ORDINANZA N.279
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione siciliana 20 aprile 1976, n. 35 (Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali) e dell’art. 23, comma 1, della legge della Regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6 (Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione), promossi con tre ordinanze emesse il 5-6 marzo, l’ 8 maggio e il 18 settembre 1997 dalla Corte dei Conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, rispettivamente iscritte ai nn. 349 e 593 del registro ordinanze 1997 e al n. 2 del registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25 e 39, prima serie speciale, dell’anno 1997 e n. 4, prima serie speciale, dell’anno 1998.
Visti gli atti di intervento della Regione siciliana;
udito nell’udienza pubblica del 5 maggio 1998 il Giudice relatore Francesco Guizzi;
uditi gli avvocati Giovanni Lo Bue e Laura Ingargiola per la Regione siciliana.
Ritenuto che la Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, ha sollevato, nell’adunanza del 5 marzo 1997, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione siciliana 20 aprile 1976, n. 35 (Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali);
che l’art. 1 di detta legge richiede l’acquisizione del parere della commissione per le questioni istituzionali dell’Assemblea regionale siciliana per le nomine, designazioni o proposte di competenza degli organi dell’Esecutivo, secondo quanto ulteriormente precisato dalla Giunta regionale con la delibera n. 140 del 19 ottobre 1976, che pone "direttive per la rigorosa applicazione della legge";
che l’intervento dell’organo legislativo nei procedimenti amministrativi violerebbe, ad avviso della Sezione di controllo, il principio costituzionale di separazione dei poteri, e quello di buon andamento della pubblica amministrazione;
che in ogni caso si dovrebbe eliminare il parere dell’Assemblea per tutte le ipotesi di amministrazione straordinaria, e non soltanto per le nomine adottate nell’esercizio di un potere sostitutivo, come individuate dalla Giunta regionale nella citata deliberazione del 1976;
che la Sezione di controllo, con due successive ordinanze, emesse l’8 maggio e il 18 settembre 1997, ha sollevato questione dei citati articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale n. 35 del 1976, nonchè dell’art. 23, comma 1, della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 (Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione);
che i rilievi svolti nella prima ordinanza troverebbero parziale riscontro nella legge n. 6 del 1997, la quale abroga tutte le disposizioni riguardanti il parere delle commissioni dell’Assemblea regionale siciliana nell’iter dei procedimenti amministrativi di spesa, fatta eccezione per i criteri generali della programmazione della spesa e per le nomine: limitazione, questa, che non sarebbe suffragata dai criteri di ragionevolezza e logica che debbono ispirare la legislazione;
che é intervenuto nel giudizio innanzi a questa Corte il Presidente della Regione siciliana, eccependo l’inammissibilità della questione relativa agli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale n. 35 del 1976, e l’infondatezza delle altre censure.
Considerato che la Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione siciliana 20 aprile 1976, n. 35, e dell’art. 23, comma 1, della legge della Regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6;
che le tre ordinanze di rimessione, stante la sostanziale identità della materia, vanno riunite e decise con unica pronuncia;
che le questioni prospettate presentano profili evidenti di inammissibilità da valutarsi preliminarmente;
che il dubbio di legittimità costituzionale che ha ad oggetto la legge n. 35 del 1976 muove da un’interpretazione delle norme denunciate che il Collegio rimettente sembra non condividere, e che tuttavia viene ripresa perchè aderente ai criteri applicativi posti dalla Giunta regionale nella delibera n. 140 del 1976 (ove si dà lettura restrittiva delle deroghe contemplate dall’art. 1 per quanto attiene all’acquisizione del parere, e ciò alla luce delle "conclusioni del dibattito parlamentare in sede di formazione della legge n. 35");
che tale delibera é, invero, una direttiva amministrativa, non vincolante per la Corte dei conti;
che per lo stesso Collegio rimettente si dovrebbe escludere il parere della commissione parlamentare non soltanto per le nomine disposte nell’esercizio di un potere sostitutivo, ma in tutte le ipotesi di amministrazione straordinaria, e ciò per salvaguardare i principi costituzionali in gioco;
che la Sezione solleva quindi, "in linea subordinata", questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 nell’interpretazione restrittiva testè richiamata;
che le ordinanze, già su tale profilo, si rivelano perplesse;
che non vi é, inoltre, alcuna motivazione a sostegno del dubbio di legittimità costituzionale avente ad oggetto gli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale n. 35 del 1976;
che la Sezione di controllo denuncia, altresì, l’art. 23, comma 1, della legge della Regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6, pur riconoscendo che tale normativa contiene l’abrogazione di tutte le disposizioni di legge relative al parere delle commissioni parlamentari nell’iter dei procedimenti amministrativi, fatte salve le nomine;
che la citata legge del 1997 ha modificato il quadro normativo di riferimento, tanto da indurre la Sezione a esprimere un apprezzamento per tale innovazione normativa, nella quale trovano significativo riscontro - seppur non integrale - i rilievi da essa svolti nella prima ordinanza di rimessione;
che tuttavia non vi é nelle ordinanze alcuna ricognizione degli effetti che conseguono all’adozione della legge regionale del 1997;
che appare comunque generica la censura riguardante detto art. 23 della legge n. 6 del 1997, per presunta violazione dei "criteri di ragionevolezza e logica che debbono ispirare la legislazione";
che va dunque dichiarata la manifesta inammissibilità delle questioni sollevate, per insufficiente motivazione e intrinseca contraddittorietà delle ordinanze di rimessione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge della Regione siciliana 20 aprile 1976, n. 35 (Norme per la nomina di amministratori e rappresentanti della Regione negli organi di amministrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico, in organi di controllo o giurisdizionali), e dell’art. 23, comma 1, della legge della Regione siciliana 7 marzo 1997, n. 6 (Programmazione delle risorse e degli impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione e al principio della divisione dei poteri, dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione siciliana, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Francesco GUIZZI
Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.