Ordinanza n. 122/99

 CONSULTA ONLINE 

ORDINANZA N. 122

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA         

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI    

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 669-octies del codice di procedura civile, in relazione al disposto dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1998 dal Giudice istruttore del Tribunale di Bolzano nel procedimento civile vertente tra Lavoriero Daniela ed altri e Kerer Alois, iscritta al n. 340 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1998.

  Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il Giudice relatore Fernanda Contri.

  Ritenuto che il Giudice istruttore del Tribunale di Bolzano, con ordinanza emessa l’11 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 669-octies del codice di procedura civile, in relazione al disposto dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), nella parte in cui prevede il termine perentorio di trenta giorni per l’inizio del giudizio di merito, a seguito di misura cautelare concessa ante causam, anche nell’ipotesi in cui l’instaurazione del giudizio di merito debba essere preceduta, a pena di improcedibilità della domanda, dal decorso del termine di sessanta giorni, ai sensi dell’art. 22 della citata legge n. 990 del 1969;

  che nella fattispecie, come precisa il rimettente, il giudizio di merito conseguente alla concessione di un provvedimento cautelare ante causam é stato instaurato nel rispetto del termine stabilito dall’art. 669-octies cod. proc. civ., ma prima del decorso dello spatium deliberandi di sessanta giorni dall’invio all’assicurazione della lettera raccomandata con la richiesta di risarcimento del danno, imposto dall’indicato art. 22;

  che il rimettente si duole del mancato coordinamento delle menzionate disposizioni che prescrivono rispettivamente il termine perentorio di trenta giorni per l’instaurazione del giudizio di merito e il termine dilatorio di sessanta giorni, prima del decorso del quale la domanda di risarcimento del danno é improponibile;

  che, ad avviso del rimettente, non vi sarebbe altro modo di osservare entrambi i termini imposti dalle citate norme che quello di richiedere il provvedimento cautelare ante causam solo quando sia stata inviata all’assicuratore la lettera raccomandata e sia già decorso un periodo di tempo tale che la scadenza del termine per l’inizio del giudizio di merito sia successiva alla scadenza del termine dilatorio;

  che ciò tuttavia, come sostiene il rimettente, confligge con la natura stessa dell’azione cautelare, posta a tutela di chi, nelle more del giudizio, può subire un danno irreparabile;

  che, inoltre, se il giudizio di merito non é instaurato nel termine prescritto, la misura cautelare perde efficacia, a norma dell’art. 669-novies cod. proc. civ.;

  che, a parere del rimettente, il sistema dell’assicurazione obbligatoria può rivelarsi di pregiudizio al danneggiato, il quale é costretto a ritardare la richiesta di una misura cautelare a garanzia del credito risarcitorio, ovvero, qualora agisca tempestivamente nei confronti del responsabile, può vedersi paralizzare la domanda di merito per non aver posto l’assicurazione in condizione di trattare;

  che la descritta situazione configura quindi, ad avviso del rimettente, una palese lesione degli artt. 3 e 24 della Costituzione;

  che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità o comunque per l’infondatezza della questione.

  Considerato che le censure del rimettente investono l’art. 669-octies del codice di procedura civile, che prescrive il termine perentorio di trenta giorni per l’instaurazione del giudizio di merito a seguito della concessione di un provvedimento cautelare ante causam;

  che, come risulta dall’ordinanza di rimessione, il giudizio a quo, benchè promosso nel rispetto del detto termine perentorio, é stato tuttavia instaurato prima del decorso del termine dilatorio, prescritto a pena di improponibilità della domanda dall’art. 22 della legge n. 990 del 1969;

  che il decorso di sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’assicuratore il risarcimento a mezzo di lettera raccomandata costituisce un presupposto processuale, il quale deve sussistere al momento della instaurazione del giudizio ed il cui difetto é rilevabile anche d’ufficio, oltre che su eccezione della parte interessata, come si é verificato nella specie, con conseguente declaratoria di improponibilità della domanda;

  che appare quindi di tutta evidenza come nella fattispecie il rimettente non possa adottare altro provvedimento se non la declaratoria di improponibilità della domanda a causa del mancato decorso, all’atto della instaurazione del giudizio pendente dinanzi ad esso rimettente, dell’indicato termine dilatorio di sessanta giorni;            

  che pertanto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 669-octies cod. proc. civ., "nella parte in cui prevede il termine perentorio di trenta giorni per l’inizio del giudizio di merito a seguito di misura cautelare concessa ante causam anche nell’ipotesi in cui l’instaurazione del giudizio di merito debba essere preceduta dal decorso del termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 22 della citata legge n. 990 del 1969 a pena di improcedibilità della domanda", é priva di rilevanza nel giudizio a quo, il quale é stato promosso quando la domanda non era ancora proponibile;

  che nella descritta situazione processuale anche un eventuale intervento di questa Corte nel senso auspicato dal rimettente non avrebbe alcun effetto, poichè comunque non potrebbe essere rimossa la causa di improponibilità della domanda, già irrimediabilmente verificatasi;

  che, infatti, seppure il termine per l’inizio del giudizio di merito decorresse dal momento in cui la domanda giudiziale é divenuta procedibile, come é previsto per le controversie individuali di lavoro dal testo novellato del medesimo art. 669-octies cod. proc. civ., ciò non varrebbe a sanare il difetto di proponibilità della domanda, in quanto il giudizio ad essa relativo é stato instaurato anteriormente al decorso del termine dilatorio di sessanta giorni;

  che, in definitiva, la questione deve dichiararsi manifestamente inammissibile, essendo l’esito del giudizio a quo indipendente dal giudizio di costituzionalità.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 669-octies del codice di procedura civile, in relazione al disposto dell’art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice istruttore del Tribunale di Bolzano con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Depositata in cancelleria il 16 aprile 1999.