ORDINANZA N. 236
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Prof. Giuliano VASSALLI, Presidente
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Prof. Fernando SANTOSUOSSO
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 373 del Codice della navigazione, promossi con n. 8 ordinanze emesse il 18 aprile 1997 dal Pretore di Trani, sezione distaccata di Molfetta, rispettivamente iscritte dal n. 778 al n. 785 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46 e 47, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice relatore Cesare Ruperto.
Ritenuto che, con otto identiche ordinanze, tutte emesse il 18 aprile 1997, il Pretore di Trani, sezione distaccata di Molfetta, ha sollevato - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 373 del codice della navigazione, secondo il quale i diritti derivanti dal contratto di arruolamento si prescrivono con il decorso di due anni dallo sbarco nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla risoluzione del contratto;
che, secondo il Pretore, tale prescrizione assicura un trattamento ingiustificatamente più favorevole rispetto al lavoro comune, in seguito all'ormai realizzatasi parificazione sostanziale sul piano delle garanzie tra il contratto di arruolamento (al quale la contrattazione collettiva garantisce ora un regime di continuità) e tutti gli altri rapporti di lavoro assistiti da stabilità, per i quali la prescrizione (quinquennale) può correre in costanza di rapporto, quando trovi applicazione la cosiddetta "tutela reale" (con il rimedio della reintegrazione del posto di lavoro ex art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300);
che, quindi, per il progressivo venir meno di molti elementi di specialità del lavoro nautico, ad opera anche della giurisprudenza costituzionale, sembra al giudice a quo non esservi più ragione alcuna per riconoscere ancora la più favorevole decorrenza della prescrizione prevista dalla denunciata norma al personale in regime di continuità del rapporto di lavoro.
Considerato che le ordinanze trattano la medesima questione con identici argomenti, per cui i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento;
che le ordinanze stesse sono del tutto prive di motivazione in ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale nei giudizi a quibus;
che difetta altresì l'indicazione, ancorchè sommaria, degli elementi idonei a individuare la fattispecie concreta oggetto di ciascuna delle controversie sottoposte all'esame del giudice rimettente;
che, pertanto, non risultando osservata la prescrizione dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in forza della quale il giudice é tenuto ad indicare nell'ordinanza i termini della rimessione, la questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 373 del codice della navigazione, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Trani - sezione distaccata di Molfetta, con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1998.
Presidente: Giuliano VASSALLI
Redattore: Cesare RUPERTO
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1998.