ORDINANZA N.312
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 27 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie) e dell'art. 669-quaterdecies del codice di procedura civile, promosso, con ordinanza emessa il 31 gennaio 1997, dal Tribunale di Venezia, nel procedimento civile vertente tra Legnaro Giancarlo e il Ministero delle finanze, iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione di Legnaro Giancarlo nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1998 il Giudice relatore Massimo Vari;
udito l'Avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale di Venezia, con ordinanza in data 31 gennaio 1997 (R.O. n. 407 del 1997) — emessa nel corso del giudizio civile instaurato da Legnaro Giancarlo nei confronti del Ministero delle finanze per sentir annullare o revocare il provvedimento con il quale, sugli immobili di sua proprietà, era stata autorizzata dal Presidente del Tribunale di Treviso (in base a processo verbale di constatazione di infrazioni in materia di IVA e di imposte sui redditi) l’iscrizione di ipoteca legale ai sensi dell’art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 — ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 26 e 27 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (Norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi finanziarie), "nella parte in cui consentono all’Erario di conseguire sia il sequestro conservativo sia la ipoteca legale sui beni immobili", nonchè "nella parte in cui essi non consentono all’interessato di esperire i rimedi di cui agli artt. 669- decies e 669- terdecies c.p.c. e non impongono alla Amministrazione di intraprendere il giudizio di merito dopo l’ottenimento della misura cautelare";
che, in alternativa al profilo da ultimo indicato, lo stesso rimettente ha, infine, sollevato, sempre in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 669- quaterdecies del codice di procedura civile, "nella parte in cui esso inibisce la applicazione del rito cautelare uniforme all’istituto disciplinato dagli articoli 26 e 27" della legge n. 4 del 1929;
che si é costituito Legnaro Giancarlo, attore nel giudizio a quo, sollecitando l’accoglimento delle sollevate questioni di costituzionalità;
che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale, nell'atto di intervento, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero rigettata per infondatezza o manifesta infondatezza;
che la stessa Avvocatura, con memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, ha osservato che l'ordinanza risulta priva di motivazione in punto di rilevanza della questione, concernente una misura cautelare ormai priva di efficacia, essendo intervenuta — secondo quanto si apprende dallo stesso atto di rimessione — una decisione della Commissione tributaria di primo grado di Treviso (n. 61/4/96) che ha "annullato gli avvisi di rettifica emessi dall'Ufficio IVA per le violazioni cui si riferiscono le misure cautelari contestate";
che, nella medesima memoria, viene, altresì, prospettata l'esigenza di una nuova valutazione da parte del rimettente in ordine alla rilevanza delle sollevate questioni, essendo stata, nel frattempo, "interamente ridisciplinata" la materia sottoposta al vaglio di costituzionalità.
Considerato che, in effetti, successivamente all’ordinanza di rimessione, é stato pubblicato il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), con il quale é stata introdotta una nuova disciplina degli istituti dell’ipoteca e del sequestro conservativo a garanzia del credito dell’Amministrazione finanziaria (art. 22);
che, al tempo stesso, sono stati abrogati gli artt. 26 e 27 della legge n. 4 del 1929 (art. 29) e prevista una regolamentazione transitoria in ordine alle violazioni accertate ed ai procedimenti in corso (art. 25);
che, stante la sopravvenienza di detta disciplina, già entrata in vigore dal 1° aprile 1998 (art. 30), e comportando la medesima un mutamento del complessivo quadro normativo di riferimento, gli atti vanno restituiti al giudice a quo, affinchè riesamini, alla luce dello jus superveniens, se persista tuttora la rilevanza delle proposte questioni di costituzionalità.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.
Presidente: Giuliano VASSALLI
Redattore: Massimo VARI
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.