Sentenza n. 278/98

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SENTENZA N.278

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI           

- Prof.    Francesco GUIZZI   

- Prof.    Cesare MIRABELLI

- Prof.    Fernando SANTOSUOSSO 

- Avv.    Massimo VARI         

- Dott.   Cesare RUPERTO    

- Dott.   Riccardo CHIEPPA  

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY  

- Prof.    Valerio ONIDA        

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE         

- Avv.    Fernanda CONTRI   

- Prof.    Guido NEPPI MODONA    

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof.    Annibale MARINI    

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 62, secondo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell'istruzione artistica), promosso con ordinanza emessa il 17 aprile 1997 dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche sui ricorsi riuniti proposti da Martelli giorgio ed altri contro il Ministero della pubblica istruzione ed altra iscritta al n. 728 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visto l’atto di costituzione di Martelli Giorgio ed altri;

udito nell’udienza pubblica del 19 maggio 1998 il Giudice relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto in fatto

1.— Nel corso di un giudizio promosso da tre studenti dell’Accademia di belle arti di Macerata nei confronti del Ministero della pubblica istruzione, il Tribunale amministrativo regionale delle Marche ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, secondo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell'istruzione artistica), in riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che la norma impugnata si pone in conflitto con gli indicati parametri costituzionali nella parte in cui prevede che allo stesso corso dell'accademia di belle arti non si possa essere iscritti per più di cinque anni. In punto di rilevanza il TAR osserva che, nel caso sottoposto al suo giudizio, tale requisito sussiste perchè ai ricorrenti é stata negata l’iscrizione al quarto anno del corso di scenografia proprio in applicazione della norma denunciata.

Ora, pur essendo indubbia la particolare natura delle accademie di belle arti, la cui collocazione é in certo modo intermedia tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e l'università, ad avviso del rimettente l'art. 62 in questione si rivela come norma ingiustificatamente severa, soprattutto se letta in armonia con quelle che regolano l’istruzione secondaria e quella universitaria. Per la scuola media inferiore e superiore, infatti, le norme vigenti stabiliscono la possibilità che ciascuna classe venga frequentata per due volte, e l'ordinamento universitario non pone alcun limite al cosiddetto "fuori corso", se non in base all'art. 149, secondo comma, del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, per il quale allo studente che non sostenga esami per otto anni consecutivi viene comminata la decadenza dalla qualifica, con obbligo di sostenere ex novo anche gli esami già superati.

Una simile disparità di trattamento, che al rimettente pare ingiustificatamente discriminatoria, si porrebbe anche in contrasto con gli artt. 33 e 34 Cost., risolvendosi in un inadeguato trattamento scolastico ed in un impedimento a raggiungere i gradi più elevati degli studi per tutti i capaci ed i meritevoli.

2.— Si sono costituiti nel presente giudizio, con apposita memoria, i tre ricorrenti Martelli Giorgio, Tavoletti Roberto e Patacchini Daniela, chiedendo l’accoglimento della prospettata questione.

Ad avviso delle parti private la rilevanza della questione deve ritenersi pacifica sulla base delle argomentazioni già evidenziate dal giudice a quo.

In ordine alla fondatezza, le medesime osservano che é palese la violazione dell’art. 3 Cost., perchè la norma impugnata pone gli studenti dell’accademia di belle arti in una situazione di irragionevole diversità rispetto a quelli della scuola media (inferiore e superiore) e dell’università, per i quali é possibile ripetere gli anni scolastici e gli esami – in base alle norme richiamate dal TAR – con limiti assai più elastici. Tale discriminazione, affatto priva di motivazione, é tanto più grave in quanto finalizzata, secondo il dettato della legge delega 3 dicembre 1922, n. 1601, al contenimento delle spese per l’istruzione scolastica, come se le conseguenze di siffatto onere dovessero essere poste a carico soltanto degli studenti delle accademie di belle arti.

Evidente risulta, infine, la violazione degli artt. 33 e 34 Cost., secondo i quali tutti hanno diritto all’istruzione e l’unica distinzione ammissibile é quella del merito; la norma impugnata, infatti, penalizza gli studenti che conseguono una votazione elevata impiegando un tempo più lungo nella preparazione degli esami rispetto a quelli che, con una votazione più modesta, concludono il ciclo degli studi nei termini di legge.

Considerato in diritto

1.— Il Tribunale amministrativo regionale delle Marche dubita della legittimità costituzionale dell'art. 62, secondo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell'istruzione artistica), nella parte in cui vieta che ad uno stesso corso dell'accademia di belle arti si possa essere iscritti per più di cinque anni. Tale disposizione sarebbe in contrasto:

con l'art. 3 della Costituzione, per intrinseca irragionevolezza, oltre che per l'ingiustificata disparità di trattamento che essa crea a danno degli studenti dell'accademia di belle arti rispetto agli studenti della scuola secondaria e dell'università;

con l'art. 33 Cost., perchè sarebbe violato l'obbligo di assicurare un adeguato trattamento scolastico a tutti i cittadini;

con l'art. 34 Cost., perchè verrebbe impedito a cittadini capaci e meritevoli – tali essendo quelli che hanno completato il corso degli studi in un tempo leggermente superiore rispetto a quello previsto, ma con una votazione più elevata – di raggiungere i gradi più elevati degli studi.

