Ordinanza n. 322/99

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ORDINANZA N. 322

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato nei riguardi del Governo della Repubblica, in relazione all’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche), all’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27 (Riordino dell’Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e all’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36 (Riordino dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promosso dalla Sezione della Corte dei conti competente al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con ricorso depositato il 19 marzo 1999 e iscritto al n. 113 del registro ammissibilità conflitti.

  Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

  Ritenuto che la Sezione della Corte dei conti competente al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, convocata dal suo Presidente sull’argomento delle "modalità del controllo a seguito di recenti decreti legislativi" concernenti tre enti di ricerca (C.N.R., A.S.I. e E.N.E.A.), ha deliberato nell’adunanza del 5 marzo 1999, in via principale, di proporre conflitto di attribuzioni nei confronti del Governo della Repubblica in relazione all’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche), all’art. 9, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27 (Riordino dell’Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e all’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36 (Riordino dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59), per violazione dell’art. 76 della Costituzione, con riferimento alla legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e dell’art. 100, secondo comma, della Costituzione, con riferimento agli artt. 7 e 8 della "legge di attuazione" 21 marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria);

  che nel ricorso si denuncia la menomazione, ad opera delle richiamate norme, delle attribuzioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti, che verrebbero limitate al mero controllo sui bilanci o conti consuntivi escludendosi quello sugli atti di gestione e sulla regolarità contabile degli enti in questione, nonchè l’inosservanza dei principi ricavabili dalla legge delega n. 59 del 1997 (art. 11, comma 1, lettere b) e d), art. 14, comma 1, e art. 18, comma 1) che non prevede "nulla in merito al controllo", ma anzi richiama (art. 14, comma 1) i principi generali desumibili dall’art. 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti);

  che in via subordinata la stessa Sezione, ritenuta sussistente l’ "incidentalità", ha sollevato la questione di legittimità costituzionale delle medesime disposizioni legislative in riferimento ai cennati parametri costituzionali.

  Considerato che, con determinazione n. 13/99, la Sezione della Corte dei conti competente al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria ha proposto ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato contro il Governo della Repubblica, in relazione agli artt. 9, comma 3, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche), 9, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27 (Riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e 11, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 36 (Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59), oltre ad avere sollevato, col medesimo atto (al quale peraltro fanno all'evidenza difetto tutte le prescritte condizioni per attivare il giudizio sulle leggi), questione di legittimità costituzionale "in via incidentale subordinata" sulle medesime norme;

  che, in questa fase del giudizio su conflitto di attribuzioni, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte é chiamata a deliberare senza contraddittorio sull'ammissibilità del ricorso sotto il profilo dell'esistenza della "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza";

  che la Corte dei conti, quando é legittimata ad agire nel giudizio per conflitto di attribuzioni, quale organo titolare del potere di controllo previsto dall'art. 100, secondo comma, della Costituzione, lo é nella sua unità, cosicchè la proposizione del ricorso non può che spettare al suo Presidente (sentenza n. 302 del 1995);

  che, invece, nel caso di specie, il giudizio per conflitto di attribuzioni é stato promosso dalla Sezione del controllo sugli enti tramite una sua "determinazione" e che il Presidente della Corte dei conti, non come tale ma come Presidente della Sezione stessa (art. 3, comma 10, della legge 14 gennaio 1994, n. 20), rispetto a quella "determinazione" é stato chiamato a operare al mero scopo di "provvedere ai conseguenti adempimenti";

  che, pertanto, non esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla competenza di questa Corte, sotto il profilo soggettivo dell'inidoneità della Sezione del controllo della Corte dei conti a promuovere il conflitto di attribuzioni tra i poteri dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzioni sollevato dalla Sezione della Corte dei conti, competente al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, nei confronti del Governo della Repubblica con la "determinazione" indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.