ORDINANZA N. 214
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 33, lettera a), punto 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1997 dal Pretore di Modena sul ricorso proposto da Moscardini Eros ed altri contro l'Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI), iscritta al n. 795 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di costituzione di Taddei Milena ed altri e dell'ONAOSI, nonchè gli atti di intervento della Cassa Nazionale del Notariato ed altri, della Fondazione E.N.P.A.I.A. e del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il Giudice relatore Cesare Ruperto;
Uditi gli avvocati Giuseppe Li Marzi per Taddei Milena ed altri, Giampaolo Rossi per l'ONAOSI, Massimo Luciani per la Cassa Nazionale del Notariato ed altri, Lucio Iannotta per la Fondazione E.N.P.A.I.A. e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri
Ritenuto che - nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti, medici veterinari, dipendenti del Servizio sanitario nazionale, avevano agito per l'accertamento dell'inesistenza dell'obbligo d'iscrizione e contribuzione all'Opera nazionale per l'assistenza degli orfani dei sanitari italiani (ONAOSI) a partire dal 1° gennaio 1995 (data di privatizzazione dell'Ente), proponendo conseguente domanda di restituzione delle somme già versate - il Pretore di Modena, con ordinanza emessa il 14 aprile 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 38 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 33, lettera a), punto 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), nella parte in cui hanno mantenuto ferma, anche successivamente alla privatizzazione dell'ONAOSI, l'obbligatorietà di iscrizione e contribuzione all'ente;
che il rimettente, osservato come "l'esistenza stessa della normativa impugnata comporti il rigetto della domanda dei ricorrenti" rendendo rilevante la questione, prospetta l'eventualità di una liquidazione coatta amministrativa dell'ente, possibile a causa della mancanza di una garanzia finanziaria statale, nonchè il rischio di lasciare insoddisfatte le aspettative degl'iscritti; e da ciò deduce che sarebbe necessario rendere volontaria l'adesione, e dunque il contributo, vòlto a finanziare un sistema posto a tutela di un interesse privato collettivo che eroga prestazioni aggiuntive;
ch'egli rileva inoltre come nella disciplina dell'ONAOSI siano state in sostanza mescolate forme di tutela, bisogni previdenziali e strumenti organizzativi tenuti ben distinti nel secondo e nel quinto comma dell'art. 38 Cost.: da una parte, infatti, si é prevista una dissociazione dalla finanza pubblica, mentre dall'altra é stato mutuato il regime dell'obbligatorietà della contribuzione, caratteristico delle forme previdenziali pubbliche;
che, da ultimo, il Pretore rimettente censura l'adozione di un regime privatistico ma con contribuzione obbligatoria, in quanto non idoneo a fornire garanzie di corrispondenza tra volontà degli iscritti e volontà dell'Ente, impeditivo di un controllo nell'uso delle risorse e preclusivo di iniziative concorrenziali disposte dai sanitari mediante la costituzione di associazioni similari;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, preliminarmente eccependo l'inammissibilità della questione, per essersi il Pretore limitato a riportare le argomentazioni dei ricorrenti, e concludendo nel merito per la declaratoria d'infondatezza, sulla base dell'analogo precedente riguardante l'ENPAV;
che dinanzi a questa Corte si sono costituiti l'ONAOSI ed alcuni dei ricorrenti nel giudizio a quo, depositando altresì memorie aggiuntive;
che l'ONAOSI ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione, per la mancanza di una qualunque argomentazione circa l'oggetto del giudizio e l'omessa indicazione certa delle norme denunciate; ed ha poi chiesto nel merito la declaratoria d'infondatezza della questione, anche in ragione del proprio perdurante carattere pubblicistico, connesso e alla pubblica finalità previdenziale e al mancato completamento del processo di privatizzazione;
che i ricorrenti, premessa un'ampia narrativa sull'evoluzione storica dell'Ente, hanno evidenziato il parallelismo esistente tra il sistema della previdenza complementare e l'attuale disciplina dell'ONAOSI, osservando come in entrambi i casi sia prevista la possibilità di liquidazione coatta amministrativa, mentre solo per la prima vige la regola della volontarietà della contribuzione;
che, secondo i medesimi ricorrenti (i quali negano efficacia di precedente alle sentenze di questa Corte n. 248 del 1997 e n. 88 del 1995, poichè riferite ad altri enti, che avrebbero mantenuto il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza a favore di una delimitata categoria di professionisti, mentre nel caso di specie verrebbero in rilievo prestazioni meramente assistenziali a favore degli "orfani bisognosi" di sanitari italiani in genere), o si vuole sgravare lo Stato da una responsabilità finanziaria, configurando allora l'ente come gestore di una previdenza libera, oppure si ritiene il bisogno previdenziale come essenziale alla collettività, ed allora si deve tener fermo l'obbligo contributivo garantendo la solidarietà finanziaria generale;
che sono infine intervenuti, con unico atto e con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza, la Cassa nazionale del Notariato, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore di ragionieri e periti commerciali, l'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro, l'ENPAV, la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, la Cassa italiana di previdenza ed assistenza di geometri liberi professionisti, l'associazione Enti previdenziali privati, nonchè, con separato atto, l'ENPAIA;
che tutti gli intervenuti, nel sostenere la loro legittimazione sulla premessa che la normativa denunciata é in generale dettata per la privatizzazione, hanno eccepito l'inammissibilità della questione e hanno concluso nel senso della manifesta infondatezza, richiamando la ratio della sentenza n. 248 del 1997;
che, con ordinanza allegata, emessa nel corso dell'udienza pubblica, é stata dichiarata l'inammissibilità di tali interventi.
