Ordinanza n. 344/98

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ORDINANZA N.344

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge della Regione Siciliana 23 febbraio 1962, n. 2 (Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione), e dell'art. 1 della legge della Regione Siciliana 25 maggio 1995, n. 46 (Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 19 dicembre 1996 dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Siciliana, nei procedimenti relativi ai decreti n. 2600 del 30 agosto 1995, n. 1934 del 27 giugno 1995 e n. 4107 dell'11 novembre 1994 della Direzione dei servizi di quiescenza del personale della Regione Siciliana, iscritte ai nn. 511 e 613 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 e n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1997.

  Visti gli atti di intervento di Di Bella Pietro, della Confederazione Autonoma Sindacati Italiani Lavoratori, Sezione regionale per la Sicilia, di Montalto Maria Rosa ed altre e della Regione Siciliana;

  udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1998 il Giudice relatore Massimo Vari;

  uditi gli avvocati Giacomo D'Asaro per Di Bella Pietro e per la Confederazione Autonoma Sindacati Italiani Lavoratori, Sezione regionale per la Sicilia, Pompeo Mangano per Montalto Maria Rosa ed altre e gli avvocati Francesco Castaldi e Francesco Torre per la Regione Siciliana.

  Ritenuto che la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana, con ordinanza del 19 dicembre 1996 (iscritta al r.o. n. 511 del 1997) - in sede di riscontro successivo di legittimità sul decreto di liquidazione del trattamento di pensione, con decorrenza 1° luglio 1995, del Signor Pietro Di Bella, emesso il 30 agosto 1995 dalla Direzione dei servizi di quiescenza del personale della Regione Siciliana - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 5 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 36 della legge della Regione Siciliana 23 febbraio 1962, n. 2 (Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione), e, in subordine, dell’art. 1 della legge della Regione Siciliana 25 maggio 1995, n. 46 (Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale);

  che il rimettente — nel richiamare la legislazione statale intervenuta in materia pensionistica, a partire dal decreto-legge n. 384 del 1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 438 del 1992 (sul c.d. blocco dei pensionamenti), seguito, poi, dall'art. 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla legge n. 724 del 1994, dal decreto-legge n. 262 del 1995 (non convertito) ed infine dalla legge n. 335 del 1995 —— é dell’avviso che la normativa statale sulla sospensione dei pensionamenti anticipati emanata nel periodo 1992-1995 possa includersi nella categoria delle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali" della Repubblica, sicchè la stessa, prevalendo sulla contrastante legislazione regionale, anche in virtù del meccanismo abrogativo di cui all’art. 10, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62 (Costituzione e funzionamento degli organi regionali), é da reputare, come tale, immediatamente applicabile al personale della Regione Siciliana;

  che, ciò nonostante, il rimettente ritiene di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’art. 36 della legge regionale n. 2 del 1962, il quale stabilisce che "per tutto quanto non é previsto nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al personale civile dell’Amministrazione dello Stato";

  che, ad avviso dell'ordinanza, la disposizione regionale, costantemente interpretata nel senso che la compatibilità sussiste solo in presenza di disposizioni statali più favorevoli, si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, non considerando "che la funzione precipua della categoria delle <<norme fondamentali delle riforme economico-sociali>> é da ricercare nella sicura volontà del legislatore di una reductio ad unitatem di situazioni disciplinate in modo palesemente o tendenzialmente diversificato proprio da parte delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nell’ambito della competenza legislativa primaria";

  che, inoltre, sarebbe violato anche l’art. 5 della Costituzione, in riferimento al principio di unità e indivisibilità dello Stato, tenuto conto della circostanza per cui "la normativa sulla sospensione dei pensionamenti anticipati ha riguardato tutti i lavoratori dello Stato, privati e pubblici";

  che, subordinatamente alla evidenziata prospettazione, viene censurato, altresì, in riferimento agli artt. 3 e 5 della Costituzione e sotto gli stessi profili enunciati per l'art. 36 della legge regionale n. 2 del 1962, anche l’art. 1 della legge della Regione Siciliana 25 maggio 1995, n. 46, avendo questo recato alla normativa statale in materia di sospensione dei pensionamenti anticipati "non adeguamenti di mero dettaglio, ma modifiche idonee a stravolgere l’impianto di tale normativa nella sua portata complessiva";

  che, secondo il rimettente, la rilevanza delle sollevate questioni di costituzionalità, nonostante l’affermata diretta applicabilità della normativa statale nei confronti dei pensionati della Regione Siciliana, va ricercata in una esigenza di "certezza del diritto", così come valorizzata dalla stessa Corte costituzionale con la sentenza n. 153 del 1995;

