Ordinanza n. 282/98

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ORDINANZA N.282

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA         

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI    

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 319, primo comma, 318, primo comma, 645, primo comma, 638, primo comma, e 641, primo comma del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 10 novembre 1997 dal Giudice di pace di Stradella nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo promosso da Riccardi Elisa contro il Condominio "Emilia" di Stradella, iscritta al n. 905 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 1998.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il Giudice relatore Fernanda Contri.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il Giudice di pace di Stradella ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale: a) dell’art. 319, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede espressamente che il convenuto deve proporre, a pena di decadenza, con il suo primo atto difensivo le eventuali domande riconvenzionali; b) dell’art. 318, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede espressamente che la domanda, comunque proposta, deve contenere anche l’invito al convenuto a costituirsi entro l’udienza indicata, con l’avvertimento che la costituzione oltre il termine implica la decadenza dal diritto di proporre le eventuali domande riconvenzionali; c) dell’art. 645, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede espressamente che l’opponente deve proporre nell’atto di opposizione, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali; d) degli artt. 638, primo comma, e 641, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevedono l’avvertimento che l’opponente deve proporre, a pena di decadenza, nell’atto di opposizione le eventuali domande riconvenzionali;

  che il rimettente, dopo aver sottolineato che l’avvertimento - in ordine alle preclusioni e alle decadenze - esplica una essenziale funzione nei confronti della parte non ancora costituita in giudizio, sostiene la necessità di una declaratoria di illegittimità costituzionale o dell’art. 311 cod. proc. civ., che impone l’applicazione diretta delle norme che sanciscono decadenze e preclusioni nel procedimento innanzi al tribunale, ovvero quantomeno delle norme che non impongono espressamente un preciso obbligo di informazione e di istruzione alle parti;

  che, quanto al citato art. 311, il giudice a quo precisa di aver già richiesto l’intervento della Corte e reitera le argomentazioni svolte nella relativa ordinanza di rimessione;

  che il rimettente sostiene che, per effetto dell’applicabilità delle norme relative al giudizio davanti al tribunale, il convenuto nel procedimento innanzi al giudice di pace deve proporre le eventuali domande riconvenzionali, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo, il quale può essere rappresentato sia dalla comparsa di risposta, che dal processo verbale redatto in udienza;

  che la facoltà del convenuto di costituirsi in udienza e di proporre verbalmente le proprie difese e le eventuali domande riconvenzionali non significa che il medesimo sia sottratto alla normativa di cui all’art. 167, secondo comma, cod. proc. civ., poichè nel procedimento innanzi al giudice di pace é consentito soltanto un "irrilevante" differimento temporale del termine di tempestiva costituzione del convenuto e di proposizione delle domande riconvenzionali, indipendentemente dalla circostanza che la costituzione avvenga anteriormente all’udienza ovvero nell’udienza stessa, ex art. 319 cod. proc. civ.;

  che, ad avviso del rimettente, il mancato avvertimento circa l’obbligo del convenuto di proporre le eventuali domande riconvenzionali nel primo atto difensivo e circa le conseguenze della tardiva costituzione determina una disparità di trattamento rispetto alla posizione dell’attore, obbligato a proporre la domanda nel primo atto scritto, e alla posizione del convenuto nel procedimento innanzi al tribunale, il quale é espressamente avvertito della decadenza cui va incontro se non si costituisce tempestivamente;

  che sussisterebbe inoltre una violazione del diritto di difesa del convenuto, il quale non é reso edotto dell’onere della tempestiva costituzione per poter proporre eventuali domande riconvenzionali;

  che in forza delle medesime argomentazioni il giudice a quo ritiene che anche nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente debba proporre a pena di decadenza le eventuali domande riconvenzionali, dal momento che tale atto, con il quale l’opponente contrasta la pretesa avversaria, é una vera e propria risposta alla domanda contenuta nel ricorso per ingiunzione;

  che, inoltre, solo il ricorrente-attore, convenuto in riconvenzione, ha facoltà di costituirsi in udienza mediante la proposizione anche orale delle proprie difese e di eventuali domande riconvenzionali;

