Ordinanza n. 43/99

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ORDINANZA N.43

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO               

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5-bis, commi 3 e 4 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, promosso con ordinanza emessa il 18 giugno 1997 dalla Corte d'appello di Catania nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Grimaldi Enrico Giuseppe e il Comune di Giarre, iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1997;

udito nella camera di consiglio del 10 dicembre 1998 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile, avente ad oggetto la determinazione della indennità dovuta all’attore per la espropriazione di un tratto di terreno di proprietà dello stesso, ricadente in zona agricola, ma ubicato in un centro abitato, a ridosso di una zona edificata ed in un comprensorio dotato di tutte le opere di urbanizzazione primaria, pertanto, caratterizzato, secondo l’accertamento del consulente tecnico d’ufficio, dalla cosiddetta edificabilità di fatto, la Corte d’appello di Catania, con ordinanza emessa il 18 giugno 1997 (r.o. n. 652 del 1997), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, nella parte in cui, al comma 3, dispone che per la valutazione della edificabilità delle aree, ai fini della determinazione della indennità di esproprio, si devono considerare le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell’apposizione del vincolo preordinato all'esproprio stesso, e, al comma 4, stabilisce che per le aree agricole e per quelle che, ai sensi del comma 3, non sono classificabili come edificabili, si applicano le norme di cui al titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;

che, ad avviso del collegio rimettente, tali disposizioni, come interpretate dalla giurisprudenza di legittimità, la quale esclude che esse attribuiscano rilevanza autonoma alla mera edificabilità di fatto, esigendone, perchè venga escluso il criterio di valutazione previsto per le aree agricole, l’armonizzazione con l’edificabilità di diritto, si porrebbero in contrasto con l’art. 42, terzo comma, della Costituzione, in quanto l’applicazione indiscriminata dei criteri di valutazione previsti per le aree agricole dalla predetta legge n. 865 del 1971 in tutti i casi in cui, pur non ricorrendo il requisito della edificabilità legale, le aree espropriate abbiano comunque di fatto una suscettività edificatoria, verrebbe sostanzialmente a disancorare la determinazione dell’indennizzo dovuto dall’effettivo valore di mercato delle aree medesime, che, in presenza delle caratteristiche proprie della edificabilità di fatto, é normalmente superiore a quello agricolo medio, sicchè un indennizzo commisurato a quest’ultimo valore non integrerebbe quel "serio ristoro" che dovrebbe intendersi garantito dalla invocata norma costituzionale.

Considerato che la questione oggi proposta é già stata dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza n. 261 del 1997, con la quale si é evidenziato che essa é volta ad ottenere l’introduzione nell’ordinamento di un tertium genus, tra le aree edificabili e tutte le altre aree - parificate, quanto alla stima ai fini della indennità di esproprio, a quelle agricole - che superi la scelta del legislatore di suddividere le aree, ai predetti fini, in due sole categorie, scelta ritenuta, invece, dalla Corte non censurabile sul piano della legittimità costituzionale, in quanto non affetta da irragionevolezza od arbitrarietà, nè tale da pregiudicare di per sè il serio ed effettivo ristoro del proprietario espropriato;

che la odierna prospettazione della Corte d’appello di Catania non presenta profili diversi rispetto a quelli già esaminati;

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 5-bis, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), introdotto dalla legge di conversione 8 agosto 1992, n. 359, sollevata, in riferimento all’art. 42, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte d’appello di Catania con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1999.

Presidente Renato GRANATA

Redattore Riccardo CHIEPPA

Depositata in cancelleria il 25 febbraio 1999.