  che hanno spiegato intervento la Regione Siciliana, in persona del Presidente p.t., il Signor Pietro Di Bella (depositando, altresì, memoria integrativa nell’imminenza dell’udienza) e la Confederazione Autonoma Sindacati Italiani Lavoratori (C.A.S.I.L.) - Sezione Regionale per la Sicilia, in persona del Segretario regionale p.t., invocando tutti una declaratoria di inammissibilità ovvero di infondatezza delle questioni sollevate dal rimettente;

che la medesima Sezione di controllo, con altra ordinanza in pari data (iscritta al r.o. n. 613 del 1997) - in sede di riscontro successivo di legittimità sui decreti di liquidazione del trattamento pensionistico in favore dei Signori Salvatore Meli e Concetta Ficarra, emessi, rispettivamente, il 27 giugno 1995 e l’11 novembre 1994 dalla Direzione dei servizi di quiescenza del personale della Regione Siciliana - ha sollevato analoga questione di legittimità costituzionale dell’art. 36 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, e, in subordine, dell’art. 1 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 5 della Costituzione.

  che il rimettente - evidenziata la diretta incidenza sul trattamento di pensione della Ficarra dell’art. 11, comma 16, della legge n. 537 del 1993, concernente la riduzione dell’importo del trattamento di quiescenza anticipato, quale disposizione da ascriversi anch'essa alla categoria delle "norme fondamentali delle riforme economico-sociali" della Repubblica - svolge, a sostegno delle sollevate questioni di costituzionalità, argomentazioni identiche a quelle dell’ordinanza iscritta al r.o. n. 511 del 1997;

  che sono intervenuti in questo giudizio, oltre alla Regione Siciliana, le pensionate regionali Maria Rosa Montalto, Angela Scardino, Contessa Pecorella, Anna Maria Ferrini, Vincenza Corda, Carmela Scaletta, Giovanna Ingrassia, Anna Maria Di Stefano, Elena Alagna, Maria Rita Trapani, Anna Lombardo, Rosa Maria Gerardi, nonchè, con separato atto, Giuliana Sirianni e Margherita Noto, concludendo per una declaratoria di inammissibilità ovvero di infondatezza delle proposte questioni di costituzionalità;

  che, con ordinanza pronunciata in udienza, sono stati dichiarati inammissibili gli interventi spiegati dalla C.A.S.I.L. e da tutte le predette pensionate già dipendenti della Regione Siciliana.

  Considerato che i giudizi, in quanto propongono le medesime questioni, vanno riuniti;

  che l’intervento spiegato dal Signor Pietro Di Bella va dichiarato inammissibile, non essendo egli legittimato ad intervenire in questa sede;

  che le ordinanze, per un verso, danno per scontata la diretta applicabilità della normativa statale in materia di "blocco" dei pensionamenti di anzianità e di riduzione dei relativi trattamenti al personale della Regione Siciliana, stante il riconosciuto carattere di "norme fondamentali delle riforme economiche sociali" prevalenti sulla contrastante legislazione regionale, in virtù del meccanismo abrogativo di cui all’art. 10, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e, dall'altro, ritengono, comunque, di sollevare, in riferimento agli artt. 3 e 5 della Costituzione, questione di costituzionalità dell’art. 36 della legge regionale 23 febbraio 1962, n. 2, nonchè, in subordine, dell’art. 1 della legge regionale 25 maggio 1995, n. 46;

  che devesi, preliminarmente, rilevare la evidente contraddizione della prospettazione del rimettente, il quale, pur mostrando di ritenere direttamente applicabili le norme statali, e dunque non quelle regionali impugnate, solleva nondimeno le questioni nei termini di cui in premessa;

  che non appare pertinente il richiamo alle "ragioni essenziali di certezza del diritto" cui fa riferimento l'invocata sentenza n. 153 del 1995, perchè in quel caso il rimettente, diversamente da quanto reputato dalla Sezione di controllo siciliana, aveva espressamente affermato essere "non abrogate" le disposizioni di legge regionale ritenute in contrasto con la Costituzione;

  che, conclusivamente, l’attivazione del giudizio di costituzionalità da parte del rimettente appare volta a cercare l’avallo di questa Corte sulla bontà delle ragioni dal medesimo esposte in punto di prevalenza della normativa statale in materia di pensionamenti di anzianità, in vista, perciò, di una finalità estranea al giudizio incidentale di legittimità costituzionale, deputato a risolvere effettivi dubbi di costituzionalità sulle norme denunciate e non a suffragare tesi interpretative (cfr., ex plurimis, ordinanze nn. 70 del 1998 e 410 del 1994, nonchè sentenze nn. 321 del 1995, 456 e 242 del 1989);

