ORDINANZA N. 460
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, punti 3, 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie), promosso con ordinanza emessa il 28 aprile 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sul ricorso proposto da Pumo Alessandro contro l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catania, iscritta al n. 132 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione di Pumo Alessandro nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1998 il Giudice relatore Massimo Vari.
Ritenuto che con ordinanza del 28 aprile 1997 (R.O. n. 132 del 1998) - emessa nel corso di un giudizio instaurato da un medico per ottenere l'annullamento del parere negativo, reso dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Catania, circa l'inserimento della dizione "Medicina omeopatica" nella sua pubblicità sanitaria - il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, "punti 3, 4 e 5" (recte: commi 3, 4 e 5), della legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie), nella parte in cui non consentono di inserire la dizione "Medicina omeopatica" nella pubblicità sanitaria, che può far menzione soltanto dei titoli di specializzazione;
che il rimettente, nell'evocare vari parametri costituzionali (artt. 2, 3, 4, primo comma, 32, primo comma, e 35, primo e secondo comma, della Costituzione), lamenta, in particolare, che le ristrette previsioni contenute nell'art. 1 della legge n. 175 del 1992 si pongano in contrasto con:
- l'art. 32 della Costituzione, poichè limiterebbero la possibilità per i cittadini di tutelare la propria salute mediante il ricorso ad una terapia "naturale" e non basata sulla somministrazione di un farmaco "di provenienza chimica";
- l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento cui darebbe luogo la esclusione della possibilità di pubblicizzare l'attività di medico omeopata, anche come "cultore" della materia, nei confronti sia di altre categorie di esercenti l'attività sanitaria sia di quei medici, che, conseguito il diploma di perfezionamento in medicina omeopatica presso università statali, potrebbero vedersi riconoscere in futuro la possibilità di pubblicizzare la propria attività, a differenza degli omeopati formatisi presso istituti post-universitari privati;
che, secondo l'ordinanza, la violazione del suddetto parametro emergerebbe anche in relazione alla mancanza di qualunque disposizione transitoria circa il valore da riconoscere ai corsi di omeopatia svolti da strutture private;
che é intervenuta in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, che, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità della questione per carenza e contraddittorietà della motivazione, nel merito ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata;
che si é costituita in giudizio la parte privata con memoria depositata fuori termine, il 3 novembre 1998.
Considerato che le disposizioni censurate, nel limitare la possibilità di pubblicizzare la qualifica professionale a coloro che abbiano conseguito il diploma di specialista presso le scuole di specializzazione costituite nell'ambito delle università, previa frequenza dei corsi di studio con esame finale contemplati dall'ordinamento universitario, ovvero abbiano acquisito specifiche esperienze presso le strutture sanitarie, secondo le modalità previste dalla stessa legge n. 175 del 1992, tendono proprio, attraverso l'affidabilità delle indicazioni professionali, a salvaguardare la salute dei cittadini, oggetto di tutela da parte dell'art. 32 della Costituzione;
che, d'altro canto, non essendo possibile equiparare alle specializzazioni mediche, conseguite all'esito dei corsi previsti dall'ordinamento universitario, i titoli acquisiti presso strutture private e, quindi, privi di valore legale, non può reputarsi inciso nemmeno il parametro dell'eguaglianza ex art. 3 della Costituzione, giacchè esso, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare più volte, non impedisce al legislatore ordinario di emanare norme differenziate, quando la disparità di trattamento sia fondata su presupposti logici obiettivi, i quali razionalmente ne giustifichino l'adozione (sentenze nn. 327 del 1998 e 454 del 1997);
che neppure appaiono fondati i dubbi di legittimità costituzionale avanzati con riguardo alla dedotta mancanza di disposizioni "in via transitoria" circa il valore eventualmente da attribuire ai corsi di terapia omeopatica svolti da scuole private post-universitarie, in quanto le stesse argomentazioni innanzi esposte consentono di non ritenere irragionevole o manifestamente arbitraria la scelta del legislatore di non prevedere, neanche nei più ridotti termini temporali prospettati, deroghe alla rigorosa regola fissata a regime per la pubblicità del professionista sanitario;
che, pertanto, la questione é manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, primo comma, 32, primo comma e 35, primo e secondo comma, della Costituzione, dal TAR per la Sicilia, sezione staccata di Catania, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Massimo VARI
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.