Sentenza n. 202/99

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N. 202

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, undicesimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1997 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Palma Vilma e l'INPS, iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, n. 22 dell'anno 1997.

  Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1999 il Giudice relatore Cesare Ruperto;

  uditi l'Avvocato Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1.- Nel corso di un giudizio civile promosso nei confronti dell'INPS per la rideterminazione dell'ammontare del trattamento di pensione secondo i criteri stabiliti per il lavoro a tempo parziale dall'art. 5, undicesimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, quale convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), il Pretore di Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale della citata norma, nella parte in cui questa non prevede il computo dell'anzianità in proporzione all'orario effettivamente svolto per i periodi di lavoro a tempo parziale effettuati dagli assicurati "in qualunque epoca ed anche senza trasformazione di contratto".

  Il Pretore rimettente, sul presupposto che, per espressa disposizione di legge, tale criterio di computo dell'anzianità é applicabile solo nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno e viceversa, e solo per i periodi di lavoro a tempo parziale successivi al 6 gennaio 1985 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726), dubita della legittimità costituzionale della norma denunciata, sia in riferimento all'art. 38, secondo comma, della Costituzione, perchè "prevede una copertura pensionistica non conforme a quanto la stessa legge richiede di versare in costanza di attività lavorativa", sia in riferimento all'art. 3 della Costituzione, perchè presenta tratti di "manifesta irrazionalità", potendo "ridondare anche a carico dell'INPS in caso di trasformazione dei rapporti di lavoro da part time a full time", e perchè tratta in modo uguale situazioni disuguali ("lavoratori che hanno lavorato per un quantum diverso, eseguendo inoltre versamenti contributivi diversi").

  Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo sottolinea che la norma denunciata, ove non dichiarata incostituzionale, imporrebbe il rigetto della domanda, poichè l'assicurata aveva prestato la sua attività lavorativa in due distinti periodi, con soluzione di continuità, in base a due rapporti di lavoro e non con la "trasformazione" di un unico rapporto richiesta dalla legge: un primo periodo a tempo pieno, anteriormente al 6 gennaio 1985, ed un secondo, successivo, periodo a tempo parziale, iniziato prima e cessato dopo la data suddetta.

  2.- Si é costituito in giudizio l'INPS ed ha chiesto la declaratoria di infondatezza della questione, osservando che la ratio della norma denunciata, diretta a facilitare la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, esclude la rilevanza dei casi in cui - come in quello di specie - non vi sia stata tale trasformazione.

  3.- E' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e comunque della manifesta infondatezza della questione sotto il profilo, rispettivamente, della non censurabilità di una norma sol perchè potrebbe dar luogo a trattamenti differenziati e della ragionevolezza di una disciplina che, per la sua applicazione, esiga, nell'àmbito della discrezionalità propria del legislatore, la determinazione del momento di passaggio da tempo pieno a tempo parziale.

  4.- Nell'imminenza dell'udienza l'INPS ha depositato una memoria, insistendo per la declaratoria di infondatezza della questione.

  Secondo l'Istituto, la norma denunciata, attraverso la neutralizzazione degli effetti previdenziali negativi connessi alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, intenderebbe agevolare la flessibilità del lavoro nell'azienda, favorendo la possibilità di nuove assunzioni, in attuazione del dichiarato obiettivo dello stesso decreto-legge n. 726 del 1984, di sostenere ed incrementare i livelli occupazionali: la diversità di tale ipotesi rispetto a quella di rapporti sorti e cessati come rapporti di lavoro a tempo parziale, e perciò non inquadrabili in una prospettiva di incremento dell'occupazione aziendale, renderebbe ragione della specialità della disciplina previdenziale in riferimento ad entrambi i parametri di costituzionalità evocati dal giudice a quo.

Considerato in diritto

  1.- Il Pretore di Torino dubita della legittimità costituzionale dell'art. 5, undicesimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), "nella parte in cui non prevede che, per gli assicurati i quali abbiano svolto periodi di lavoro a tempo parziale, in qualunque epoca ed anche senza trasformazione di contratto, i periodi in questione non siano calcolati proporzionalmente all'orario effettivamente svolto".

  Secondo il rimettente, tale norma viola: a) l'art. 38, secondo comma, Cost. perchè "prevede una copertura pensionistica non conforme a quanto la stessa legge richiede di versare in costanza di attività lavorativa"; b) l'art. 3 Cost., sotto il doppio profilo della "manifesta irrazionalità" (poichè la "disposizione può ridondare anche a carico dell'INPS, in caso di trasformazione di rapporti di lavoro da part time a full time") e della disparità di trattamento perchè "tratta in modo uguale situazioni disuguali (lavoratori che hanno lavorato per un quantum diverso, eseguendo inoltre versamenti contributivi diversificati)".

