ORDINANZA N. 380
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 5 novembre ed il 29 dicembre 1997 dal Pretore di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, iscritte ai nn. 65 e 248 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7 e 16, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che nel corso di un procedimento di opposizione avverso un provvedimento prefettizio di sospensione della patente di guida - irrogato nei confronti di un automobilista per l'accertata sua violazione dell'obbligo di dare la precedenza sugli attraversamenti a pedoni, i quali avevano in conseguenza riportato lesioni lievi - il Pretore di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, con ordinanza emessa il 5 novembre 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 4, 13, 16, 24, 27 e 35 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
che, secondo il rimettente - il quale riconduce la fattispecie de qua sotto la disciplina dell'art. 221 di quest'ultimo decreto legislativo, in cui l'esistenza del reato dipende dall'accertamento di una violazione non costituente reato -, la norma censurata attribuisce irragionevolmente all'autorità amministrativa un potere afflittivo svincolato dal presupposto (reato accertato) che soltanto dovrebbe giustificare l'applicazione della sospensione provvisoria: la quale, per definizione dello stesso legislatore, costituisce sanzione accessoria all'accertamento del reato, con il conseguente pericolo del potenziale conflitto tra la decisione dell'organo amministrativo e quella del giudicante in ordine all'an ed al quantum di una pena accessoria, irrogata senza il previo accertamento del reato;
che, dunque, la norma stessa - "nella parte in cui consente all'autorità amministrativa di disporre provvisoriamente la sospensione della patente, e prima ancora che il giudice penale abbia non solo accertato che un reato sia stato commesso dal soggetto titolare della patente di guida, ma persino prima ancora che una notizia di reato sia iscritta a suo carico e che egli abbia assunto la qualifica di indagato" - si pone in contrasto: a) con la presunzione di non colpevolezza; b) con la libertà economica e di circolazione del soggetto che utilizza l'auto per motivi di lavoro; c) con il diritto di difesa del soggetto medesimo, attesa l'arbitrarietà del previsto automatismo, in base al quale l'accertamento di lesioni personali conseguenti ad un incidente stradale legittima sempre e comunque l'adozione in via preventiva di una sanzione accessoria;
che, nel corso di un analogo procedimento, lo stesso Pretore ha sollevato - con provvedimento emesso il 29 dicembre 1997 - identica questione di legittimità costituzionale, richiamando le considerazioni svolte nella precedente ordinanza, allegata in copia.
Considerato che, comportando la soluzione di questioni riguardanti la stessa norma e sollevate con le medesime motivazioni, i giudizi possono essere riuniti e congiuntamente decisi;
che il rimettente muove dal presupposto che la denunciata disposizione contempli un procedimento, specificamente vòlto all'applicazione di una sanzione principale e di una accessoria, avente come unico oggetto l'accertamento di un reato, la cui esistenza dipende a sua volta dall'accertamento di una violazione non costituente reato;
che, chiamata al vaglio di analoga questione, sia pure riferita al comma 3 dello stesso art. 223, questa Corte ha avuto modo - successivamente all'emissione dell'ordinanza di rimessione - di riaffermare (richiamando la sua precedente sentenza n. 194 del 1996, ignorata dal giudice a quo) la radicale differenza di finalità e presupposti tra il provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida inflitta dal giudice penale all'esito del relativo processo (v. ordinanza n. 170 del 1998);
che in questa sede é sufficiente ribadire che la sospensione provvisoria costituisce provvedimento amministrativo di esclusiva competenza del prefetto, avente natura innegabilmente cautelare e dunque a carattere necessariamente preventivo rispetto all'accertamento dell'ascritto illecito penale, essendo strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza l'incolumità e l'ordine pubblico, onde impedire che il conducente di un veicolo, resosi responsabile di fatti configurabili come reati inerenti alla circolazione stradale, continui nell'esercizio di un'attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori pericoli (cfr., altresì, la sentenza n. 330 del 1998);
che tutti gli asseriti profili d'incostituzionalità, dunque, risultano denunciati esclusivamente sulla base di una premessa ermeneutica palesemente erronea;
che, pertanto, le sollevate questioni sono manifestamente infondate.
Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 223, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in riferimento agli artt. 4, 13, 16, 24, 27 e 35 della Costituzione, dal Pretore di Venezia, sezione distaccata di Chioggia, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Cesare RUPERTO
Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.