Ordinanza n. 265/98

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ORDINANZA N.265

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 32 e 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e successive modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 9 luglio 1997 dal Tribunale di Saluzzo nel procedimento penale a carico di Cagnoli Giovanni e altro, iscritta al n. 738 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell’anno 1997.

  Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

  Ritenuto che il Tribunale di Saluzzo, nel corso di un procedimento penale, rilevava che nel Collegio vi erano due magistrati ordinari e un avvocato, esercente nel circondario dello stesso Tribunale, nella qualità di vice pretore onorario. Per questo caso sollevava, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 e 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e successive modificazioni;

  che, in ragione di alcune situazioni di incompatibilità esistenti nell’ufficio, non sarebbe stato possibile formare alcun collegio giudicante diverso da quello rimettente, e pertanto si sarebbe reso inapplicabile l’art. 97 dell’ordinamento giudiziario;

  che la presenza nel collegio di un vice pretore onorario, nella persona di un avvocato esercente la professione forense nel circondario di Saluzzo, situazione consentita dagli artt. 32 e 105 censurati, sarebbe in contrasto con i principi di razionalità normativa e di ragionevolezza;

  che sussisterebbe, in particolare, un’insuperabile e ingiustificata contraddittorietà fra la previsione di cui al combinato disposto di detti articoli e quella contenuta nell’art. 8-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), introdotto dall’art. 11, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 571 (Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1994, n. 673: disposizione con cui si vieta agli avvocati, che svolgono le funzioni di giudice di pace, l’esercizio della professione forense dinanzi alla "giudicatura" alla quale appartengono;

  che, invero, il tormentato iter legislativo avrebbe previsto inizialmente un confine territoriale ancora più ampio, non consentendo l’originario art. 8, comma 2, della legge n. 374 del 1991 l’esercizio della professione forense all’avvocato nominato giudice di pace nell’ambito del distretto di appartenenza, per poi restringerlo al circondario del tribunale con l’art. 6 del decreto-legge 16 dicembre 1993, n. 521, decaduto per mancata conversione, successivamente reiterato, e limitato, infine, alla sola circoscrizione dell’ufficio del giudice di pace, con l’abrogazione dell’art. 8, comma 2, della citata legge n. 374;

  che tale innovazione si giustificherebbe in ragione del superiore e fondamentale interesse dell’ordinamento all’autonomia e all’indipendenza della magistratura, garantito dagli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, della Costituzione;

  che, invece, esso verrebbe compromesso ove si dia la possibilità a un avvocato di essere, nel contempo, giudice in una causa e difensore in un’altra, con una commistione fra interessi pubblici e privati;

  che non si comprenderebbe, rispetto alla previsione dell’art. 8-bis della legge n. 374 del 1991, la diversità del trattamento riservato ai vice pretori dall’art. 32 dell’ordinamento giudiziario, il quale consente agli avvocati, che esercitano la professione, di essere nominati vice pretori e di sedere, in forza dell’art. 105 dell’ordinamento giudiziario, quali giudici a latere in tribunale;

  che il limite territoriale all’esercizio della professione forense sarebbe imposto dalla legge per le cause minori e meno complesse, ma nessun limite sarebbe posto, inspiegabilmente, al professionista che, come vice pretore onorario, sia componente d’un collegio di tribunale, competente a giudicare materie di notevole rilevanza;

  che si tratterebbe di un’ingiustificata irragionevolezza sopravvenuta nel sistema normativo volto a disciplinare la magistratura onoraria: irragionevolezza dovuta alla concomitante presenza di una norma (l’art. 8-bis della legge n. 374 del 1991) che realizza la finalità, perseguita dall’art. 104, primo comma, della Costituzione, e di un’altra (il combinato disposto degli artt. 32 e 105 dell’ordinamento giudiziario) che, viceversa, é in contrasto con la suddetta, essenziale, finalità;

  che ne discenderebbe, altresì, un’ingiustificata disparità di trattamento fra avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace e avvocati che rivestono la qualifica di vice pretori onorari, dal momento che soltanto i primi subirebbero una significativa limitazione territoriale per l’esercizio della propria attività professionale;

  che, in secondo luogo, sarebbe violato il principio di imparzialità, desumibile dall’art. 97, primo comma, della Costituzione, estensibile anche agli uffici giudiziari (riferimento alla sentenza n. 18 del 1989);

  che la presenza in un collegio giudicante di un avvocato, il quale eserciti la professione nella medesima circoscrizione giudiziaria dell’ufficio di appartenenza, legittimerebbe seri dubbi su possibili "contaminazioni" del giudice onorario e sulla sua collocazione super partes;

  che un terzo profilo di illegittimità costituzionale conseguirebbe alla violazione del principio di indipendenza del giudice, di cui all’art. 101, secondo comma, della Costituzione (riferimento alle sentenze n. 100 del 1981 e 123 del 1970);

  che non sarebbe sufficiente il mero richiamo agli istituti posti a garanzia dell’imparzialità del giudice, quali l’incompatibilità, l’astensione e la ricusazione, giacchè sarebbe stato lo stesso legislatore a dubitare dell’efficacia di tali cautele introducendo nell’ordinamento l’art. 8-bis della legge n. 374 del 1991;

