ORDINANZA N. 235
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Lombardia riapprovata il 27 maggio 1997, recante "Modifiche alla legge regionale 8 novembre 1996, n. 32 in materia di regime transitorio per l’esercizio dell’attività venatoria nei parchi regionali" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18 giugno 1997, depositato in Cancelleria il 26 successivo ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 1997.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il Giudice relatore Fernanda Contri;
udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia.
Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato in via principale, in riferimento agli artt. 117 della Costituzione e 21, comma 1, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), questione di legittimità costituzionale della delibera legislativa recante "Modifiche alla legge regionale 8 novembre 1996, n. 32 in materia di regime transitorio per l’esercizio dell’attività venatoria nei parchi regionali", riapprovata a maggioranza assoluta dal Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 27 maggio 1997, nell’identico testo rinviato con atto del 20 dicembre 1996;
che l’impugnata delibera legislativa prevede una modifica all’art. 13, comma 5, della legge della Regione Lombardia 8 novembre 1996, n. 32 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonchè delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e regime transitorio per l’esercizio dell’attività venatoria), che - nelle more dell’individuazione delle aree a parco naturale di cui all’art. 16-ter della legge della Regione Lombardia 30 novembre 1983, n. 86 - vieta l’esercizio della caccia nel Parco regionale dell’Alto Garda bresciano, limitando il divieto di attività venatoria nel Parco predetto esclusivamente alle aree di riserva naturale e alle oasi di protezione;
che sia nell’atto di rinvio, sia nel ricorso, la delibera impugnata viene censurata in quanto, con la modifica apportata alla legge regionale n. 32 del 1996, consente la caccia nella foresta demaniale inclusa nel parco regionale dell’Alto Garda bresciano, in contrasto con l’art. 21, comma 1, lettera c), della legge n. 157 del 1992, che vieta l’attività venatoria nelle foreste demaniali, "ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica";
che alla delibera legislativa censurata viene allegata una nota dell’ INFS ad avviso del ricorrente non idonea a superare le motivazioni del rinvio, limitandosi tale nota "a condividere, in linea generale, i criteri di zonizzazione previsti dalla delibera della Regione Lombardia del 21 dicembre 1990 ... senza tuttavia esprimersi direttamente sulla presenza o meno di condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica nelle aree interessate, come espressamente previsto dall’art. 21, comma 1, lettera c), della legge n. 157 del 1992";
che nel giudizio davanti a questa Corte si é costituita la Regione Lombardia sollevando, innanzi tutto, un’eccezione d’inammissibilità del ricorso in quanto fondato su un motivo diverso da quello indicato nel rinvio governativo, con il quale si lamentava la mancanza del prescritto parere dell’INFS, mentre, in sede di impugnazione, dinanzi all’intervenuto parere a sèguito di richiesta regionale, il ricorrente si sarebbe limitato a censurare la genericità del parere medesimo;
che la Regione eccepisce in secondo luogo l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in sèguito all’approvazione della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 38 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 8 novembre 1996, n. 32), che abroga totalmente il comma 5 dell’art. 13 della legge regionale n. 32 del 1996, oggetto di modifica parziale da parte della delibera impugnata;
che la difesa della Regione considera inoltre superata la questione sollevata dal Presidente del Consiglio in ragione dell’intervenuta presentazione, da parte dell’ente gestore del Parco dell’Alto Garda bresciano, della proposta di perimetrazione delle aree a parco naturale in conformità alla menzionata legge n. 38 del 1997, che al comma 2 dell’art. 1 ha previsto una disciplina transitoria della caccia nei parchi regionali stabilendo che, fino all’adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all’art. 17 della legge della Regione Lombardia n. 86 del 1983, "le aree oggetto di divieto assoluto di esercizio venatorio nei parchi regionali ai sensi delle leggi 6 dicembre 1991, n. 394 e 11 febbraio 1992, n. 157, coincidono con le riserve naturali e con le aree a parco naturale comprese nei P.T.C. già adottati o per le quali é stata presentata la proposta dagli enti gestori alla data di entrata in vigore della presente legge";
che la Regione Lombardia deduce altresì il superamento della questione prospettata dal Governo in considerazione della "dichiarata applicazione al Parco dell’Alto Garda bresciano del divieto di caccia nelle foreste demaniali" di cui all’art. 21, comma 1, lettera c), della legge n. 157 del 1992, richiamato in una nota dell’Assessore regionale all’ambiente, citata nella memoria;
che, nel merito, la resistente deduce l’infondatezza della questione, osservando che, in sèguito al rinvio governativo, la Regione ha ottemperato all’onere procedimentale impostole dall’art. 21, comma 1, lettera c), della legge n. 157 del 1992 e, quanto alla censura di genericità del parere dell’INFS, la difesa dell’ente territoriale resistente richiama la sentenza di questa Corte n. 248 del 1995, per ribadire che "il giudizio di legittimità costituzionale sulla legge regionale non si presenta come la sede idonea per valutare l’adeguatezza di un parere espresso in sede tecnica da un organo amministrativo";
che in prossimità dell’udienza l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato un’istanza per chiedere una dichiarazione di cessazione della materia del contendere in considerazione dell’abrogazione, ad opera della legge della Regione Lombardia 17 ottobre 1997, n. 38, dell’intero comma 5 dell’art. 13 della legge della Regione Lombardia 8 novembre 1996, n. 32, che pertanto determina il "superamento" della delibera legislativa impugnata, recante una parziale novella del predetto comma 5 dell’art. 13;
che successivamente, in data 4 maggio 1999, adducendo gli stessi motivi formulati nell’istanza di cessazione della materia del contendere, l’Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
che la rinuncia al ricorso é stata regolarmente accettata dalla Regione Lombardia.
Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione, comporta, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.
Renato GRANATA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Depositata in cancelleria l’11 giugno 1999.