Ordinanza n. 310/98

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ORDINANZA N.310

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 62, comma 1, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell’impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1997 dalla Corte dei conti - sezione del controllo sugli atti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nel procedimento di controllo sugli atti della Regione stessa, iscritta al n. 602 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell’anno 1997.

  Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky.

  Ritenuto che la Corte dei conti - sezione del controllo sugli atti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 9 luglio 1997, emessa nel corso del procedimento di controllo di una deliberazione della giunta regionale di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni 1994-1995 e 1996-1997 per i dipendenti regionali con la qualifica di dirigente, ha sollevato, in riferimento all’art. 97 della Costituzione e all’art. 4, primo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), questione di legittimità costituzionale dell’art. 62, comma 1, della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell’impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421);

  che, ad avviso della Corte dei conti, la disposizione, nella parte in cui prevede che nella contrattazione collettiva per la dirigenza regionale la parte pubblica sia rappresentata da una delegazione composta da dirigenti (e precisamente dal segretario generale della presidenza della giunta regionale, dal direttore regionale dell’organizzazione e del personale, dal ragioniere generale), violerebbe: a) il limite del rispetto delle norme fondamentali di riforma economico-sociale stabilito dall’art. 4 dello statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale n. 1 del 1963), essendo in contrasto con il principio di autonomia della rappresentanza negoziale della parte pubblica, posto dall’art. 2, comma 1, lettera b), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, che costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale, vincolante le regioni ad autonomia differenziata a norma del successivo comma 2 del medesimo articolo nonchè dell’art. 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: ciò in quanto non sarebbe assicurato l’indispensabile distacco tra chi contratta in nome dell’amministrazione e chi in tale contratto é direttamente coinvolto; b) l’art. 97 della Costituzione, poichè dall’anzidetta composizione della delegazione di parte pubblica non risulterebbe assicurata la necessaria imparzialità amministrativa, tenuto anche conto della mancanza di un vincolo giuridico, per l’organo di contrattazione, alle direttive della giunta regionale.

  Considerato che, successivamente all’ordinanza di rimessione, é stata emanata la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 5 settembre 1997, n. 29 (Disposizioni urgenti per il personale dell’area dirigenziale), il cui art. 2, comma 1, stabilisce che il contratto collettivo del personale regionale, per i bienni 1994-1995 e 1996-1997 é stipulato, per la parte pubblica, da una delegazione di tre membri, nominati dalla giunta regionale, esperti in materia di organizzazione del lavoro o di contratti di lavoro o in quella finanziaria, facendo bensì salvi - con il successivo comma 2 - gli atti già conclusi dalla delegazione costituita sulla base dell’impugnato art. 62 della legge regionale n. 18 del 1996, ma solo relativamente all’area non dirigenziale;

  che inoltre la Regione Friuli-Venezia Giulia ha successivamente approvato la legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell’Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali), il cui art. 3 sostituisce la norma impugnata, modificando la composizione della delegazione di parte pubblica, secondo la medesima previsione della sopra richiamata legge regionale n. 29 del 1997, anche per la contrattazione futura, a decorrere dal contratto 1998-2001;

  che, infine, é sopravvenuta una nuova disciplina statale relativamente al controllo svolto dalla Corte dei conti sull’autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti collettivi nel settore pubblico, contenuta nel decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396 (Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell’articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59), il cui art. 4 prescrive alla parte pubblica la trasmissione alla Corte dei conti della quantificazione dei costi contrattuali, ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, mentre l’art. 9 elimina dall’elenco degli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti le autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi;

  che l’intervento legislativo sopra richiamato assume, in particolare, rilievo in relazione all’art. 58 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia - che per il controllo sugli atti amministrativi della Regione rinvia alla disciplina statale sulle attribuzioni della Corte dei conti - nonchè alla luce del comma 4 dell’impugnato art. 62 della legge regionale n. 18 del 1996, che per la specifica autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo fa rinvio al "controllo previsto dalle norme vigenti";

  che, in via del tutto preliminare, essendo entrate in vigore le norme sopraindicate successivamente alla proposta questione di costituzionalità, gli atti devono comunque essere restituiti alla Corte dei conti.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti - sezione del controllo sugli atti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Gustavo ZAGREBELSKY

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.