  che, pertanto, le questioni sollevate dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana sono manifestamente inammissibili.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

  dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 36 della legge della Regione Siciliana 23 febbraio 1962, n. 2 (Norme per il trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza del personale della Regione) e, in subordine, dell’art. 1 della legge della Regione Siciliana 25 maggio 1995, n. 46 (Disposizioni concernenti il personale regionale. Sospensione trattamento anticipato di pensione. Procedure concorsuali e graduatorie. Disposizioni per gli enti locali ed il relativo personale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 5 della Costituzione, dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana con le ordinanze in epigrafe indicate.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Massimo VARI

Depositata in cancelleria il 24 luglio 1998.

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ALLEGATO

Reg. ord. nn. 511 e 613 del 1997

  Ordinanza letta nell'udienza pubblica del 5 maggio 1998.

  Ritenuto che nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana — con ordinanza del 19 dicembre 1996 (r.o. n. 511 del 1997), emessa in occasione del riscontro di legittimità sul decreto concernente la liquidazione del trattamento di pensione di Di Bella Pietro — hanno depositato memoria di intervento:

  a) il medesimo Di Bella, il quale assume di essere legittimato a partecipare al presente giudizio di costituzionalità in ragione dello specifico interesse derivante dall'incidenza di un eventuale accoglimento della sollevata questione sulla decorrenza ed ammontare del suo trattamento pensionistico;

  b) la Confederazione Autonoma Sindacati Italiani Lavoratori (C.A.S.I.L.) Sezione regionale per la Sicilia, assumendo, in punto di legittimazione attiva a partecipare al presente giudizio, che la decisione della Corte potrebbe avere ripercussioni dirette sul trattamento di quiescenza già liquidato in favore dei pensionati regionali collocati a riposo dopo il 30 giugno 1995, cosicchè appare giustificato che costoro, tramite il sindacato al quale hanno aderito, possano tutelare i propri diritti "che verrebbero posti in discussione dopo anni e che, invece, debbono considerarsi ormai intangibili";

  ritenuto, altresì, che nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Siciliana — con altra ordinanza, emessa del pari il 19 dicembre 1996 (r.o. n. 613 del 1997), in occasione del riscontro di legittimità sui decreti concernenti la liquidazione del trattamento di pensione di Meli Salvatore e Ficarra Concetta — hanno depositato memorie di intervento:

  1) Montalto Maria Rosa ed altri 11 pensionati già dipendenti della Regione Siciliana (Scardino Angela, Pecorella Contessa, Ferrini Anna Maria, Corda Vincenza, Scaletta Carmela, Ingrassia Giovanna, Di Stefano Anna Maria, Alagna Elena, Trapani Maria Rita, Lombardi Anna e Gerardi Rosa Maria) assumendo di avere titolo per partecipare al giudizio, essendo il proprio interesse ad intervenire "direttamente collegato con l'oggetto del giudizio di costituzionalità", atteso che "un'eventuale pronuncia di accoglimento comporterebbe la riduzione della pensione cui esse hanno diritto in base alla normativa regionale";

  2) Sirianni Giuliana e Noto Margherita, anch'esse pensionate già dipendenti della Regione Siciliana, che hanno sviluppato argomentazioni in tutto identiche a quelle contenute nell'atto di intervento di Montalto Maria Rosa ed altri, come innanzi riferito.

  Considerato che, alla luce dei precedenti della giurisprudenza costituzionale, non sussistono ragioni per ammettere gli interventi:

  a) della Confederazione Autonoma Sindacati Italiani Lavoratori (C.A.S.I.L.) Sezione regionale per la Sicilia;

  b) di Montalto Maria Rosa, Scardino Angela, Pecorella Contessa, Ferrini Anna Maria, Corda Vincenza, Scaletta Carmela, Ingrassia Giovanna, Di Stefano Anna Maria, Alagna Elena, Trapani Maria Rita, Lombardi Anna e Gerardi Rosa Maria, Sirianni Giuliana e Noto Margherita;

  riservata, in considerazione della diversa posizione del Di Bella Pietro, ogni decisione, sull'intervento del medesimo, all'esito della discussione del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  ammette, con riserva, l'intervento di Di Bella Pietro;

  dichiara inammissibili gli altri atti di intervento.