Ordinanza n. 190/99

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ORDINANZA N. 190

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e 52, ultimo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), in relazione agli artt. 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), 10 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 (Modificazioni alla legge sul nuovo catasto edilizio urbano e alla legge sulla costituzione, attribuzione e funzionamento delle Commissioni censuarie) e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142 (Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano), promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1997 dalla Commissione tributaria regionale di Roma sul ricorso proposto dalla SICAMB s.p.a. (Soc. Ital. Costruz. Aeronautica Martin Baker) contro UTE di Latina, iscritta al n. 700 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di costituzione della SICAMB s.p.a. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1999 il Giudice relatore Annibale Marini.

Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Roma, con ordinanza emessa il 4 marzo 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui dispone che la determinazione del valore rappresentativo della base imponibile dell’imposta comunale sugli immobili avvenga anche per gli immobili a destinazione speciale (gruppo D), ai quali la rendita catastale é attribuita per stima diretta, con il sistema dei moltiplicatori fissi di cui al primo periodo dell’ultimo comma dell’art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

che - secondo quanto é possibile desumere dall’ordinanza di rimessione - il dubbio di costituzionalità sarebbe originato dal difetto di specularità tra il coefficiente fisso di moltiplicazione, stabilito per gli immobili a destinazione speciale in 50 dal d.m. 14 dicembre 1991, ed il saggio di interesse sul valore venale dell'immobile di volta in volta determinato dall’Ufficio tecnico erariale ai fini del calcolo della rendita catastale;

che, ad avviso del rimettente, il difetto di specularità tra coefficiente di moltiplicazione e saggio di interesse determinerebbe in concreto divergenze, anche di notevole entità, tra il valore reale del bene, accertato dalla stessa amministrazione finanziaria, e quello, risultante dall’applicazione del moltiplicatore di 50 alla rendita catastale, da assumere come base imponibile dell'ICI;

che tali divergenze comporterebbero una distorsione del sistema tributario tale da violare i principi di eguaglianza e di capacità contributiva garantiti dagli articoli 3 e 53 della Costituzione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l’inammissibilità della questione, per difetto di rilevanza, e ha comunque concluso, nel merito, per la declaratoria di infondatezza;

che in effetti, secondo l'Avvocatura, il ricorso al sistema dei moltiplicatori sarebbe imposto, anche per i beni il cui reddito é determinato per stima diretta, dalla esigenza di individuare, per molte imposte e per un numero altissimo di contribuenti, un unico metodo di determinazione della base imponibile.

Considerato che la Commissione tributaria regionale di Roma ha sollevato la questione di legittimità costituzionale nel corso di un giudizio di opposizione all’atto di accertamento della rendita catastale di un immobile a destinazione speciale;

che in tale giudizio la Commissione rimettente non é chiamata a fare applicazione delle norme impugnate che riguardano la determinazione della base imponibile ai soli fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

che nessuna censura é d’altro canto mossa, nemmeno implicitamente, alle norme - solo richiamate - che stabiliscono la determinazione della rendita catastale, per gli immobili a destinazione speciale, con il sistema della stima diretta;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, non spiegando la soluzione di essa alcuna diretta incidenza nel giudizio a quo.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e 52, ultimo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Roma con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Depositata in Cancelleria il 25 maggio 1999.