Ordinanza n. 433/98

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ORDINANZA N.433

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), come sostituito dall’art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, promosso con ordinanza emessa il 21 gennaio 1998 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Berardino Palazzo, iscritta al n. 235 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell’anno 1998.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.     

  Ritenuto che la Corte di cassazione ha sollevato, con ordinanza del 21 gennaio 1998, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), come sostituito dall’art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1991), in riferimento all’art. 3 della Costituzione;

  che ad avviso della Corte rimettente la norma impugnata, che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per il fatto di chi, mediante l’esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA), e che stabilisce altresì che il medesimo fatto sia sanzionato solo a titolo di illecito amministrativo allorchè la somma indebitamente percepita sia pari o inferiore a venti milioni di lire, suscita dubbi di costituzionalità che non possono dirsi risolti dalla sentenza n. 25 del 1994 della Corte costituzionale;

  che infatti, secondo la Corte di cassazione, benchè l’indicata sentenza e successivamente la giurisprudenza di legittimità abbiano configurato il rapporto tra la fattispecie in esame e il più grave reato di cui all’art. 640-bis del codice penale (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) commesso in danno delle Comunità europee, in termini di sussidiarietà della prima rispetto al secondo, si verifica in realtà che la norma denunciata, anzichè operare come strumento di estensione della tutela penale - ciò che dovrebbe essere alla stregua appunto della sua ritenuta sussidiarietà - si risolve in una restrizione della tutela medesima;

  che, a tale riguardo, sulla premessa che anche il semplice mendacio é da ritenere idoneo a integrare l’elemento dell’artificio o raggiro, costitutivo del reato di truffa, osserva la Corte rimettente che, nel settore delle erogazioni a carico delle Comunità europee, fatti che integrerebbero il reato previsto dall’art. 640-bis del codice penale vengono a questo sottratti, per essere sanzionati più lievemente - e, sotto la soglia di venti milioni di lire, addirittura depenalizzati - in applicazione dell’impugnato art. 2 della legge n. 898 del 1986;

  che tale differenziazione di disciplina, a fronte di condotte identiche, appare alla Cassazione irragionevole e discriminatoria, in particolare in quanto comporta una diminuita tutela di un solo specifico settore, quello agricolo, rispetto a ogni altro settore delle erogazioni comunitarie, per le quali é apprestata la tutela penale dell’art. 640-bis cod. pen.;

  che l’accennata disparità - secondo il giudice rimettente, adombrata anche nella richiamata sentenza n. 25 del 1994 di questa Corte - risulterebbe lesiva dell’invocato parametro costituzionale, sia sul piano dell’uguaglianza che su quello della ragionevolezza, tanto più se si considerano l’evoluzione del quadro normativo - con l’introduzione di norme volte a rafforzare la tutela penale nel settore delle erogazioni comunitarie, come é l’art. 316-bis cod. pen., introdotto dalla legge 26 aprile 1990, n. 86 - e la preminenza del settore agricolo nell’ambito del processo di integrazione europea;

  che é intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’inammissibilità o l’infondatezza della questione.

  Considerato che la Corte di cassazione dubita della costituzionalità dell’art. 2, comma 1, della legge n. 898 del 1986, in quanto esso appresterebbe una tutela più debole - per i livelli edittali della sanzione penale, nonchè per il tramutamento del carattere del fatto, da reato a illecito amministrativo, al di sotto dell’importo già ricordato - relativamente alle erogazioni ottenute indebitamente a carico del (solo) FEOGA, rispetto alle analoghe condotte realizzate a carico di ogni altro organismo delle Comunità europee, condotte alle quali é applicabile la più rigorosa previsione incriminatrice dell’art. 640-bis cod. pen., introdotta dalla legge 19 marzo 1990, n. 55;

  che la prospettata censura di irragionevole differenziazione nel trattamento di due fatti analoghi muove dalla premessa dell’assimilabilità tra le condotte previste dalla norma denunciata e da quella contenuta nell’art. 640-bis cod. pen., con la conseguenza che, eliminata la prima (che prevede una sanzione penale meno grave), si espanderebbe l’altra (che prevede una pena più grave);

  che, in senso contrario, alla luce della ratio della disposizione, quale desumibile univocamente dal suo testo e dai lavori preparatori nonchè dall’ulteriore intervento del legislatore nel 1992 (attraverso l’inserimento della clausola iniziale "ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall’articolo 640-bis"), questa Corte ha già affermato che il rapporto tra l’art. 2 impugnato e la fattispecie codicistica é, sin dall’origine, di sussidiarietà, non di specialità, e che pertanto l’area degli illeciti che ricadono nella previsione dell’art. 2 non sarebbe, in difetto di questo, coperta dall’applicazione dell’art. 640-bis del codice penale, come in effetti non lo era, anche secondo la giurisprudenza, prima della legge n. 898 del 1986, dall’art. 640 cod. pen.;

  che l’anzidetta ricostruzione del rapporto tra le due norme, del resto recepita dalla concorde giurisprudenza di legittimità, fa venire meno la validità della premessa argomentativa della Corte rimettente, e, con essa, la conseguente censura di incostituzionalità, basata su un asserito difetto di tutela nei riguardi del solo settore delle erogazioni comunitarie in agricoltura;

  che all’indicata interpretazione, idonea a dissipare il dubbio di costituzionalità, non può opporsi l’argomento della possibile identificazione tra il semplice mendacio documentale e l’artificio o raggiro che costituisce la truffa, poichè, come si é già sottolineato nella sentenza n. 25 del 1994, la scelta legislativa per l’introduzione dell’art. 2 é stata determinata proprio dall’opposto orientamento della giurisprudenza, restìa a ricondurre le frodi puramente documentali al reato di truffa, e dunque dall’esigenza di colmare un vuoto di tutela, non di ridurne l’efficacia;

  che neppure può condurre a diversa soluzione l’argomentazione, addotta dal giudice a quo, secondo cui la stessa sentenza n. 25 del 1994 di questa Corte avrebbe riconosciuto l’inidoneità della sola variazione del soggetto danneggiato (FEOGA) a giustificare una disciplina sanzionatoria attenuata; un’osservazione, questa, che nella richiamata sentenza costituisce semplicemente la premessa dell’interpretazione adeguatrice in essa formulata, proprio al fine di superare tale possibile risultato, e non una valutazione circa gli effetti delle norme in questione;

  che, pertanto, non apportando l’ordinanza di rinvio argomenti tali da condurre a conclusioni diverse da quelle già espresse nella citata sentenza n. 25 del 1994, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente infondata.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell’olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo), come sostituito dall’art. 73 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Gustavo ZAGREBELSKY

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.