Ordinanza n. 317/99

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ORDINANZA N. 317

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI              

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI                       

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA              

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI    

- Prof. Annibale MARINI                  

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 316 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 23 settembre 1997 dal Giudice di pace di Civitavecchia nel procedimento civile vertente tra Carafa Maria Carmela e il Comune di S. Marinella, iscritta al n. 754 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1998.

  Udito nella camera di consiglio del 23 giugno 1999 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile il Giudice di pace di Civitavecchia, con ordinanza emessa il 23 settembre 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 316 del codice di procedura civile;

che il rimettente censura genericamente l’istituto della domanda verbale, il quale, a suo avviso, potrebbe pregiudicare l’imparzialità del giudice, soprattutto nei casi in cui vi sia identità tra il giudice che riceve la domanda ed assiste la parte nella redazione di essa e quello che decide la causa;

che un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale deriverebbe, ad avviso del giudice a quo, dalla circostanza che mentre la domanda verbale può proporsi per qualunque causa compresa nei limiti di valore della competenza del giudice di pace, la difesa personale delle parti é invece consentita, ex art. 82 cod. proc. civ., solo nelle cause il cui valore non eccede lire un milione;

che, in relazione alle cause di importo superiore a lire un milione, la parte non potrebbe proporre personalmente la domanda in forma verbale ma dovrebbe essere assistita da un difensore, sì che la parziale coincidenza dell’ambito di operatività delle indicate norme determinerebbe la illegittimità costituzionale prospettata dal rimettente.

Considerato che il rimettente ha omesso di specificare quali siano i termini della fattispecie concreta sottoposta al suo esame;

che inoltre non risulta offerta alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della questione ai fini della decisione del giudizio a quo;

che non sono stati nemmeno indicati i parametri costituzionali che si assumono lesi;

che l’assoluto difetto di motivazione relativo ai predetti elementi rende la questione manifestamente inammissibile.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 316 del codice di procedura civile, sollevata dal Giudice di pace di Civitavecchia con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1999.