ORDINANZA N.318
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), in relazione agli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni per la riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 10 marzo 1997 dal giudice istruttore del Tribunale di Matera, nel procedimento civile vertente tra Antonio Pisto ed altri e Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, iscritta al n. 289 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione del Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto;
udito nella camera di consiglio del 1° luglio 1998 il Giudice relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il giudice istruttore del Tribunale di Matera, in funzione di giudice unico, nel corso di un giudizio promosso nei confronti del Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, con ordinanza del 10 marzo 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), in relazione agli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni per la riscossione delle imposte sul reddito), per violazione degli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in cui escludono che il giudice ordinario, in sede cautelare, possa sospendere il pagamento dei contributi consortili;
che, nel processo a quo, gli attori hanno contestato il presupposto dei contributi ed hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia delle cartelle esattoriali;
che il convenuto Consorzio, costituitosi in giudizio, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito ed ha altresì contestato l’ammissibilità della domanda cautelare, sul rilievo che gli artt. 21 e 59 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, richiamando le norme per la riscossione delle imposte dirette, conferiscono il relativo potere all’autorità amministrativa e non anche all’autorità giudiziaria ordinaria, ed ha, infine, concluso per il rigetto della domanda di merito;
che il giudice istruttore ha premesso che la domanda di sospensione, benchè assistita dal necessario fumus boni iuris, non può essere accolta, in quanto le norme richiamate dal Consorzio escludono il potere cautelare del giudice ordinario;
che, secondo il rimettente, gli artt. 21 e 59 del r.d. n. 215 del 1933 si pongono, però, in contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, in quanto, senza ragionevole giustificazione, comprimono il diritto di agire in giudizio e quello alla più ampia tutela giurisdizionale, sia ordinaria che amministrativa, determinando altresì un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto a coloro i quali, per altri e diversi contributi, godono invece della tutela cautelare, dato che la Corte ha già dichiarato l’illegittimità di norme che, per la riscossione di somme relative ad obbligazioni diverse da quelle di natura tributaria, non prevedono la possibilità di ottenere la sospensione della riscossione da parte del giudice ordinario;
che nel giudizio innanzi alla Corte si é costituito il Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto, il quale ha genericamente eccepito l’infondatezza della questione.
Considerato che il giudizio di legittimità costituzionale investe gli artt. 21 (rectius: 21, secondo comma) e 59 (rectius: 59, secondo comma, ultima proposizione) del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, in relazione agli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui escludono la ammissibilità, nel corso del giudizio, del ricorso al giudice ordinario per la sospensione del pagamento dei contributi consortili di bonifica;
che, con la sentenza n. 26 del 1998, questa Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 21, secondo comma, del r.d. n. 215 del 1933 "nella parte in cui, rinviando alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, non consente all’autorità giurisdizionale ordinaria -nell’ipotesi in cui contesti l’esistenza o l’entità del credito- di sospendere l’esecuzione dei ruoli esattoriali relativi ai contributi nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica";
che, pertanto, la questione proposta é manifestamente inammissibile, in quanto l’art. 21, secondo comma, del r.d. n. 215 del 1933, in conseguenza della ricordata pronuncia, risulta già privo del contenuto precettivo censurato, mentre l'art. 59, secondo comma, del r.d. n. 215 del 1933, operando un mero rinvio, per quanto riguarda la disciplina dei contributi consortili, alle "disposizioni dell'art. 21", é divenuto inapplicabile nella parte in cui si riferisce alla norma dello stesso art. 21, oggetto della decisione di illegittimità costituzionale n. 26 del 1998.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 21 e 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal giudice istruttore del Tribunale di Matera con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.
Presidente: Giuliano VASSALLI
Relatore: Piero Alberto CAPOTOSTI
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.