ORDINANZA N. 210
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 150 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1998 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nicosia nel procedimento penale a carico di R. G., iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 28, dell’anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 14 aprile il Giudice relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che nel corso dell’udienza preliminare nel procedimento a carico di R.G., la difesa dell’imputato ha eccepito, in riferimento agli artt. 2, 3 e 27, secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 150 del codice penale, nella parte in cui qualifica come "reo" l’imputato deceduto prima della condanna;
che il giudice per le indagini preliminari, considerata la non manifesta infondatezza della questione prospettata dalla parte privata, ha sollevato, in riferimento all’art. 27, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del suddetto articolo, "nella parte in cui non qualifica diversamente il soggetto in relazione al quale interviene estinzione del reato per morte prima della condanna";
che, ad avviso del rimettente, la disposizione censurata, nel definire colui che beneficia dell’estinzione del reato come "reo", qualificherebbe lo stesso come "persona penalmente responsabile";
che, al contrario, "reo" dovrebbe essere soltanto colui che ha subito una condanna per un fatto previsto dalla legge come reato;
che risulterebbe "una discrasia" nel sistema penale fra gli artt. 150 e 171, che qualificano "reo" anche chi non é stato condannato o chi é morto dopo la condanna, e l’art. 133 del codice penale che definisce "reo" colui nei cui confronti é stato formulato un giudizio di colpevolezza.
Considerato che é stata riproposta (dopo la decisione di questa Corte n. 35 del 1965) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 150 del codice penale, "nella parte in cui non qualifica diversamente il soggetto in relazione al quale interviene l’estinzione del reato per morte prima della condanna", perchè se ne assume il contrasto con l’art. 27, secondo comma, della Costituzione, atteso che nei confronti di tale soggetto manca quel giudizio di colpevolezza che é invece richiesto dall’art. 133 del codice penale per disporre e graduare la sanzione penale;
che, tuttavia, manca la motivazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo;
che, pertanto, essa va dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 150 del codice penale, sollevata, in riferimento all’art. 27, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Nicosia, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999.
Renato GRANATA, Presidente
Francesco GUIZZI, Redattore
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999.