Ordinanza n. 81/99

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ORDINANZA N.81

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI           

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 513, commi 1 e 2, e 514 del codice di procedura penale, nel testo modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), promossi con ordinanze emesse il 5 novembre 1997 dal Tribunale di Napoli, il 24 e 17 febbraio 1998 dal Tribunale di Verbania, il 18 novembre 1997 dal Tribunale di Napoli ed il 18 febbraio 1998 dal Tribunale di Avezzano, rispettivamente iscritte ai nn. 236, 301, 324, 388 e 397 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 15, 18, 19 e 23, prima serie speciale, dell'anno 1998.

  Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1999 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.

Ritenuto che il Tribunale di Napoli (r.o. n. 236 del 1998), il Tribunale di Verbania (r.o. nn. 301 e 324 del 1998) e il Tribunale di Avezzano (r.o. n. 397 del 1998) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101, 111 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 513, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dalla legge 7 agosto 1997, n. 267 (Modifica delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove), nella parte in cui subordina all'accordo delle parti l'utilizzabilità ai fini della decisione delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento della facoltà di non rispondere;

che, in particolare, il Tribunale di Avezzano impugna, unitamente al comma 2 dell’art. 513 cod. proc. pen., anche il comma 1 della medesima disposizione e l’art. 514 dello stesso codice, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, e 111, primo comma, Cost.;

che con diversa ordinanza il Tribunale di Napoli (r.o. n. 388 del 1998) ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 25, secondo comma, 101, 111 e 112 Cost., questione di legittimità costituzionale dell’art. 513, comma 2, cod. proc. pen. <<nella parte in cui consente al soggetto citato ex art. 210 c.p.p., che durante le indagini preliminari aveva inteso rispondere, di avvalersi della facoltà di non rendere dichiarazioni in dibattimento>>;

che tutte le questioni sono state sollevate nel corso di dibattimenti nei quali alcuni imputati in procedimenti connessi, citati per la prima volta dopo l’entrata in vigore della legge n. 267 del 1997, si erano avvalsi della facoltà di non rispondere, e che le parti non hanno prestato il consenso alla utilizzazione delle dichiarazioni rese in precedenza;

che i rimettenti denunciano il contrasto dell’art. 513, comma 2, cod. proc. pen. con l’art. 3 Cost. per la irragionevole diversità della disciplina riservata alle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari dall'imputato in procedimento connesso che in dibattimento si avvalga della facoltà di non rispondere, utilizzabili solo con l’accordo delle parti, rispetto: alla disciplina prevista per le dichiarazioni testimoniali rese nel corso delle indagini preliminari e, fra queste, quelle del prossimo congiunto dell’imputato (r.o. nn. 301 e 324 del 1998; r.o. n. 388 del 1998, che evoca congiuntamente anche l’art. 111 Cost.; r.o. n. 397 del 1998); alla disciplina dettata nel comma 1 dell’art. 513 cod. proc. pen., secondo cui le dichiarazioni del coimputato che rifiuta in dibattimento di sottoporsi all’esame sono utilizzabili nei confronti dell’imputato che vi consenta (r.o. n. 397 del 1998);

che nella prima ordinanza (r.o. n. 236 del 1998) il Tribunale di Napoli ravvisa la violazione dell’art. 3 Cost. sotto il profilo della disparità di trattamento tra l’imputato raggiunto da dichiarazioni accusatorie rese da un imputato in procedimento connesso divenute irripetibili ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., come tali utilizzabili per la decisione, e l’imputato attinto dalle dichiarazioni di un imputato in procedimento connesso, irripetibili a seguito dell’esercizio della facoltà di non rispondere, ma inutilizzabili ai fini della decisione;

che nella seconda ordinanza (r.o. n. 388 del 1998) il Tribunale di Napoli censura inoltre, in riferimento anche agli artt. 24, secondo comma, 111 e 112 Cost., la disciplina contenuta nel comma 2 dell’art. 513 cod. proc. pen. perchè fa dipendere l’esercizio del diritto dell’imputato al controesame dalla scelta del dichiarante di avvalersi o meno della facoltà di non rispondere, con conseguente disparità di trattamento tra imputati e violazione del principio del giusto processo, del libero convincimento del giudice e della obbligatorietà dell’azione penale;

