ORDINANZA N. 259
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1997 dal Tribunale di Crotone nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.D.A.P. e Policastrese Domenico ed altri, iscritta al n. 535 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il Giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di appello relativo ad una controversia previdenziale, il Tribunale di Crotone, con ordinanza emessa il 5 giugno 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), nella parte in cui dispone che "il diritto all'indennità di servizio spetta, nell'ordine di precedenza specificato dalle lettere a) e b) del comma che segue, alle categorie - in detto comma indicate - di superstiti dell'iscritto";
che, secondo il rimettente, la norma impugnata - sancendo un ordine di precedenza tra la vedova e la prole, superstiti dell'iscritto, nel diritto alla percezione della detta indennità nella forma indiretta - si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata per i dipendenti statali dall'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, in base al quale le predette categorie di superstiti sono equiparate e concorrono insieme nel trattamento dell'indennità di buonuscita.
Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva di motivazione circa la rilevanza nel giudizio a quo della sollevata questione di legittimità costituzionale;
che difetta, altresì, qualsiasi indicazione, ancorchè sommaria, di elementi idonei ad individuare la fattispecie concreta oggetto della specifica controversia sottoposta all'esame del Tribunale rimettente;
che, pertanto, non viene osservata la prescrizione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in forza della quale il giudice é tenuto a indicare nell'ordinanza i termini della rimessione;
che ulteriore ragione di manifesta inammissibilità va ravvisata nell'inidoneità dell'intervento caducatorio - così come prospettato - a ricondurre ad omogeneità i due sistemi successori posti a comparazione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli Enti locali), sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dal Tribunale di Crotone, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
Presidente: Giuliano VASSALLI
Redattore: Cesare RUPERTO
Depositata in cancelleria il 9 luglio 1998.