ORDINANZA N.91
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale: a) dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536 (Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l’anno 1996), convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 648; b) degli artt. 2, ultimo inciso, 3, commi 3 e 4, 4 e 5, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n. 94; c) del combinato disposto degli artt. 3, comma 4, del decreto-legge n. 23 del 1998 e 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996; d) del preambolo apposto al decreto-legge n. 23 del 1998; giudizi promossi con ordinanze emesse il 10 febbraio 1998 dal Pretore di Rieti, il 3 marzo 1998 (cinque ordinanze) dal Pretore di Catania, il 27 febbraio 1998 dal Pretore di Modica, il 4 marzo 1998 (due ordinanze) dal Pretore di Caltagirone, il 16 marzo 1998 dal Pretore di Torino, il 14 marzo 1998 dal Pretore di Catania e il 15 aprile 1998 dal Pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie, iscritte rispettivamente ai nn. 204, 279, 280, 281, 282, 283, 302, 338, 339, 346, 380 e 438 del registro ordinanze e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, nn. 14, 17, 18, 20, 21, 23 e 25 dell’anno 1998.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il giudice relatore Francesco Guizzi.
Ritenuto che in un procedimento cautelare promosso ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile il Pretore di Rieti, con ordinanza del 10 febbraio 1998, ha sollevato, in riferimento all’art. 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536 (Misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la rideterminazione del tetto di spesa per l’anno 1996), convertito nella legge 23 dicembre 1996, n. 648, perchè detta norma, negando al malato indigente l’erogazione gratuita di farmaci innovativi durante la sperimentazione, vulnererebbe il bene primario della salute;
che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, ricordando che il Governo, successivamente all’ordinanza di rimessione, ha adottato il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria), convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n. 94; motivo per cui si dovrebbero restituire gli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza;
che il Tribunale di Catania, con cinque ordinanze emesse il 3 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 32, 70 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, ultimo inciso, del citato decreto-legge n. 23 del 1998, denunciando una irragionevole discriminazione a danno dei farmaci del "multitrattamento Di Bella";
che secondo il Collegio rimettente vi sarebbe, altresì, una disparità ingiustificata fra i malati terminali selezionati per la sperimentazione, per i quali la somministrazione é gratuita, e gli altri che non vi partecipano;
che ne deriverebbe la violazione degli articoli 3, 32, 70 e 77 della Costituzione;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, nel senso dell’inammissibilità e, comunque, dell’infondatezza;
che, investito di un ricorso ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile, il Pretore di Modica, con ordinanza emessa il 27 febbraio 1998, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 4, e dell’art. 4 del citato decreto-legge n. 23 del 1998, perchè tali disposizioni determinerebbero una inammissibile disparità di trattamento fra i pazienti, comprimendo il diritto alla salute del cittadino e impedendo, al contempo, che la tutela di esso possa attuarsi attraverso il ricorso agli organi giurisdizionali;
che analoghe censure sono mosse dal Pretore di Caltagirone, il quale solleva anch’egli, con due ordinanze, questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 4, e 4 del decreto-legge n. 23 del 1998;
che é intervenuto anche in tali giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, osservando come la questione concernente l’art. 3, comma 4, risulti inammissibile, alla luce della sentenza di questa Corte n. 185 del 26 maggio 1998, mentre la censura mossa all’art. 4 del decreto-legge citato sarebbe manifestamente infondata;
che il Pretore di Torino, con ordinanza emessa il 16 marzo 1998 in un procedimento instaurato ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 1996, degli artt. 3, commi 3 e 4, e 5, comma 3, del decreto-legge n. 23 del 1998, perchè lesivi del "diritto alla libertà di cura" che sarebbe espressione del diritto alla salute, con lesione, altresì, dell’art. 3 della Costituzione;
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, chiedendo l’inammissibilità della questione concernente l’art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 23 del 1998 (conseguentemente alla declaratoria di illegittimità disposta da questa Corte con la sentenza n. 185 del 1998), e l’infondatezza di quella riguardante l’art. 3, comma 3, e l’art. 5, comma 3, tenuto conto, in particolare, che tali disposizioni sono state modificate in sede di conversione;
che, investito di un ricorso ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile, il Pretore di Catania, con ordinanza emessa il 14 marzo 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, ultima proposizione, del decreto-legge n. 23 del 1998;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, é intervenuto nel senso della inammissibilità, alla luce della sentenza di questa Corte n. 185 del 1998, cui il legislatore ha dato attuazione con il decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1998, n. 257;
che, investito di diciannove ricorsi presentati ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile, il Pretore di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con ordinanza emessa il 15 aprile 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4 e 5 del decreto-legge n. 23 del 1998, denunciando, altresì, il contrasto fra le finalità del decreto, come presentate nel preambolo, e i citati parametri costituzionali;
che secondo il giudice a quo l’irrazionale limitazione del diritto dei medici alla libera prescrizione dei farmaci si tradurrebbe in una lesione dell’art. 32 della Costituzione, posto a salvaguardia anche della libertà di cura, con l’unico limite della "non dannosità" dei farmaci;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, nel senso della inammissibilità, alla luce della sentenza di questa Corte n. 185 del 1998;
che per l’Avvocatura dello Stato la questione relativa agli obblighi dei medici e dei farmacisti sarebbe irrilevante e, in ogni caso, infondata.
Considerato che le ordinanze indicate vanno riunite e decise con unica pronuncia, stante la connessione delle materie trattate;
che esse denunciano le disposizioni originarie del decreto-legge n. 23 del 17 febbraio 1998;
che successivamente al loro deposito questa Corte, con la sentenza n. 185 del 1998, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, ultima proposizione, e dell’art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 23 del 1998, convertito, con modificazioni, nella legge n. 94 del 1998;
che il Governo ha emanato, per dare attuazione a detta sentenza, il decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 1998, n. 257;
che il Ministro della sanità, con ordinanza del 20 novembre 1998 (Proseguimento del "multitrattamento Di Bella") ha disposto che i pazienti i quali, sotto la responsabilità del medico curante, hanno usufruito del multitrattamento in esame, possono proseguirlo qualora la malattia risulti stabile, previa effettuazione di controlli clinico-strumentali (v. l’art. 1, comma 3, dell’ordinanza ministeriale);
che gli atti vanno quindi restituiti ai giudici rimettenti, per una nuova valutazione della rilevanza della questione, alla luce del ius superveniens.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999.
Presidente Renato GRANATA
Redattore Francesco GUIZZI
Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.