che inoltre, secondo i rimettenti, l’art. 513, comma 2, cod. proc. pen., vietando in mancanza dell’accordo delle parti l'acquisizione delle dichiarazioni legittimamente assunte prima del dibattimento, deroga irragionevolmente al principio di non dispersione della prova e impedisce al giudice la piena conoscenza dei fatti del giudizio, così sacrificando l'esercizio della funzione giurisdizionale, il cui fine é quello della ricerca della verità, con conseguente lesione anche del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, in contrasto con gli artt. 3, 24, 25, 101, secondo comma, e 112 Cost. (r.o. nn. 301 e 324 del 1998) e con gli artt. 3, 25, secondo comma, 112 Cost. (r.o. n. 388 del 1998, che evoca altresì l’art. 2 Cost. per contrasto della disciplina con <<il principio di responsabilità e collaborazione in vista dell’accertamento della verità>>);

che, ad avviso dei giudici a quibus, l’art. 513, comma 2, cod. proc. pen., subordinando alla volontà delle parti l’ingresso delle dichiarazioni rese in precedenza da imputati in procedimenti connessi fra il materiale probatorio sottoposto alla valutazione del giudice, introduce un principio dispositivo in materia probatoria, in contrasto con i principi di legalità, esercizio dell’azione penale, funzione conoscitiva del processo e indefettibilità della giurisdizione, con violazione degli artt. 25, 101, 111 e 112 Cost. (r.o. n. 236 del 1998) e degli artt. 101, secondo comma, e 111, primo comma, Cost. (r.o. n. 397 del 1998, che evoca anche l’art. 24 Cost. per violazione del diritto di difesa della parte civile e del coimputato che possono avere in ipotesi interesse alla utilizzazione di dichiarazioni favorevoli);

che nei giudizi promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 236, 301, 324, 388 e 397 del r.o. del 1998 é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, riportandosi integralmente, stante l’analogia delle questioni, al contenuto dell’atto di intervento relativo ai giudizi di costituzionalità promossi con le ordinanze iscritte ai nn. 776 e 787 del r.o. del 1997, già decisi con sentenza n. 361 del 1998, nonchè all’atto di intervento relativo alla questione sollevata con ordinanza del 1° dicembre 1997 dal Tribunale di Lecco (r.o. n. 112 del 1998).

Considerato che tutte le ordinanze di rimessione, muovendo dal quadro normativo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 7 agosto 1997, n. 267, sottopongono a censura il regime di inutilizzabilità ai fini della decisione, in mancanza dell’accordo delle parti, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dall’imputato in procedimento connesso che si avvalga in dibattimento della facoltà di non rispondere;

che i giudizi, attesa l’analogia delle questioni, vanno riuniti;

che, successivamente alla emissione delle ordinanze, questa Corte, con sentenza n. 361 del 1998, ha inciso sul predetto quadro normativo, dichiarando la illegittimità costituzionale, tra l’altro, dell’art. 513, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale <<nella parte in cui non prevede che, qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza dell’accordo delle parti alla lettura si applica l’art. 500, commi 2-bis e 4, del codice di procedura penale>>;

che pertanto occorre restituire gli atti ai giudici rimettenti affinchè verifichino se, alla luce della nuova disciplina applicabile a seguito della sentenza n. 361 del 1998, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti;

che, per quanto concerne la questione di legittimità costituzionale dell’art. 514 cod. proc. pen. sollevata dal Tribunale di Avezzano, con la sentenza richiamata questa Corte ha dichiarato l’inammissibilità di analoga questione, sul presupposto che <<l’art. 514 non ha autonomo contenuto normativo rispetto alle regole di utilizzazione probatoria delle dichiarazioni rese in precedenza>>;

che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 514 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, secondo comma, e 111, primo comma, della Costituzione dal Tribunale di Avezzano con l’ordinanza in epigrafe;

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli, al Tribunale di Verbania, al Tribunale di Avezzano, in relazione alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 513, comma 2, del codice di procedura penale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 marzo 1999.

Presidente Renato GRANATA

Redattore Guido NEPPI MODONA

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.