SENTENZA N. 348
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Siciliana, approvata il 19 giugno 1997, recante "Interventi per la campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997 e disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 28 giugno 1997, depositato in Cancelleria il 5 luglio successivo ed iscritto al n. 45 del registro ricorsi 1997.
Udito nell'udienza pubblica dell'8 giugno 1999 il Giudice relatore Massimo Vari;
udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.— Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana nella seduta del 19 giugno 1997 (Interventi per la campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997 e disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste).
Secondo il ricorrente, la denunciata disposizione avrebbe "il fine di sanare indirettamente rapporti di lavoro instauratisi in violazione di preesistenti norme regionali, che imponevano ai consorzi di bonifica l’assoluto divieto di assunzioni, sotto qualsiasi forma, di nuove unità di personale (art. 3 della legge regionale n. 49 del 1981)".
Nel ritenere la disposizione denunciata "censurabile sotto il profilo del mancato rispetto del principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione", il Commissario dello Stato ravvisa anche un vulnus all’art. 81 della Costituzione, avendo il legislatore regionale omesso di quantificare l’onere e di indicare i mezzi di copertura.
2.— Con memoria depositata il 25 maggio 1999, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che, in ordine al giudizio in epigrafe, venga dichiarata cessata la materia del contendere, in quanto il Presidente della Regione Siciliana, dopo l'instaurazione del giudizio stesso, ha promulgato parzialmente la delibera impugnata, divenuta legge regionale 2 luglio 1997, n. 20, con omissione della disposizione censurata.
Considerato in diritto
Con il ricorso in epigrafe viene denunciato, per contrasto con gli artt. 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, l’art. 2 della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 19 giugno 1997, recante "Interventi per la campagna di meccanizzazione agricola 1996-1997 e disposizioni varie in materia di agricoltura e foreste".
Come già accennato nelle premesse in fatto, la delibera legislativa sulla quale si appuntano i dubbi di costituzionalità del Commissario dello Stato é stata promulgata dal Presidente della Regione Siciliana, con omissione della disposizione impugnata, divenendo la legge 2 luglio 1997, n. 20 (in Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 4 luglio 1997, n. 32).
Pertanto, conformemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 139 del 1999), va dichiarata cessata la materia del contendere.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1999.
Renato GRANATA, Presidente
Massimo VARI, Redattore
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1999.