Sentenza n. 182/99

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SENTENZA N. 182

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 406, comma 1, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1997 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, iscritta al n. 270 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 marzo 1999 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto in fatto

1. – Chiamato a decidere sulla richiesta di proroga dei termini delle indagini preliminari avanzata dal pubblico ministero, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, di fronte ad una memoria del difensore di uno dei tre indagati il quale aveva riferito della assoluta impossibilità di esercitare qualunque difesa per non essere stato notiziato nè del tempus nè del locus commissi delicti, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 406, comma 1, del codice di procedura penale, "nella parte in cui prevede che la richiesta del P.M. contiene solo "l’indicazione della notizia di reato" (tenuto conto della restrittiva interpretazione comunemente data a tale accezione da intendersi alla stregua di "diritto vivente") e non anche le comunicazioni sulle iscrizioni di cui all’art. 335 del codice di procedura penale".

2. – Osserva il giudice a quo che, alla stregua dell’art. 406, comma 1, il pubblico ministero può, prima della scadenza, domandare, per giusta causa, la proroga del termine per le indagini preliminari, corredando la richiesta con l’indicazione della notizia di reato e con l’esposizione dei motivi che giustificano la proroga e che la richiesta stessa, a norma del comma 3 dell’art. 406, é notificata alla persona sottoposta alle indagini la quale ha facoltà di presentare memoria nei cinque giorni dalla detta notificazione.

Senonchè il contraddittorio assicurato dalle disposizioni sopra ricordate si rivela solo apparente, perchè la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione persegue la linea interpretativa che ritiene sufficiente, ai fini dell’"indicazione della notizia di reato", "l’indicazione delle ipotesi di reato per le quali vengono svolte le indagini, senza che siano indispensabili altre indicazioni spaziali e temporali del fatto" previste, invece, per l’informazione di garanzia.

Con la conseguenza di rendere la dialettica cartolare del tutto fittizia, oltre tutto considerando i brevi termini a disposizione per presentare memorie e la impossibilità per il giudice di rilasciare qualsivoglia informazione sulla natura e le ragioni del procedimento per cui é richiesta la proroga. Una situazione che risulterebbe superata solo imponendo al pubblico ministero di indicare gli elementi previsti dall’art. 369 del codice di procedura penale per l’informazione di garanzia.

Sarebbe vulnerato anche l’art. 3 della Costituzione, sia per l’intrinseca incoerenza di un regime che prevede un contraddittorio privo di ogni concreta effettività, sia per l’ingiustificata disparità di trattamento ravvisabile tra chi, avendo ricevuto l’informazione di garanzia, é già a conoscenza del fatto addebitatogli così da poter spiegare una adeguata difesa e chi, invece, ricevendo come primo atto del procedimento la richiesta di proroga, usufruisce di spazi estremamente più ristretti per l’esercizio di tale diritto.

3. – E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

E ciò perchè il contraddittorio previsto per la proroga delle indagini non concerne il merito, ma esclusivamente le ragioni addotte dal pubblico ministero per giustificare la sua richiesta.

Considerato in diritto

1. – Il giudice a quo dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità dell’art. 406, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui prevede che la richiesta di proroga del termine per le indagini preliminari (termine fissato - in via ordinaria - dall’art. 405, comma 2, dello stesso codice, in sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale é attribuito un reato é iscritto nel registro delle notizie di reato) debba contenere la mera indicazione delle norme sostanziali violate e non anche la comunicazione delle iscrizioni prescritte dall’art. 335.

Per la verità, dal contesto complessivo dell’ordinanza di rimessione é agevole desumere che la disposizione da ultimo ricordata venga richiamata solo in via indiretta, dolendosi il rimettente di un regime che prescrive che le iscrizioni siano comunicate alla persona alla quale il reato é attribuito (oltre che alla persona offesa ed ai rispettivi difensori) ove ne faccia(no) richiesta. Richiesta, il più delle volte, almeno per l’indagato (ed ancor più per il difensore la cui nomina é subordinata alla conoscenza del procedimento da parte del diretto interessato), assolutamente ipotetica, potendo costui essere del tutto ignaro dell’ufficio che procede e dei fatti interlocutoriamente addebitati. Ciò sull’implicito presupposto che, poichè l’art. 335 impone al pubblico ministero il dovere di iscrivere immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene, nonchè, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso é attribuito (comma 1), provvedendo, se nel corso delle indagini preliminari muti la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, ad apportare i necessari aggiornamenti (comma 2), tale registro debba contenere le indicazioni previste dall’art. 369 del codice di procedura penale.

