ORDINANZA N.46
ANNO 1999
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l’attribuzione di somme agli enti indicati nell’art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate), promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1997 dal Tribunale di Nola, II^ Sezione civile, nel procedimento civile vertente tra Vitale Domenico s.r.l. e il Comune di Cicciano, iscritta al n. 266 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17, prima serie speciale, dell'anno 1998;
udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1999 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.
Ritenuto che, con ordinanza 28 maggio 1997 (R.O. n. 266 del 1998), il Tribunale di Nola, II^ Sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l’attribuzione di somme agli enti indicati nell’art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate), nella parte in cui stabilisce l’obbligo per il contribuente di esperire i rimedi in via amministrativa onde poter accedere alla tutela innanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria;
che, ad avviso del giudice a quo, il quale, peraltro, a sostegno della rilevanza della questione, richiama varie pronunzie della Corte, che hanno dichiarato incostituzionali norme simili a quella in esame, la norma censurata comporterebbe una limitazione alla proponibilità dell’azione giudiziaria là dove non prevede la possibilità per il soggetto contribuente di adire direttamente l’A.G.O., in particolare quando, come nel caso in esame, la controversia attiene solo all’interpretazione ed all’applicazione della legge e non implica accertamenti tecnici, che potrebbero giustificare un previo esame in sede amministrativa.
Considerato che con la sentenza n. 132 del 1998, successiva all'ordinanza che ha sollevato la questione, l’art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 é stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede l’esperibilità dell’azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo;
che, pertanto, la questione nuovamente sollevata in riferimento a tale norma deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 (Disposizione per l’attribuzione di somme agli enti indicati nell’art. 14 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, in sostituzione di tributi, contributi e compartecipazioni e norme per la delegabilità delle entrate), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione dal Tribunale di Nola, II^ Sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.
Renato GRANATA, Presidente
Riccardo CHIEPPA, Redattore
Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.