  che quest’ultima prevedeva espressamente l’applicabilità ai giudici di pace della disciplina dell’astensione ai sensi dell’art. 51 del codice di procedura civile;

  che, se tale istituto fosse stato ritenuto sufficiente, l’art. 8-bis sarebbe stato del tutto superfluo;

  che, infine, sarebbe riscontrabile una violazione del principio di indipendenza degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia, fra i quali andrebbero ricompresi anche i vice pretori onorari, ai sensi dell’art. 108, secondo comma, della Costituzione;

  che, d’altronde, il Consiglio superiore della magistratura, con la recente circolare relativa ai criteri per la nomina e la conferma dei vice pretori onorari per il triennio 1998-2000, ha disposto, all’art. 11, lettera m), che l’avvocato interessato alla nomina a vice pretore onorario deve impegnarsi a non esercitare la professione forense davanti alla pretura presso cui chiede di essere nominato (ma non anche davanti al tribunale);

  che, pertanto, il Tribunale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 e 105 del regio decreto n. 12 del 1941, nella parte in cui non prevede che gli avvocati, i quali siano nominati vice pretori onorari e, in quanto tali, siano delegati a ricoprire la funzione di giudice a latere del tribunale, non possano esercitare la professione forense dinanzi al tribunale cui appartengono;

  che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, concludendo per l’infondatezza;

  che, ad avviso dell’Avvocatura, l’ordinanza di rimessione non distingue tra funzioni giurisdizionali proprie dell’organo e funzioni esercitate in qualità di delegati o sostituti del titolare;

  che, mentre il giudice di pace ha funzioni giurisdizionali proprie, il vice pretore espleterebbe funzioni delegate ai sensi dell’art. 37 della legge di ordinamento giudiziario;

  che tale differenza sarebbe invece fondamentale, tanto da giustificare il diverso trattamento in tema di incompatibilità;

  che, del resto, anche il giudice conciliatore, altro giudice onorario titolare di funzioni giurisdizionali proprie, era soggetto al divieto di assistenza professionale, ai sensi dell’art. 27 abrogato dalla legge n. 374 del 1991;

  che, invero, l’applicazione dei vice pretori in tribunale, per il suo carattere temporaneo ed eccezionale, fu ritenuto costituzionalmente non illegittimo con la sentenza n. 99 del 1964;

  che non potrebbe essere ulteriormente valorizzata la previsione contenuta nella legge n. 374 del 1991, poichè essa era condizionata da un’impostazione tendente a reclutare il giudice di pace nella "terza età", cioé fra coloro che si potessero dedicare a tempo pieno alle funzioni onorarie e non, dunque, fra gli avvocati che esercitano l’attività professionale, mentre proprio per siffatta ragione la legge avrebbe progressivamente ridotto il regime dell’incompatibilità territoriale;

  che, da ultimo, la legge 16 luglio 1997, n. 254, successiva all’ordinanza di rimessione, ha conferito la delega al Governo per la soppressione della pretura e l’istituzione del tribunale - giudice unico, per cui é da attendersi, nel quadro di tale modifica, un ampio ripensamento pure per quanto attiene alla magistratura onoraria, ivi compresa la questione dell’incompatibilità di coloro che vi appartengono;

  che sarebbe da prevedere, altresì, un coordinamento con la figura del giudice aggregato di cui alla legge 22 luglio 1997, n. 276.

  Considerato che ritorna all’esame della Corte il dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 32 e 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e successive modificazioni, in quanto si assume che il loro combinato disposto contrasta con gli artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione;

  che la questione é già stata dichiarata non fondata con le sentenze n. 71 del 1971 e n. 99 del 1964 (rispettivamente, scrutinio dell’art. 32 e dell’art. 105);

  che l’ordinanza di rimessione propone il vaglio delle due disposizioni con riferimento a molteplici vicende normative (l’art. 8-bis della legge n. 374 del 1991, con la disciplina dell’incompatibilità funzionale per i giudici di pace esercenti l’avvocatura, in modi diversi, a seconda del testo contenuto nei decreti-legge nn. 521 e 571 del 1994 e nella legge di conversione n. 673 del 1994, che ne ha modificato il tenore, nonchè le circolari del CSM con riguardo alla nomina e alla conferma dei vice pretori onorari), vicende normative tutte afferenti al problema dell’incompatibilità tra le funzioni giudicanti e quelle legali;

  che, comunque, la circolare del CSM, indicata come insoddisfacente soluzione del problema che scaturisce dalle due disposizioni censurate, contiene una risposta sostanzialmente riduttiva della libertà incondizionata di esercizio professionale, tanto più valida se si consideri che l’art. 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), limita le disposizioni concernenti la magistratura onoraria presso il nuovo giudice (che ha assorbito la morente figura del vice pretore onorario) a "non oltre cinque anni dalla data di efficacia" del decreto;

  che, pertanto, la questione appare perplessa, poichè il rimettente mostra di chiedere ciò che si riconosce come in gran parte già sussistente (sulla base della normativa secondaria richiamata), senza che a quello vigente venga contrapposto uno dei tanti possibili regimi dell’incompatibilità in modo chiaro e univoco;

  che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 32 e 105 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), e successive modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, 101, secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Saluzzo con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° luglio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Francesco GUIZZI

Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.