Ordinanza n. 251/99

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ORDINANZA N. 251

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI           

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 197 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 febbraio 1998 dal Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di I. B., iscritta al n. 807 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1998.

  Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, secondo comma, 102, primo comma, e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 del codice di procedura penale, nella parte in cui parifica la posizione del soggetto già imputato di reato connesso o già coimputato, nei cui confronti sia stata applicata la pena su richiesta ex art. 444 cod. proc. pen., con pronuncia divenuta irrevocabile, al soggetto già imputato di reato connesso o già coimputato, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna divenuta irrevocabile;

che il Tribunale di Napoli dubita, sotto altro profilo, della conformità della norma censurata agli evocati parametri costituzionali, in quanto la previsione di "incompatibilità" con l'ufficio di testimone, in collegamento con l'art. 513 cod. proc. pen., non consentirebbe che sia data lettura, in difetto del consenso delle parti, delle dichiarazioni rese dal coimputato o dall'imputato di reato connesso che, esaminato ex art. 210 cod. proc. pen., si avvalga della facoltà di non rispondere;

che ad avviso del giudice rimettente il divieto probatorio posto dall'art. 197 cod. proc. pen., costituendo una forma di tutela dell'attendibilità e genuinità della prova, sarebbe assolutamente ingiustificato con riferimento al soggetto che ha definito la propria posizione processuale ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., poichè la richiesta di applicazione della pena é una forma di ammissione di responsabilità da parte dell'imputato, il quale implicitamente e volontariamente rinuncerebbe alla presunzione di non colpevolezza e a far valere eccezioni o pretese;

  che gli artt. 3, 24 e 112 Cost. sarebbero inoltre violati in quanto, per effetto della estensione della incompatibilità con l'ufficio di testimone al soggetto nei cui confronti sia stata emessa sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., le parti private, mediante il dissenso alla acquisizione delle dichiarazioni in precedenza rese, ovvero, alternativamente, la parte pubblica, con l'insindacabile scelta di procedere separatamente, disponendo della prova finirebbero per disporre anche dell'azione penale;

che in tal modo non solo si determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento tra chi sia raggiunto solo da una fonte di prova "disponibile" e chi, invece, da altri elementi di prova non disponibili, ma sarebbe anche compromesso l'effettivo esercizio della giurisdizione penale ed eluso il fine primario del processo che consiste nella ricerca della verità;

che inoltre la disposizione censurata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 25 e 102 Cost. in quanto, in mancanza di consenso di alcuno degli imputati alla utilizzazione delle dichiarazioni precedentemente rese dal soggetto cui sia stata applicata la pena con sentenza divenuta irrevocabile e che in dibattimento si sia avvalso della facoltà di non rispondere, sarebbe irragionevolmente leso il diritto di difesa degli imputati che tale consenso abbiano, invece, prestato: anche nei confronti di costoro la valenza di tali dichiarazioni dovrebbe, infatti, essere depurata da riferimenti a fatti o a contesti relativi alle altre posizioni, con la conseguenza che verrebbero ad essere svuotati di contenuto il diritto di azione, in particolare delle vittime del delitto, ed i principi di indefettibilità della giurisdizione e di legalità, i quali postulano che la garanzia del giusto processo non impedisca al giudice di conoscere il fatto-reato e di attuare il suo dovere di applicare la legge;

che la questione risulta sollevata nel corso del dibattimento in relazione alle dichiarazioni rese, in una precedente udienza, da un soggetto che aveva riferito sui rapporti intercorsi tra se medesimo, un altro soggetto e l'imputato del giudizio a quo;

  che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata, in quanto il divieto posto dalla disposizione impugnata, che discenderebbe dalla situazione di "coinvolgimento" nel processo del soggetto che si vuole assumere come testimone, troverebbe ragione anche in relazione alla posizione del soggetto che ha definito la sua situazione processuale con sentenza di patteggiamento, attesa la equiparazione, a tutti gli effetti non esplicitamente esclusi dall'art. 445 cod. proc. pen., di tale pronuncia alla sentenza di condanna.

  Considerato che dall'ordinanza non risulta individuata la situazione processuale in relazione alla quale assume rilevanza la disposizione censurata;

che, infatti, il Tribunale rimettente omette di chiarire se l'imputato di reato connesso, nei cui confronti é stata emessa la sentenza di applicazione della pena divenuta irrevocabile, sia il soggetto indicato come colui che ha già reso tali dichiarazioni in dibattimento, ovvero il soggetto a cui in quelle medesime dichiarazioni si fa riferimento, ma del quale in nessun modo viene indicata la posizione processuale, e del quale neppure é chiarito se sia stato sentito o se si sia avvalso della facoltà di non di rispondere;

che, in definitiva, dall'ordinanza di rimessione non é dato desumere se e quando sia stato esaminato il dichiarante al quale si vorrebbe estendere il trattamento dei testimoni, nè se, non avendo egli risposto, vi sia stato dissenso delle parti alla utilizzazione delle sue precedenti dichiarazioni;

che, inoltre, non é dato comprendere se oggetto della questione concernente le dichiarazioni rese dall'imputato di reato connesso siano le regole per l'acquisizione, ovvero il regime di utilizzazione e di valutazione, di tali dichiarazioni;

che pertanto la questione va dichiara manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli 3, 24, 25, secondo comma, 102, primo comma, e 112 della Costituzione, dal Tribunale di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Depositata in cancelleria l’17 giugno 1999.