ORDINANZA N.412
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 160 del codice penale, promossi con ordinanze emesse il 2 giugno 1997 dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Nocera Inferiore, iscritta al n. 45 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell’anno 1998 ed il 2 ottobre 1997 dal Pretore di Varese, iscritta al n. 193 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell’anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il Giudice relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il Giudice delle indagini preliminari presso la Pretura di Nocera Inferiore ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 160, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che interrompa il corso della prescrizione l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale con la quale "si respinga la richiesta di archiviazione e si restituiscano gli atti al pubblico ministero per il compimento di nuove investigazioni";
che a tal proposito il rimettente sottolinea che la non applicabilità della disciplina dettata dall’art. 160, secondo comma, cod. pen., con riferimento al caso dell’udienza camerale fissata a seguito della richiesta di archiviazione, ai reati di competenza pretorile, non scaturisce da una scelta del legislatore, ma é frutto della interpretazione adottata dalla giurisprudenza di legittimità, consolidatasi nel ritenere che l’ordinanza in questione debba essere emessa de plano senza formalità e senza fissazione di udienza camerale;
che la norma impugnata si porrebbe dunque in contrasto:
a) con l’art. 3 della Costituzione, in quanto dalla disciplina impugnata scaturisce una irragionevole ed illogica sperequazione rispetto a talune fattispecie di competenza del tribunale aventi un rilievo, in termini di disvalore sociale, assai più attenuato;
b) con l’art. 112 della Costituzione, in quanto incide negativamente sull’obbligatorio esercizio della azione penale;
c) con l’art. 77 della Costituzione, in quanto "la soluzione normativa applicabile risulta in contrasto con lo spirito e le finalità della legge-delega" sul nuovo processo penale;
che il Pretore di Varese parimenti impugna l’art. 160, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede, tra gli atti che interrompono la prescrizione, l’interrogatorio reso davanti alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero, deducendone il contrasto con gli artt. 3, 112, 109 e 24, secondo comma, della Costituzione;
che a parere del giudice a quo l’esclusione di un analogo regime tra atti diretti e atti delegati comprometterebbe l’obbligatorio esercizio della azione penale, giacchè il pubblico ministero é tenuto a richiedere l’archiviazione per prescrizione per il sol fatto di non aver personalmente svolto l’interrogatorio;
che verrebbe svuotato di significato l’art. 109 della Costituzione, in quanto viene negata al pubblico ministero la possibilità di conseguire un effetto procedimentale mediante un atto legittimamente delegato alla polizia giudiziaria;
che l’incertezza della norma comprometterebbe infine, ad avviso del rimettente, l’art. 24, secondo comma, della Carta fondamentale, dal momento che l’indagato non é posto in condizione di conoscere gli effetti dell’interrogatorio delegato, razionalmente, ma non testualmente, da considerarsi interruttivo della prescrizione;
che nei giudizi non si sono costituite le parti private nè ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che le ordinanze di rimessione sollevano questioni analoghe e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico provvedimento;
che il Pretore di Varese, nella propria ordinanza di rimessione, mentre da un lato ritiene di dover escludere la possibilità di una "interpretazione estensiva", dall’altro espressamente riconosce che, per dissolvere il dubbio di costituzionalità, "pari e decisivo valore avrebbero l’accoglimento dell’eccezione ovvero una sentenza interpretativa di rigetto", con ciò implicitamente ammettendo la possibilità di una interpretazione adeguatrice secundum costitutionem che é compito dello stesso giudice ricercare e prescegliere;
che, contrariamente a quanto affermato dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Nocera Inferiore, dalla relazione al testo definitivo dell’art. 554 cod. proc. pen. emerge con chiarezza che il legislatore delegato non ha ritenuto "opportuno riprodurre la disciplina dell’art. 409 comma 3" proprio perchè tale disciplina é "conseguente ad un momento di contraddittorio in camera di consiglio (art. 409 comma 2) che avrebbe eccessivamente appesantito il procedimento di pretura", sicchè la sentenza che il giudice a quo sollecita introdurrebbe un nuovo caso di interruzione del corso della prescrizione, al di fuori, e, anzi, implicitamente in contrasto, con le scelte operate dal legislatore (il secondo comma dell’art. 160 cod. pen. é stato infatti sostituito ad opera dell’art. 239 delle disposizioni di coordinamento del nuovo codice di rito e, quindi, in stretta correlazione con la opzione di escludere qualsiasi ipotesi di rito camerale nella archiviazione pretorile);
che questa Corte ha in più occasioni affermato – v., da ultimo, ordinanza n. 178 del 1997 – esserle inibita l’adozione di pronunce additive del tipo richiesto dai giudici a quibus, ostandovi il principio di legalità sancito dall’art. 25 della Costituzione;
e che, pertanto, le questioni proposte devono essere dichiarate manifestamente inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 160, secondo comma, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, 77, 109 e 112 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Nocera Inferiore e dal Pretore di Varese con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Giuliano VASSALLI
Depositata in cancelleria il 16 dicembre 1998.