Ordinanza n. 21/99

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ORDINANZA N. 21

ANNO 1999

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO            

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI             

- Prof.    Annibale MARINI               

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 17 febbraio 1998 dal Pretore di Forlì, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell’anno 1998.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1999 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il Pretore di Forlì ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte in cui prevede l’esclusione della applicabilità delle pene sostitutive di cui agli artt. 53 e seguenti della stessa legge n. 689 del 1981 alle violazioni in materia urbanistica;

che a tal proposito il giudice rimettente rileva che se, da un lato, é giustificato il rigore della normativa urbanistica in quanto volto a salvaguardare beni di rilevanza costituzionale, e dunque l’applicazione di una sanzione penale anche nei casi di modesto rilievo, non altrettanto giustificata e ragionevole appare in tali ipotesi l’esclusione oggettiva e automatica della sostituzione della pena detentiva con misure meno afflittive;

che trattando, pertanto, con lo stesso rigore l’autore di un grave illecito urbanistico e quello che ha realizzato, come nella specie, una modesta violazione, la norma impugnata contrasterebbe ad un tempo con il principio di uguaglianza e con quello sancito dall’art. 27, terzo comma, della Costituzione, giacchè la finalità delle pene sostitutive é proprio quella di favorire la risocializzazione del reo;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata "inammissibile ed infondata" per le considerazioni poste a fondamento di altri atti di intervento spiegati in relazione a consimili questioni.

Considerato che questa Corte ha in più occasioni avuto modo di scrutinare, per profili tuttavia diversi da quelli ora dedotti, la legittimità costituzionale dell’art. 60 della legge n. 689 del 1981 nella parte in cui esclude l’applicabilità delle pene sostitutive ai reati previsti dalla legge in materia edilizia ed urbanistica, disattendendo la fondatezza delle relative censure (v., in particolare, la sentenza n. 145 del 1997 e le ordinanze nn. 157 e 257 del 1997 e 153 del 1998);

che nella specie il giudice a quo, anzichè evocare un tertium comparationis, sollecita una pronuncia integralmente caducatoria della previsione ostativa sul presupposto che essa non consentirebbe di graduarne l’operatività in funzione del maggiore o minor rilievo della violazione urbanistica cui l’esclusione delle pene sostitutive andrebbe riferita;

che a tal proposito la giurisprudenza di questa Corte é consolidata nell’affermare che appartiene alla discrezionalità del legislatore, esercitata nei limiti della ragionevolezza, la configurazione dei reati e la previsione delle relative sanzioni (v., da ultimo, ordinanza n. 435 del 1998), fra le quali certamente rientrano le pene sostitutive introdotte e disciplinate dalla legge n. 689 del 1981; sicchè, e come lo stesso rimettente non ha mancato di sottolineare, coniugandosi la normativa in materia urbanistica ed edilizia alla tutela di beni di risalto costituzionale, l’esclusione delle pene sostitutive in tale settore non può dirsi in sè ed in ogni caso priva di adeguata giustificazione;

che pertanto spetta al legislatore introdurre adeguati correttivi che valgano a rendere più flessibile la previsione oggetto di impugnativa, nel quadro della più generale riforma dell’intero sistema delle pene sostitutive, più volte auspicato da questa Corte (v. sentenza n. 145 del 1997);

che di conseguenza la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Forlì con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1999.

Renato GRANATA, Presidente

Giuliano VASSALLI, Redattore

Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1999