Considerato che le norme, rispettivamente di delega e di attuazione, dettate in tema di privatizzazione di enti previdenziali, sono correttamente individuate dal giudice a quo all'origine dell'intervento legislativo censurato quale fonte del denunciato obbligo contributivo;
che, inoltre, l'ordinanza di rimessione, pur attingendo alle prospettazioni offerte dalle parti, esprime un autonomo iter argomentativo, sul quale risulta basata in modo plausibile la motivazione circa la rilevanza ed a stregua del quale viene sufficientemente svolta la delibazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione;
che, pertanto, vanno respinte le preliminari eccezioni d'inammissibilità;
che l'obbligo di contribuzione posto dalla legge a carico degli appartenenti ad un ordine o ad una categoria professionale in favore dell'ente gestore di forme di previdenza integrative previste per i professionisti stessi é già stato da questa Corte scrutinato in riferimento a molteplici parametri costituzionali;
che, in particolare, si é rilevato come la ratio sottesa ad una doppia posizione contributiva di per sè pienamente compatibile con la garanzia di tutela prescritta dall'art. 38 Cost., si risolva in un rafforzamento di tale tutela (sentenza n. 88 del 1995);
che, con specifico riferimento alla direttiva di razionalizzazione dell'organizzazione amministrativa in cui si inserisce la privatizzazione degli enti in parola, la Corte ha sottolineato l'incidenza del processo medesimo esclusivamente sugli strumenti gestionali vòlti al perseguimento di un fine previdenziale ed assistenziale rimasto inalterato, come immutata resta l'evidenza pubblicistica dell'attività svolta (sentenze nn. 16 del 1999 e 248 del 1997);
che nella sentenza da ultimo citata si é ritenuta priva di fondamento la questione concernente profili coincidenti con quelli prospettati dal Pretore di Modena, segnatamente in ordine alla temuta eventualità di un dissesto finanziario, rilevandosi come l'asserita insufficienza delle garanzie, che in un remoto futuro si paventa pregiudichi l'erogazione delle prestazioni, non possa fondare il dubbio di legittimità costituzionale circa l'obbligo contributivo;
che, nella stessa sentenza, si é inoltre sottolineato il perdurante valore del principio di solidarietà endocategoriale, idoneo a gratificare la necessaria provvista di mezzi tanto più nel nuovo sistema autofinanziato conseguente alla privatizzazione;
che il richiamo a tale principio ed alle finalità della struttura associativa é valso anche ad escludere la dedotta violazione dell'art. 18 Cost.; nè sul punto il rimettente fornisce argomenti ulteriori rispetto a quelli a suo tempo esaminati a proposito della privatizzazione dell'ENPAV;
che tra quest'ultimo ente e l'ONAOSI non sussistono diversità di natura o di finalità aventi apprezzabile rilevanza con riguardo alla peculiare ratio dell'intervento operato dal legislatore mediante la delega contenuta nel comma 32 dell'art. 1 della legge n. 537 del 1993, il cui comma 33 ha espressamente accomunato nella sua previsione gli enti pubblici di previdenza e di assistenza, e che neppure sono ravvisabili differenze qualitative tra la platea degli onerati di contribuzione e quella dei fruitori delle prestazioni, così da indurre un mutamento delle conclusioni cui questa Corte é come sopra pervenuta;
che, per altro verso, la censura concernente l'impossibilità, da parte degli iscritti, di una verifica della destinazione delle risorse quale conseguenza dell'avvenuta privatizzazione é chiaramente priva di fondamento a fronte del penetrante sistema di interventi e controlli previsto da parte degli organi ministeriali e della Corte dei conti;
che, infine, inappropriato si palesa il riferimento all'art. 2 Cost., il cui precetto potrebbe anzi essere evocato in senso contrario alla prospettazione del rimettente, atteso che le succitate sentenze si richiamano proprio al principio solidaristico, che in tale norma trova una delle sue radici e che certamente informa anche i rapporti di previdenza ed assistenza interni alle categorie professionali;
che pertanto la questione é manifestamente infondata.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 33, lettera a), punto 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), e 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 38 della Costituzione dal Pretore di Modena con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
Renato GRANATA, Presidente
Cesare RUPERTO, Redattore
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.
ALLEGATO
Reg. ord. n. 795 del 1997
Ordinanza letta nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999.
Visti gli atti d'intervento della Cassa nazionale del Notariato, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore di Ragionieri e Periti commerciali, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i Consulenti del lavoro, dell'ENPAV, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, della Cassa italiana di previdenza ed assistenza di Geometri liberi professionisti, dell'Associazione enti previdenziali privati nonchè dell'ENPAIA;
ritenuto che la sollevata questione di legittimità concerne la specifica situazione in cui si trovano i ricorrenti nel giudizio a quo, tutti dipendenti delle Aziende Unità Sanitarie Locali, tenuti alla contribuzione in favore dell'ONAOSI (oltre che a quella INADEL);
considerato che un generico interesse di fatto non é sufficiente a legittimare l'intervento, occorrendo invece una situazione individualizzata, riconoscibile solo quando l'esito del giudizio di costituzionalità sia destinato ad incidere direttamente su una posizione giuridica propria della parte intervenuta (v. sentenza n. 421 del 1995 ed ordinanza allegata alla sentenza n. 248 del 1997);
che nella specie gli enti intervenuti vantano un interesse il quale, anche là dove qualcuno di essi annovera iscritti soggetti a doppia contribuzione, é soltanto riflesso ed eventuale rispetto al thema decidendum.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento della Cassa nazionale del Notariato, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore di Ragionieri e Periti commerciali, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i Consulenti del lavoro, dell'ENPAV, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, della Cassa italiana di previdenza ed assistenza di Geometri liberi professionisti, dell'Associazione enti previdenziali privati nonchè dell'ENPAIA.
Firmato: Renato GRANATA, Presidente