2.— Occorre innanzitutto osservare che il giudice a quo rimette all’esame di questa Corte la norma di cui all'art. 62, secondo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, norma che é stata integralmente recepita, senz’alcuna variazione, dall’art. 207, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado). Ne consegue che, ai sensi dell’art. 676 del decreto legislativo ora citato, la norma effettivamente vigente é quella successiva; tuttavia la totale identicità dei due testi di legge consente, secondo i canoni già espressi in altra occasione da questa Corte (v. sentenza n. 84 del 1996), di compiere il richiesto scrutinio di legittimità costituzionale, il cui esito dovrà considerarsi esteso alla norma contenuta nel testo unico.

3.— Nel merito la questione non é fondata.

Il Tribunale rimettente indirizza il contenuto delle proprie doglianze essenzialmente sul fatto che la norma impugnata, vietando l’iscrizione allo stesso corso dell’accademia di belle arti per un periodo superiore a cinque anni, sarebbe caratterizzata da un’eccessiva severità nei confronti degli studenti, severità che assurgerebbe al livello di palese irrazionalità se posta al confronto con le regole vigenti in materia di istruzione secondaria ed universitaria. Ed in effetti, considerando che i corsi tenuti da tale accademia (pittura, scultura, decorazione e scenografia) hanno la durata di quattro anni, la norma impugnata si risolve in una drastica limitazione del cosiddetto "fuori corso". Per la scuola secondaria, invece, la normativa vigente (artt. 182, comma 1, e 192, comma 4, del decreto legislativo n. 297 del 1994) consente di ripetere ciascuna classe per due anni, mentre l’art. 149 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, non pone limiti al "fuori corso" universitario, a meno che lo studente ometta di sostenere esami per otto anni consecutivi, nel qual caso lo stesso é tenuto a rinnovare l’iscrizione ed a ripetere le prove già superate.

La giurisprudenza di questa Corte, peraltro, ha in più circostanze chiarito che il principio di eguaglianza non può ritenersi violato in presenza di situazioni fra loro non raffrontabili; e nel caso in esame é evidente che le norme richiamate dal giudice a quo non costituiscono un valido tertium comparationis.

L’ordinamento dell’istruzione artistica, infatti, si caratterizza per alcune sue peculiarità che lo rendono intrinsecamente diverso da ogni altro ordine di istruzione, e perciò non paragonabile con alcuno di questi. Va innanzitutto sottolineato, al riguardo, che, nonostante i numerosi progetti di legge (uno dei quali é attualmente all’esame del Senato della Repubblica) presentati sull’argomento, il diploma rilasciato dall’accademia di belle arti non ha ancora oggi pieno valore legale, bensì soltanto valore di titolo accademico (art. 207, comma 7, del citato decreto n. 297 del 1994); oltre a ciò agli esami di licenza "non sono ammessi privatisti" (art. 66, quinto comma, del regio decreto n. 3123 del 1923), il che costituisce una vistosa eccezione che non trova confronti nell’ordinamento dell’istruzione secondaria. Se a ciò si aggiunge che anche l’accesso dei docenti all’insegnamento ed il reclutamento del personale avviene secondo criteri non rispondenti a quelli usuali, si ha la conferma dell’autonomia dell’accademia di belle arti rispetto alle altre scuole; il che valorizza l’opinione, in più occasioni manifestata anche dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’insegnamento impartito presso tale istituto si colloca in una posizione intermedia, non paragonabile con la scuola secondaria superiore e nemmeno con l’istruzione universitaria.

Tale ricostruzione, d’altra parte, si spiega logicamente in rapporto alla particolarità di una scuola il cui obiettivo é quello di accertare e valorizzare una vocazione artistica trasmettendo nozioni e tecniche, oltre che organizzando esercitazioni pratiche; per cui si richiede l’obbligo di frequenza ed il continuo rapporto con il docente.

L’affermata diversità dell’accademia di belle arti, da un lato, non rende validamente instaurabile il confronto con situazioni che non possono costituire un tertium comparationis, e dall’altro vale ad escludere anche l’intrinseca irrazionalità della norma. Se, come si é detto, questo genere di istruzione é preordinato a formare coloro che hanno particolari attitudini per determinate forme di arte, é evidente che la presunta severità della norma in esame non é che la logica conseguenza di un ordinamento finalizzato alla valorizzazione di uno specifico talento, che é appunto quello artistico. Siffatto talento, com’é ovvio, solitamente si manifesta in tempi rapidi, del tutto compatibili con quelli fissati dalla legge per il cosiddetto "fuori corso".

4.— Non sono fondate neppure le censure relative agli articoli 33 e 34 della Costituzione, peraltro motivate assai esiguamente nell’ordinanza di rimessione e logicamente connesse con la presunta violazione del principio di ragionevolezza.

E’ evidente, infatti, che l’adeguatezza del trattamento scolastico in nessun caso si può tradurre nella necessaria previsione di un lungo periodo di "fuori corso", la cui durata il legislatore ha fissato esercitando la propria discrezionalità e senza ledere, come s’é detto, il principio di ragionevolezza. Parimenti, il richiamo alla capacità ed alla meritevolezza é compiuto dal giudice a quo in maniera non corretta; anche prescindendo dalla considerazione per cui il TAR prospetta nel caso specifico un inconveniente di fatto, come tale non suscettibile di rilevanza in sede di legittimità costituzionale, va pure detto che il concetto di studente capace e meritevole si ricollega necessariamente anche con l’idoneità del medesimo a concludere il ciclo degli studi nei tempi fissati dalle norme.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 62, secondo comma, del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123 (Ordinamento dell'istruzione artistica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche con l’ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Fernando SANTOSUOSSO

Depositata in cancelleria il 17 luglio 1998.