  che pertanto l’art. 645 cod. proc. civ. si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede espressamente che l’opponente deve a pena di decadenza proporre nell’atto di opposizione le eventuali domande riconvenzionali;

  che la violazione dei medesimi precetti costituzionali sussisterebbe nella mancata previsione dell’avvertimento al convenuto e all’opponente a decreto ingiuntivo nel giudizio davanti al giudice di pace che devono proporre a pena di decadenza le eventuali domande riconvenzionali, il primo costituendosi entro l’udienza di comparizione fissata a norma dell’art. 316 cod. proc. civ. ed il secondo con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo;

  che, a parere del rimettente, dovrebbe dichiararsi la illegittimità costituzionale, per violazione dei precetti di eguaglianza e inviolabilità del diritto di difesa, anche degli artt. 638 e 641 cod. proc. civ., in quanto tali norme non impongono espressamente un preciso obbligo di informazione e di istruzione alle parti;

  che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la inammissibilità o comunque per la infondatezza della questione;

  che, ad avviso dell’Avvocatura, l’esplicito richiamo alla precedente questione di legittimità costituzionale dell’art. 311 cod. proc. civ., sollevata dal medesimo giudice a quo, pone le due questioni in rapporto di continuazione-subordinazione, sì che, una volta decisa la questione pregiudiziale relativa all’art. 311, sarebbe opportuno restituire gli atti al rimettente perchè motivi in ordine alla rilevanza della questione alla luce della sopravvenuta decisione della Corte;

  che la questione sarebbe poi infondata nel merito, poichè la Corte, con la sentenza n. 154 del 1997, ha già avuto modo di chiarire che non operano nel procedimento innanzi al giudice di pace le preclusioni e le decadenze che nel rito davanti al tribunale sono invece connesse agli atti introduttivi, trattandosi di procedimento caratterizzato dalla massima semplificazione delle forme;

  che, con la decisione n. 110 del 1997, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 318 cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che l’atto introduttivo debba contenere l’indicazione della scrittura privata che l’attore offre in comunicazione, così precisando il limite di razionalità e conformità a Costituzione della scelta del legislatore a favore di una procedura non formale;

  che le questioni sollevate in relazione al giudizio monitorio e all’opposizione a decreto ingiuntivo non riguardano, a parere della difesa erariale, il tema della preclusione o della decadenza processuale, in quanto attengono alla sostanziale contestazione della pretesa.

  Considerato che il rimettente solleva le indicate questioni sostenendo che, nel giudizio a quo, la parte opposta non ha accettato il contraddittorio sulla domanda riconvenzionale dell’opponente, in quanto tardivamente proposta;

  che, invece, come emerge chiaramente dall’ordinanza di rimessione, la parte opposta ha contestato nel merito la nuova richiesta formulata dall’opponente dopo la costituzione, ritenendola estranea all’oggetto del giudizio, ma non ha in alcun modo eccepito la decadenza dell’opponente dalla proposizione tardiva della domanda riconvenzionale;

  che la valutazione del giudice rimettente in ordine alla rilevanza delle questioni é quindi palesemente erronea, essendo contraddetta dagli atti;

  che in difetto di una espressa eccezione di parte in ordine alla inammissibilità della domanda riconvenzionale tardivamente proposta, la quale non é rilevabile d’ufficio, le questioni relative al termine di proposizione delle dette domande risultano sollevate in modo del tutto astratto;

  che la corretta instaurazione del giudizio costituzionale postula l’esistenza di un effettivo e concreto rapporto di strumentalità fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la definizione del giudizio principale, il quale rapporto, invece, per le anzidette ragioni, é assente nella fattispecie;

  che, pertanto, le questioni devono dichiararsi manifestamente inammissibili.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 319, primo comma, 318, primo comma, 645, primo comma, 638, primo comma, e 641, primo comma, del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Stradella con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Presidente: Giuliano VASSALLI

Redattore: Fernanda CONTRI

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.