Ordinanza n. 74/99

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ORDINANZA N.74

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI  

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) - aggiunto con l’art. 7 del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 - , promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna sul ricorso proposto da Ignazio Medda contro il Ministero della difesa ed altra, iscritta al n. 713 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il Giudice relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che nel corso di un giudizio diretto ad ottenere l’annullamento del provvedimento di esclusione da una gara per l’aggiudicazione di un appalto di lavori pubblici, il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, con ordinanza emessa il 28 gennaio 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 14 settembre 1998), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) - aggiunto con l’art. 7 del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 - nella parte in cui prevede che, fino al 1° gennaio 1997, sono escluse, per gli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse; la questione viene inoltre proposta prospettando che, in tal caso, si debba prevedere anche nella disciplina transitoria, anzichè l’esclusione automatica dell’offerta anomala, la valutazione degli elementi che la giustificano, ricorrendo alla procedura prevista per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria dalla disciplina definitiva;

che il Tribunale amministrativo ritiene che la disposizione denunciata possa essere in contrasto sia con il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), perchè l’offerta sarebbe considerata anomala solo in base a calcoli aritmetici e senza esaminare eventuali giustificazioni, sia con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), perchè il meccanismo di esclusione automatica impedirebbe di accettare l’offerta più conveniente; inoltre l’esclusione senza che siano verificate le giustificazioni dell’offerta potrebbe pregiudicare, in contrasto con l’art. 41 della Costituzione, la maggiore capacità imprenditoriale del concorrente escluso;

  che il Tribunale amministrativo ritiene che la questione di legittimità costituzionale sia rilevante, dovendo giudicare provvedimenti amministrativi emanati proprio nel periodo di vigenza della disciplina transitoria, dettata dall’ultimo periodo del comma 1-bis dell’art. 21 della legge n. 109 del 1994.

  Considerato che il dubbio di legittimità costituzionale, rivolto al comma 1-bis dell’art. 21 della legge n. 109 del 1994, investe soltanto l’ultimo periodo di tale disposizione, che disciplina in via transitoria l’esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso considerato eccessivo, il solo che trova applicazione nel processo principale, come si desume dalla motivazione sulla rilevanza della questione contenuta nell’ordinanza di rimessione;

  che il principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell’amministrazione (art. 97 Cost.) riguarda sia l’organizzazione dei pubblici uffici che le finalità dell’azione amministrativa, le quali possono essere tuttavia perseguite con strumenti diversi, la cui scelta é rimessa alla discrezionalità del legislatore, da esercitare nei limiti della ragionevolezza;

che l’obiettivo dell’amministrazione di acquisire con il minor onere economico la prestazione richiesta, garantendo la parità di condizioni tra gli offerenti riconosciuti idonei a fornire l’opera, può essere perseguito con modalità diverse: per gli appalti di minore importo, ai quali non si applica la disciplina comunitaria, non é irragionevole nè contrasta con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione una regola temporanea, operante sino al 1° gennaio 1997, che escluda la discrezionalità dell’amministrazione nel valutare l’anomalia delle offerte, restringendo la scelta del prezzo più basso in una fascia delimitata secondo un criterio predeterminato, nel cui ambito si può presumere che l’offerta sia affidabile, giacchè tale regola si giustifica considerando che una più complessa procedura di analisi delle offerte sarebbe troppo onerosa rispetto al beneficio derivante dal minor prezzo eventualmente ottenibile e ritarderebbe l’aggiudicazione dei lavori, mentre un ribasso eccessivo, significativo di un’offerta non affidabile, potrebbe porre a rischio l’esatto o tempestivo adempimento;

che le medesime considerazioni valgono per escludere il prospettato contrasto con l’art. 41 della Costituzione;

che, successivamente all’ordinanza di rinvio, questioni analoghe sono state dichiarate non fondate (sentenza n. 40 del 1998) e manifestamente infondate (ordinanze nn. 258 e 442 del 1998), sicchè, non essendo stati prospettati argomenti nuovi, la questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna deve essere dichiarata manifestamente infondata.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 21, comma 1-bis, ultimo periodo, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) - aggiunto con l’art. 7 del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1995, n. 216 - , sollevata, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 marzo 1999.

Presidente Renato GRANATA

Redattore Cesare MIRABELLI

Depositata in cancelleria il 18 marzo 1999.