Donde il rilievo che i dati contenuti nel registro di cui all’art. 335 costituiscono la base sulla quale é possibile attribuire all’indagato il diritto di utilmente interloquire, purchè tali dati vengano comunicati "in maniera compiuta affinchè il soggetto sottoposto alle indagini possa soppesare effettivamente", e cioé venendo a conoscenza - sia pure per sommi capi - di quale accusa é contro di lui rivolta, così da poter contestare la fondatezza della richiesta di proroga il cui accoglimento é subordinato all’esistenza di una "giusta causa"; una verifica che, certo, non può arrestarsi all’accertamento della mera osservanza del rispetto dei termini.

Inevitabile, dunque, l’evocazione – solo apparentemente scaturente dall’esigenza di sottolineare il deteriore trattamento riservato a chi non si trovi nelle condizioni per ricevere la comunicazione di garanzia prevista dall’art. 369 rispetto a chi versi nella situazione legittimante l’invio di tale atto – al modello adesso ricordato, nel cui contenuto sembrano convergere, secondo il giudice a quo, quei minima richiesti per apprestare, in sede di proroga delle indagini, una difesa effettiva e non puramente formale.

Ciò non comporta che la domanda del rimettente debba considerarsi predisposta in forma alternativa; un simile parallelismo esprime, infatti, soltanto l’esigenza – costituzionalmente presidiata – che identici siano gli attributi del fatto che occorre siano conoscibili, in funzione delle finalità da perseguire, tra quanto previsto dall’art. 335 e quanto previsto dall’art. 369. Un’alternatività espressamente esclusa dal rilievo che, "ferma restando la facoltà di invio della informazione di garanzia", il pubblico ministero, nel richiedere la proroga, comunichi le iscrizioni di cui all’art. 335 utilizzando il modello della informazione di garanzia; vale a dire, l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto. Di qui la conclusione, pur essa implicita, che, non corrispondendo necessariamente il modello di notizia di reato alle prescrizioni dell’art. 335, solo un’integrazione di tale norma con il precetto dell’art. 369 sarebbe in grado di assicurare all’indagato un’effettiva difesa nella procedura incidentale.

2. – La questione non é fondata.

Il rimettente muove, infatti, da una nozione di contenuto della notizia di reato, quale delineata dalla norma sottoposta al vaglio di legittimità, che non può essere condivisa.

Vero é che tale nozione é la risultante di un indirizzo interpretativo, evocato dal giudice a quo come "diritto vivente", stando al quale l’"indicazione della notizia di reato" richiesta dall’art. 406, comma 1, é assolta con l’indicazione delle ipotesi di reato per le quali vengono svolte le indagini, senza che siano necessarie precisazioni temporali o spaziali del fatto, che sono, invece, prescritte per l’informazione di garanzia; quest’ultimo istituto – si afferma – é, infatti, finalizzato a consentire all’indagato di apprestare le difese "di merito", mentre la notizia di reato che deve essere indicata nella richiesta di proroga ex art. 406 é soltanto un "punto di riferimento" del vero oggetto del contraddittorio, che riguarda essenzialmente i motivi addotti dal pubblico ministero per giustificare la sua richiesta.

Ma, a parte una certa enfatizzazione di tale linea interpretativa, le premesse a base dell’ordinanza di rimessione vanno decisamente contestate perchè, pur nell’ambito di ragionevoli esigenze di tutela della segretezza delle indagini – esigenze, peraltro, condivise dal rimettente – che giustificano la mancata previsione dell’instaurazione di un pieno contraddittorio tra le parti ai fini di contestare la giusta causa della proroga addotta dal pubblico ministero e, quindi, di poter utilmente interloquire, é necessario che l’indagato venga a conoscenza di quei minima prescritti dalla legge per l’informazione di garanzia e cioé "l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo dei fatti".

