ORDINANZA N.90
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 469, 294 e 302 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 28 maggio 1998 dal Tribunale di Genova, il 4 agosto 1998 dalla Corte di assise di Caltanissetta e il 10 settembre 1998 dal Tribunale di Potenza, rispettivamente iscritte ai nn. 658, 830 e 838 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, dell’anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il Tribunale di Genova, chiamato a decidere sull’appello proposto, ex art 310 del codice di procedura penale, da imputato colpito dalla misura cautelare della custodia in carcere a seguito di provvedimento del giudice per le indagini preliminari, misura eseguita dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento ma prima dell’apertura del dibattimento, ha con ordinanza del 28 maggio 1998 sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 469 del codice di procedura penale, nel suo coordinato disposto con gli artt. 294 e 302 dello stesso codice, nella parte in cui non impone al giudice del dibattimento, che abbia comunicazione della cattura di un imputato nella fase predibattimentale, di procedere al suo interrogatorio nei termini previsti dall’art. 294 per l’interrogatorio di garanzia del giudice per le indagini preliminari e nelle forme camerali previste dall’art. 469 per le deliberazioni delle sentenze di proscioglimento predibattimentale e non estende al mancato espletamento di tale interrogatorio la caducazione dell’efficacia del titolo della custodia prevista dall’art. 302;
che un’analoga questione hanno sollevato anche la Corte di assise di Caltanissetta, con ordinanza del 4 agosto 1998, pronunciata a seguito di richiesta di "revoca" della misura e il Tribunale di Potenza con ordinanza del 10 settembre 1998, in sede di appello avverso il diniego di "revoca" della misura stessa, denunciando, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, l’uno gli artt. 294 e 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che, anche dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia, pena l’estinzione della misura stessa, l’altro il combinato disposto derivante dagli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che l’interrogatorio "di garanzia" contemplato dalla prima delle due disposizioni (interrogatorio da eseguirsi immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall’inizio della custodia) debba essere espletato anche quando la privazione della libertà personale abbia inizio in epoca successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento;
che in nessuno dei tre giudizi si é costituita la parte privata nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che, nonostante le disposizioni denunciate risultino talora non coincidenti, anche in conseguenza delle fasi diverse in cui é insorto l’incidente di legittimità costituzionale, le ordinanze di rimessione propongono una identica questione, donde la riunione dei relativi giudizi;
che questa Corte, con sentenza n. 32 del 19 febbraio 1999 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, del 24 febbraio 1999) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che fino all’apertura del dibattimento il giudice procede all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere;
che nel frattempo é entrato in vigore il decreto-legge 22 febbraio 1999, n. 29, recante "Nuove disposizioni in materia di competenza della Corte di assise e di interrogatorio di garanzia" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, serie generale, del 22 febbraio 1999) che, dopo aver ridisegnato il regime dell’interrogatorio previsto dall’art. 294 del codice di procedura penale, in relazione alle diverse fasi del processo, ha inserito all’art. 4 due disposizioni transitorie prescrivendo, da un lato, che nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, la misura della custodia cautelare in carcere, la cui esecuzione ha avuto inizio dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, perde efficacia se entro venti giorni dalla medesima data il giudice non procede all’interrogatorio previsto dall’art. 294 del codice di procedura penale (comma 1) e che in tali casi l’obbligo di interrogare l’imputato é escluso se, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, é già stato aperto il dibattimento;
che, di conseguenza, é necessario restituire gli atti ai giudici a quibus perchè verifichino se, alla stregua della sentenza costituzionale sopra richiamata e della novazione normativa introdotta dal decreto-legge n. 29 del 1999, la questione sollevata sia tuttora rilevante.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Genova, alla Corte di assise di Caltanissetta ed al Tribunale di Potenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999.
Presidente Renato GRANATA
Redattore Giuliano VASSALLI
Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.