  2. - La questione non é fondata.

  2.1. - Il primo dei due distinti aspetti, in cui viene articolata la censura d'illegittimità costituzionale, concerne l'àmbito d'applicabilità in senso orizzontale della denunciata norma. Secondo il giudice a quo, infatti, questa parla di "trasformazione del rapporto da full time a part time e non si vede come il dato letterale possa essere superato" per estenderlo anche ai rapporti non "trasformati", cioé nati ed estinti come di lavoro a tempo parziale.

  Il giudice a quo, fondando l'esegesi della disposizione sul solo elemento letterale, senza utilizzare gli altri strumenti ermeneutici consentiti dall'ordinamento, in particolare quello storico e logico-sistematico, ha omesso di verificare la possibilità di una diversa interpretazione in senso conforme alla Costituzione. Esame, quest'ultimo, tanto più doveroso in quanto, pur mancando un vero e proprio diritto vivente sul punto, si riscontra tuttavia un ampio orientamento della giurisprudenza e della dottrina a favore dell'applicabilità della norma stessa anche ai rapporti di lavoro a tempo parziale non trasformati, tanto da consentire il superamento dei prospettati dubbi d'illegittimità costituzionale, secondo le considerazioni qui di seguito esposte.

  2.1.1.- Il decreto-legge n. 726 del 1984, quale convertito nella legge n. 863 del 1984, ha il dichiarato obiettivo, desumibile dall'"argomento" del titolo, di sostenere ed incrementare i livelli occupazionali. A questo fine - secondo quanto emerge dai lavori preparatori, segnatamente dalla relazione al disegno di legge di conversione - esso, attraverso la regolamentazione sostanziale e previdenziale del lavoro a tempo parziale, intende soddisfare una duplice esigenza: quella personale di chi "ricerchi un'occupazione con orari più brevi della durata normale della prestazione" ("anziani, invalidi, handicappati, studenti, genitori con figli in tenera età") e quella generale di "restituire elasticità al sistema produttivo".

  Alla stregua di tale ratio legislatoris, é plausibile l'implicito assunto del giudice a quo che la norma denunciata, siccome intesa a favorire il rapporto di lavoro a tempo parziale, comporti un trattamento pensionistico complessivamente più favorevole del precedente. E, del resto, proprio in questa direzione si é sviluppata la prassi amministrativa dell'Istituto previdenziale, privilegiando, tra le varie opzioni interpretative (anche di segno opposto), quella per cui la norma incide contemporaneamente e correlativamente su entrambi i parametri del trattamento pensionistico: sul computo dell'anzianità assicurativa, contraendola in proporzione ai periodi di lavoro a tempo parziale, e sul calcolo della retribuzione media pensionabile, delimitando in base a tale "proporzionamento" il periodo di riferimento delle retribuzioni cumulate, indicato dall'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297, nelle ultime 260 settimane di contribuzione.

  2.1.2.- Codesto implicito assunto costituisce, all'evidenza, la premessa da cui muove il rimettente per denunciare il conflitto tra l'intento dichiarato del legislatore di agevolare il ricorso al lavoro a tempo parziale in generale e la lettera dell'art. 5, undicesimo comma, del decreto-legge n. 726 del 1984, che sembra limitare il menzionato computo proporzionale dell'anzianità assicurativa ai casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.

  Ma, come sopra accennato, parte considerevole della giurisprudenza di merito e della dottrina nonchè, successivamente all'ordinanza di rimessione, la stessa Corte di legittimità, al fine di escludere tale apparente limitazione, hanno valorizzato la ratio legis, desunta dall'intero testo e dall'origine storica della legge, individuandola nell'intento di agevolare anche sul piano previdenziale il modulo lavorativo del tempo parziale. In questa prospettiva, é stato persuasivamente osservato che una talmente chiara finalità della normativa impone di leggere la denunciata norma come riferita anche ma non solo al caso di trasformazione del rapporto: nel senso che il legislatore, disciplinando una peculiare fattispecie, suscettibile di creare dubbi per il permanere dell'unicità del rapporto lavorativo, ha nel contempo fissato una regola valida per tutte le ipotesi di rapporto a tempo parziale.