Il tutto, del resto, in un quadro in cui il contenuto della "notizia di reato" sembra correttamente assumere una designazione polisemantica, corrispondente alle esigenze teleologiche perseguite dalla norma che, di volta in volta, lo prevede in funzione delle specifiche finalità procedimentali che impongono al pubblico ministero di esternare, al precipuo scopo di non trasformare il contraddittorio cartolare in una vuota formula destinata a fare del titolare dell’azione penale l’effettivo arbitro della procedura, i circostanziati addebiti elevati nei confronti dell’inquisito.

Le esigenze sopra rilevate vanno così individuate soprattutto nella possibilità, che risulterebbe preclusa dalla norma denunciata, di poter utilmente contestare, in una logica attenta ai profili essenziali del fatto addebitato a una determinata persona, i "giusti motivi" della proroga addotti dal pubblico ministero.

Se é pur vero, allora, che il contenuto della notizia di reato non é sempre uniformemente determinato dal legislatore, é anche vero che una simile relatività é funzionale alle finalità, definibili sulla base del necessario rispetto della parità delle parti; in un regime in cui il dovere di compiere ogni attività necessaria per l’esercizio dell’azione penale (cfr. il combinato disposto degli artt. 326 e 358 del codice di procedura penale) va contemperato con il dovere, gravante sul pubblico ministero, di esercitare ogni sua iniziativa – che direttamente si colleghi all’esigenza di un effettivo contraddittorio – in modo tale da consentire all’indagato di conoscere le ragioni dell’iniziativa medesima. Solo così, infatti, sarà reso possibile all’interessato contraddire le ragioni addotte dal titolare dell’azione penale. Nel caso della richiesta di proroga del termine per condurre le indagini preliminari é inevitabile concludere che la stessa apparente genericità delle condizioni richieste per la proroga presuppone che la notitia criminis rechi quelle indicazioni di spazio e di tempo necessarie perchè l’indagato possa effettivamente esercitare il diritto di difesa garantitogli dall’art. 406, comma 3, secondo quel modello "minimo" che é indicato dall’art. 369, modello che, considerato il complessivo assetto disciplinante la materia, viene a risultare conforme a Costituzione.

D’altro canto, che il contraddittorio nel procedimento incidentale in questione non sia articolato secondo le forme prescritte dall’art. 127 del codice di procedura penale, ma in forme ben più ridotte, prevedendo l’art. 406, commi 3 e 4, che alla notifica, a cura del giudice, della richiesta di proroga, consegue, trascorso il termine per la presentazione di memorie, l’ordinanza di autorizzazione alla prosecuzione delle indagini, provvedimento pronunciato in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori, é una ulteriore circostanza che influisce al fine di pervenire alla soluzione interpretativa qui individuata. Tanto più che solo nel caso in cui il giudice ritenga di non accogliere, allo stato degli atti, la richiesta di proroga e, dunque, possa pronunciare un provvedimento, in via di massima, "favorevole" all’indagato (e "sfavorevole" al pubblico ministero) é prescritta una procedura da espletare nelle forme previste dall’art. 127; nel corso della quale la libera dialettica delle parti che contrassegna tale modulo procedimentale potrà proiettare i suoi riverberi anche sulle cognizioni dell’indagato in ordine ai termini dell’accusa, così effettivamente permettendo di formulare addebiti – in ipotesi dipendenti anche dagli elementi di cui si denuncia la mancata previsione da parte della norma censurata – circa i reali motivi della richiesta di proroga, sindacando eventualmente la colpevole inerzia dell’ufficio.

3. – Così interpretata, la norma sottoposta al vaglio di legittimità si sottrae alle censure del rimettente, con riferimento ad entrambi i parametri invocati.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 406, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1999.

Renato GRANATA , Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1999.