ORDINANZA N.243
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28, comma 2, e 10 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni di origine), promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1997 dal Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, iscritta al n. 8 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, nel corso di un procedimento penale a carico di due persone imputate del reato di cui all’art. 28 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni di origine), per avere prodotto un quantitativo di Chianti in misura eccedente la resa massima consentita dal disciplinare di produzione, con ordinanza in data 25 novembre 1997, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli articoli 3, 25 e 27, secondo (recte: terzo) comma, della Costituzione, degli articoli 10 e 28 della citata legge n. 164 del 1992;
che, ad avviso del giudice remittente, il contrasto con l’articolo 3 della Costituzione discenderebbe dal fatto che le disposizioni suddette prevedono un trattamento sanzionatorio assai più grave rispetto a quello stabilito dall’articolo 516 del codice penale per l'analoga ipotesi della vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
che, sempre ad avviso del remittente, le disposizioni censurate violerebbero l’articolo 25 della Costituzione, perchè accomunano sul piano sanzionatorio condotte disomogenee, difficilmente assimilabili e dotate di diversa offensività, mentre la pena edittale, oltre ad essere di per sè eccessiva ed irragionevole, contrasterebbe con il principio di tendenziale rieducazione del reo, di cui all’articolo 27, terzo comma, della Costituzione;
che é intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.
Considerato che identica questione di legittimità costituzionale, sotto tutti i profili prospettati dal giudice remittente, é stata dichiarata manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 456 del 1997;
che, non essendo stati prospettati argomenti ulteriori rispetto a quelli già esaminati, anche la questione sollevata dal Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 10 e 28 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni di origine), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Pretore di Siena, sezione distaccata di Poggibonsi, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Carlo MEZZANOTTE
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.