevole esteriorizzata nella condotta" e gli sarebbe invece imposto "di avere riguardo alla verificazione dell’evento".
Considerato che il rimettente dubita della legittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 589 cod. pen., ove é prevista l’aggravante dell’aver commesso il fatto con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, limitando l’oggetto della questione a quest’ultima ipotesi;
che la questione di legittimità costituzionale, pur avendo come oggetto l'art. 589, secondo comma, cod. pen., concerne in realtà, per quanto é dato cogliere dalla scarna ordinanza di rimessione, profili attinenti in via generale all’accertamento del rapporto di causalità e della colpa nei casi in cui l’evento colposo si sia verificato a distanza di tempo dalla azione od omissione;
che appare pertanto evidente che i profili di legittimità costituzionale, prospettati dal rimettente in riferimento all'art. 27, primo comma, Cost. si risolvono in problemi di fatto, attinenti alla ricostruzione della fattispecie sottoposta al suo esame, quali l’intervento di eventuali fattori interruttivi del nesso causale, in relazione anche al notevole lasso di tempo tra la condotta omissiva e l’evento, e l’incidenza degli obblighi imposti al venditore dall'art. 7 del d.P.R. n. 547 del 1955, ai fini dell'accertamento della responsabilità colposa;
che, in relazione all’analogo problema della responsabilità penale per l’inadempimento di obblighi connessi a posizioni, lato sensu, di garanzia nell’ambito di rapporti o organizzazioni complesse, questa Corte ha più volte avuto occasione di affermare che la compatibilità delle relative fattispecie con l’art. 27, primo comma, Cost. é assicurata dal principio della personalità della responsabilità penale, in forza del quale di un fatto costituente reato risponde solo chi lo ha commesso personalmente e colpevolmente, sulla base del nesso di causalità materiale tra l’azione o l'omissione e l’evento e di un nesso psichico sufficiente a conferire alla responsabilità il connotato della personalità, desumibili dalla disciplina della parte generale del codice penale in tema di rapporto di causalità e di colpa (v., ex plurimis, sentenze n. 192 del 1982 e n. 173 del 1976);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 589, secondo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 27, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Ferrara, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Renato GRANATA, Presidente
Valerio ONIDA, Redattore
Depositata in cancelleria il 28 luglio 1999.