ORDINANZA N.428
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 322, 322-bis, 324 e 355 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1997 dalla Corte di cassazione su ricorso proposto dalla Cooperativa Tor Vergata di Roma, iscritta al n. 57 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.7, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 14 ottobre 1998 il Giudice relatore Guido Neppi Modona.
Ritenuto che la Corte di cassazione, investita di un ricorso avverso l’ordinanza di un tribunale del riesame che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalla persona offesa dal reato contro il provvedimento di rigetto dell’istanza di sequestro preventivo, ha sollevato, su eccezione della persona offesa ricorrente, questione di legittimità costituzionale degli artt. 322, 322-bis, 324 e 355 del codice di procedura penale, nella parte in cui tali norme non consentono all’offeso dal reato di impugnare il provvedimento di rigetto del sequestro preventivo, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione;
che, a giudizio del rimettente, <<in un sistema processuale che tende a riconoscere alla persona offesa nel processo penale la qualità di parte, assicurandogli il diritto a parteciparvi fin dalla fase delle indagini preliminari>>, la mancata previsione del potere di sollecitare il controllo del giudice sul provvedimento di rigetto del sequestro preventivo determina una evidente disparità di trattamento fra persona offesa e indagato (o imputato) e si pone, quindi, in contrasto con il principio sancito nell’art. 3, primo comma, Cost.;
che l’inoppugnabilità del provvedimento che respinge l'istanza di sequestro preventivo violerebbe l’art. 24 Cost., in quanto una distribuzione non omogenea dei mezzi di difesa condiziona impropriamente a danno di una delle parti e a favore dell’altra l’andamento e l’esito del processo;
che tale differenziata disciplina finirebbe per influire anche sul convincimento del giudice, orientandolo in un senso piuttosto che nell’altro, con conseguente violazione dell’art. 101 Cost.
Considerato che, ai sensi dell’art. 321, comma 1, cod. proc. pen., legittimato a richiedere il sequestro preventivo é esclusivamente il pubblico ministero;
che questa Corte con l’ordinanza di manifesta infondatezza n. 334 del 1991 ha escluso che il difetto di legittimazione della persona offesa querelante a richiedere il sequestro preventivo integri una violazione del diritto alla tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24 Cost., in considerazione della <<evidente ratio di prevenzione del reato>> che connota la misura cautelare in esame e della diversa natura dell’interesse, vantato dalla persona offesa dal reato, alla cessazione della situazione di illecito; interesse che per un verso non deve necessariamente trovare garanzia, anche indiretta, negli strumenti del processo penale e per l’altro appare sufficientemente tutelato dalle misure cautelari esperibili nell’ambito del processo civile;
che la mancata previsione del potere della persona offesa dal reato di impugnare il provvedimento di rigetto del sequestro preventivo é una diretta conseguenza del difetto di legittimazione di tale soggetto a richiedere la misura cautelare de qua, già scrutinato da questa Corte;
che, dunque, per le ragioni espresse nell'ordinanza sopra richiamata, la disciplina censurata non viola il diritto alla tutela giurisdizionale sancito dall’art. 24 Cost., nè gli artt. 3 e 101 Cost., attese le peculiari finalità che il legislatore nell’esercizio della sua discrezionalità ha voluto attribuire al sequestro preventivo;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 322, 322-bis, 324 e 355 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Guido NEPPI MODONA
Depositata in cancelleria il 23 dicembre 1998.