Ordinanza n. 430/98

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ORDINANZA N.430

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promossi con sei ordinanze emesse il 19 marzo 1998 dal Pretore di Foggia, sezione distaccata di San Giovanni Rotondo, rispettivamente iscritte ai nn. 400, 401, 402, 403, 404 e 405 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell’anno 1998.

  Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

  Ritenuto che nel corso di sei procedimenti in materia di esecuzione penale, all'udienza camerale del 19 marzo 1998, davanti al Pretore di Foggia, sezione distaccata di San Giovanni Rotondo, compariva quale pubblico ministero un uditore giudiziario con più di quattro mesi di tirocinio, il quale prospettava questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui non consentono ai soggetti indicati specificamente nell'art. 72 di svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze in camera di consiglio, quale quella in corso ai sensi dell'art. 666 del codice di procedura penale;

  che, in forza della seconda disposizione censurata, a costoro sarebbe dato di svolgere le funzioni della pubblica accusa nelle udienze di convalida dell'arresto o del fermo, ma non nelle camerali, mentre in queste sarebbe consentito ai vice pretori onorari di svolgere, ai sensi degli artt. 32 e 34 dello stesso decreto, le funzioni giudicanti;

  che il Pretore sollevava, con sei distinte ordinanze, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dei predetti artt. 71 e 72;

  che la questione sarebbe rilevante nel giudizio a quo, perchè dalla sua definizione dipenderebbe l'ulteriore iter processuale, essendo comparso in udienza camerale, per sostenere le richieste della pubblica accusa, un uditore giudiziario con più di quattro mesi di tirocinio;

  che, infatti, se la decisione fosse adottata sulla base della requisitoria del pubblico ministero comparso in udienza si andrebbe incontro, prosegue il giudice a quo, a una pronuncia affetta da nullità di ordine generale;

  che la disciplina restrittiva, contenuta negli artt. 71 e 72 censurati contrasterebbe con quella, più ampia, consentita ai vice pretori onorari dagli artt. 32, 33 e 34 dell’ordinamento giudiziario;

  che tali ultime disposizioni, nel regolare le attribuzioni dei giudici onorari, non opererebbero alcuna distinzione fra le funzioni loro assegnabili, con la conseguenza di rendere possibile la partecipazione all'udienza di esecuzione di un magistrato onorario, nella veste di pretore, mentre quella di pubblico ministero sarebbe preclusa non soltanto ai vice pretori onorari, ma anche agli uditori giudiziari con più di quattro mesi di tirocinio;

  che si paleserebbe, dunque, una diversità di disciplina del tutto irragionevole e, perciò, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione;

  che se le udienze di esecuzione penale possono essere presiedute da vice pretori onorari, sia pure all'uopo designati, si deve concludere che la materia non presenta, ad avviso del rimettente, un livello di delicatezza o tecnicità tale da comportare, in quello stesso contesto, l'esclusione dalle funzioni di pubblico ministero delle figure elencate nel censurato articolo 72;

che si profilerebbe, altresì, una violazione dell'art. 97 della Costituzione, in quanto tali preclusioni lederebbero il canone di buon andamento dell'amministrazione giudiziaria, atteso che per la partecipazione alle udienze camerali si devono "distogliere" dallo svolgimento di lavori più urgenti e importanti, come le attività di indagine, i magistrati addetti alle procure della Repubblica presso le preture;                 

che in tutti i giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo nel senso della manifesta infondatezza in base all’ordinanza di questa Corte n. 181 del 1998.

  Considerato che viene all’esame della Corte, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui non consentono ai soggetti indicati in particolare nell’art. 72 di svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze in camera di consiglio; questione sollevata, nei medesimi termini, con sei ordinanze di rimessione;

che, per l’identità della questione, i giudizi vanno riuniti;

che, nel merito, come già affermato con l’ordinanza n. 181 del 1998, la questione é manifestamente infondata, poichè il Pretore rimettente qualifica come "sottrazione" a più importanti compiti quelli che rientrano pur sempre nelle funzioni istituzionali - di rango non inferiore alle altre - e, nel contempo, invoca la comparazione fra le funzioni giudicanti attribuite ai magistrati onorari, in base all’art. 106, secondo comma, della Costituzione, e quelle requirenti, che non hanno analoga valorizzazione costituzionale.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, della norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Foggia - sezione distaccata di San Giovanni Rotondo - con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Francesco GUIZZI

Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.