ORDINANZA N.379
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi) promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1996 del Tribunale di Brescia nel procedimento civile vertente tra il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e Mezzanotte Luigi iscritta al n. 293 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell’anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1998 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che nel corso di una controversia previdenziale in grado di appello il Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (Estensione dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi);
che a parere del giudice a quo la norma impugnata, nell’indicare tassativamente i familiari coadiutori ai quali viene estesa l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sembra non ricomprendere in tale categoria i familiari legati al titolare dell’attività commerciale dal terzo grado di parentela, sicchè nel caso specifico il ricorrente, nipote del titolare, dovrebbe essere escluso dalla predetta assicurazione;
che siffatta interpretazione, considerando che l’art. 230-bis cod. civ., nel regolare l’impresa familiare, ricomprende nella stessa i parenti fino al terzo grado, appare al Tribunale rimettente lesiva degli artt. 3 e 38 della Costituzione, e ciò anche alla luce delle sentenze n. 485 del 1992 e n. 170 del 1994 di questa Corte.
Considerato che, successivamente alla rimessione della presente questione, la legge 23 dicembre 1996, n. 662, all’art. 1, comma 206, ha stabilito che l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui alla norma in esame "é estesa ai parenti ed affini entro il terzo grado che non siano compresi nell’ambito di applicazione dell’art. 3" della legge n. 613 del 1966 e che siano in possesso dei relativi requisiti;
che il successivo comma 207 del medesimo art. 1 ha sancito l’efficacia retroattiva di tale estensione, con facoltà per gli interessati di provvedere alla regolarizzazione dei versamenti contributivi;
che pertanto, alla luce di tale ius superveniens, gli atti debbono essere restituiti al giudice a quo, affinchè valuti la perdurante rilevanza della prospettata questione.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Brescia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Fernando SANTOSUOSSO
Depositata in cancelleria il 20 novembre 1998.