SENTENZA N.88
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 2, 22, 23 e 27, commi 1 e 3, della legge Regione Sicilia approvata il 28 luglio 1997, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di Attività produttive e di Sanità. Disposizioni varie", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 5 agosto 1997, depositato in Cancelleria il 13 successivo ed iscritto al n. 52 del registro ricorsi 1997.
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1999 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 5 agosto 1997, e depositato il successivo 13 agosto, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato gli articoli 19, comma 2, 22, 23 e 27, commi 1 e 3, della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1997, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di Attività produttive e di Sanità. Disposizioni varie".
La prima delle disposizioni impugnate, ad avviso del ricorrente, viola l’art. 12 dello statuto per la Regione Siciliana, poichè attribuisce all’Assessore regionale per il lavoro il compito di stabilire la disciplina di attuazione della legge, che invece, ai sensi dell’art. 12, dovrebbe essere deliberata con proprio regolamento dal Governo regionale.
Il successivo art. 22 contrasterebbe poi con gli articoli 14 e 17 dello statuto speciale, nonchè con l’art. 97 della Costituzione, in quanto, stabilendo, al primo comma, che gli uffici giudiziari e delle prefetture dell’isola possono "presentare progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85", dispone in materia di organizzazione degli uffici statali. Il vizio di costituzionalità riguarderebbe anche il secondo comma, che specifica il contenuto dei progetti di cui le amministrazioni statali indicate potrebbero avvalersi, nonchè il terzo comma, il quale, in contrasto con l’art. 97 della Costituzione, destina risorse regionali all’espletamento di funzioni statali.
L’art. 23 della legge regionale in esame, prevedendo che "i progetti di lavori socialmente utili possono essere rivolti a supporto delle attività istituzionali degli Enti attuatori", contrasta in primo luogo, secondo il Commissario dello Stato, con l’art. 17 lettera f dello statuto speciale. La disposizione, infatti, violerebbe il principio fondamentale della legislazione statale stabilito, in materia, tanto dall’art. 14 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), quanto dall’art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell’occupazione), secondo cui il ricorso ai lavori socialmente utili deve essere finalizzato soltanto al "raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario degli enti attuatori per ben individuati ambiti di intervento", con esclusione invece di obbiettivi connessi ai fini istituzionali degli enti predetti. Per gli stessi motivi, inoltre, l’istituto previsto dalla disposizione in oggetto, in quanto del tutto "antinomico nei confronti del processo ... di riforma della burocrazia", si porrebbe in contrasto non solo con l’art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale), ma anche con gli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, in quanto consentirebbe l’utilizzazione nella pubblica amministrazione di personale di cui non si siano preventivamente valutati i prescritti requisiti attitudinali.
Secondo il ricorrente, infine, il primo ed il terzo comma dell’art. 27 della legge regionale in oggetto contrastano con gli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, nonchè con l’art. 14, lettera f dello statuto speciale, poichè prevedono lo svolgimento di "funzioni istituzionali degli uffici centrali e periferici dell’Assessorato regionale del lavoro nonchè dell’Agenzia regionale per l’impiego da parte di strutture private e del relativo personale mediante un sistema di convenzioni", e quindi consentono alla pubblica amministrazione regionale di avvalersi "di personale di cui preventivamente non sia stata valutata con criteri di imparzialità, l’idoneità e la professionalità". Ad avviso del Commissario dello Stato le due disposizioni violerebbero inoltre sia l’art. 81 della Costituzione, per l’omessa indicazione delle risorse finanziarie con cui far fronte all’impegno derivante dalle convenzioni, sia l’art. 136, per la sostanziale elusione della sentenza della Corte costituzionale 20 luglio 1995, n. 407, avente ad oggetto una disciplina regionale di segno analogo.
2. - La Regione Siciliana non si é costituita in giudizio.
3. - Successivamente all’instaurazione del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, il Presidente della Regione Siciliana ha promulgato la legge impugnata come legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 43 dell’11 agosto 1997 - omettendone gli articoli 19, comma 2, 22, 23 e 27, commi 1 e 3, avverso i quali il Commissario dello Stato aveva proposto ricorso.
In una memoria presentata in prossimità dell’udienza l’Avvocatura generale dello Stato, in considerazione della predetta promulgazione parziale, ha chiesto che sia dichiarata cessata la materia del contendere.
Considerato in diritto
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 19, comma 2, 22, 23 e 27, commi 1 e 3, della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 28 luglio 1997, recante "Misure di politiche attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85. Norme in materia di Attività produttive e di Sanità. Disposizioni varie", per violazione degli articoli 12, 14 e 17, lettera f dello statuto speciale, e degli articoli 3, 51, 81, quarto comma, 97 e 136 della Costituzione.
Va preliminarmente rilevato che dopo l'instaurazione del giudizio, come si é accennato nella premessa in fatto, la deliberazione legislativa approvata dall’Assemblea Regionale il 28 luglio 1997 é stata promulgata come legge 7 agosto 1997, n. 30, con omissione delle disposizioni impugnate dal Commissario dello Stato.
Il potere di promulgazione del Presidente della Regione, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si esercita necessariamente in modo unitario ed istantaneo rispetto al testo legislativo e, quindi, essendosi ormai esaurito rispetto alla legge in esame, é preclusa la possibilità di una successiva, autonoma promulgazione delle disposizioni impugnate o di parti di esse (da ultimo, sentenze n. 339 e 216 del 1998). Pertanto, poichè le disposizioni denunziate non hanno prodotto, in difetto di promulgazione, alcun effetto nell’ordinamento, e non sono in grado di produrne, il presente giudizio risulta privo di oggetto e ricorrono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, come richiesto anche dall'Avvocatura generale dello Stato.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1999.
Presidente Renato GRANATA
Redattore Piero Alberto CAPOTOSTI
Depositata in cancelleria il 23 marzo 1999.