  Il disegno del legislatore di "sostegno ed incremento dei livelli occupazionali" attraverso il recupero di "flessibilità" del sistema produttivo a sèguito di una maggiore utilizzazione del lavoro a tempo parziale, non può realizzarsi, infatti, se non eliminando i più gravi effetti previdenziali negativi per l'assicurato, connessi a tale modulo lavorativo: lo stesso articolo 5 prevede in proposito la frazionabilità oraria del minimale retributivo giornaliero imponibile ai fini previdenziali. Rispetto a tale ratio, sarebbe perciò palesemente irrazionale che uno dei principali ostacoli, sotto l'aspetto della disciplina previdenziale, a stipulare contratti di lavoro a tempo parziale (cioé il mancato "proporzionamento" del periodo di riferimento retributivo all'orario di lavoro effettivamente svolto) venisse eliminato dalla legge soltanto nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o viceversa, permanendo invece nei casi - non meno importanti, perchè altrettanto idonei a favorire la "flessibilità" dell'intero sistema e l'incremento dell'occupazione in generale - di rapporti di lavoro sin dall'inizio a tempo parziale e destinati a rimanere tali.

  D'altronde, che il legislatore abbia avuto di mira la "flessibilità" e l'occupazione nel loro complesso, e non esclusivamente nell'àmbito aziendale, é confermato dall'espressa applicabilità della norma anche all'ipotesi di trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno. Donde l'inconsistenza della tesi difensiva dell'INPS, secondo cui la norma denunciata riguarderebbe solo le ipotesi di trasformazione del rapporto poichè mirerebbe esclusivamente all'incremento del livello di occupazione nelle singole aziende consentendo l'assunzione di altri lavoratori per completare l'orario reso disponibile dalla trasformazione a tempo parziale del rapporto.

  2.1.3.- L'estensibilità della disciplina previdenziale dei rapporti di lavoro trasformati ai rapporti non trasformati é dunque fondata su argomentazioni plausibili, e si accorda con la strategia del legislatore mirante a favorire la diffusione del rapporto di lavoro a tempo parziale, sia nel lavoro privato (v., da ultimo, la legge 5 febbraio 1999, n. 25, con delega al Governo per l'attuazione della direttiva comunitaria del Consiglio del 15 dicembre 1997 n. 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale), sia nel pubblico impiego (per il quale, tra l'altro, sono state fissate regole di "proporzionamento" ai fini previdenziali: artt. 7 e 8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554).

  Non si vede allora perchè il giudice a quo abbia respinto aprioristicamente tale tesi, venendo così meno al dovere di scegliere, fra le diverse possibili interpretazioni della norma da applicare, quella risultante conforme ai principi costituzionali. Tanto più, poi, che egli stesso osserva, nell'ordinanza di rimessione, come la computabilità in misura proporzionale vada operata ancorchè la trasformazione del rapporto a tempo parziale sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge di conversione e, giusta l'espressa previsione, soltanto per i periodi di lavoro successivi: dati, questi, che insieme concorrono a rendere priva d'alcun ragionevole motivo - secondo quanto anche la Corte di cassazione ha rilevato - l'asserita non applicabilità della denunciata norma ai rapporti di lavoro a tempo parziale sorti ed estinti come tali.

  2.2.- Il secondo aspetto della questione concerne l'applicabilità in senso diacronico della denunciata norma. Ritiene, infatti, il rimettente che questa violi entrambi i parametri come sopra evocati, nel prevedere "la computabilità in misura proporzionale soltanto per la parte di rapporto a tempo parziale (ancorchè stipulato prima dell'entrata in vigore della legge di conversione) che ha avuto esecuzione successivamente al 6 gennaio 1985", giorno in cui é entrata in vigore la legge stessa.

  Al riguardo é sufficiente rammentare e ribadire quanto più volte già affermato da questa Corte, che cioé rientra nella piena discrezionalità legislativa fissare termini di decorrenza per determinati effetti giuridici, anche nella materia previdenziale, col solo limite generale della ragionevolezza e non arbitrarietà (v., ex plurimis, sentenze nn. 417 del 1996, 127 del 1992, 440 del 1991, 171 del 1990). Limite certamente rispettato nella specie, non essendo ravvisabile (nè, del resto, avendo il rimettente offerto specifiche indicazioni in proposito) alcun elemento di arbitrio o di irrazionalità nella scelta del legislatore di fissare il giorno dell'entrata in vigore della norma di maggior favore, quale data di riferimento per i periodi di lavoro assoggettabili al nuovo regime previdenziale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, undicesimo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Pretore di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Cesare RUPERTO, Redattore

Depositata in Cancelleria il 28 maggio 1999.