Sentenza n. 233/98

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SENTENZA N.233

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato il 14 dicembre 1996, depositato in cancelleria il 20 successivo per conflitto d'attribuzione sorto a seguito: a) dei telex del Ministero delle finanze - Dipartimento dogane e Imposte dirette - Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi n. 2281 del 15 maggio 1996 e n. 2629 del 14 giugno 1996, recanti "art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Quota dell'accisa sulla benzina da destinare alle Regioni"; b) della nota del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato n. 166383 del settembre 1996, recante "Attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di una quota dell'accisa sulla benzina (art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549); c) delle note della Ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari n. 25944 del 29 ottobre 1996 e n. 27230 del 19 novembre 1996 e degli allegati prospetti di liquidazione delle quote di spettanza della Regione Sardegna dell'accisa sulla benzina super e senza piombo, accertate per la Provincia di Cagliari per i periodi gennaio- giugno 1996 e luglio- agosto 1996, ed iscritto al n. 31 del registro conflitti 1996.

  Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1998 il Giudice relatore Massimo Vari;

  udito l'avvocato Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso del 12 dicembre 1996, la Regione Sardegna ha sollevato conflitto d'attribuzione nei confronti della Stato in relazione:

1) al telex del Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale della imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi in data 15 maggio 1996, prot. n. 2281, avente ad oggetto "Art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 - Quota dell'accisa sulla benzina da destinare alle regioni";

2) al successivo telex ministeriale, del medesimo Ufficio ed avente il medesimo oggetto, in data 14 giugno 1996, prot. n. 2629/I/P/C;

3) alla nota del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza del settore pubblico allargato, in data non conosciuta (ma del settembre 1996), prot. n. 166383, avente ad oggetto "attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di una quota dell'accisa sulla benzina (art. 3, comma 12, della legge 29 dicembre 1995, n. 549)";

4) alla nota della Ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari in data 29 ottobre 1996, prot. n. 25944, ed agli allegati prospetti di riliquidazione delle quote di accisa di spettanza della Regione Sardegna, accertate per la provincia di Cagliari da gennaio a giugno 1996;

5) alla successiva nota della medesima Ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari in data 19 novembre 1996, prot. n. 27230, ed allegato prospetto di liquidazione relativo al periodo luglio-agosto 1996.

  2.- Premette la ricorrente che - in base agli artt. 7 ed 8 del proprio Statuto speciale, alle relative norme di attuazione ed agli artt. 116 e 119 della Costituzione - la sua autonomia finanziaria, imprescindibile presupposto dell'esercizio delle funzioni ad essa costituzionalmente attribuite, si fonda sulla partecipazione al gettito dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale.

In particolare, l'art. 8, lettera e), dello Statuto riserva alla Regione i nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel suo territorio.

Nell'osservare, altresì, che l’autonomia regionale trova la sua garanzia, da un lato, nella impossibilità per lo Stato di procedere unilateralmente alla modificazione della quota di spettanza regionale, se non attraverso procedure di revisione costituzionale o, comunque, basate su intese fra Stato e Regione e, dall'altro, nell'applicazione della quota regionale a tutto il gettito derivante dal tributo erariale, si sostiene che tale autonomia sarebbe stata violata a seguito della erronea interpretazione, da parte dello Stato, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ritenuta applicabile anche alla Regione Sardegna.

  Rammenta il ricorso che, in base all'art. 3, comma 12, di detta legge: 1) a decorrere dal 1° gennaio 1996, una quota dell'accisa sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione, nella misura di lire 350 al litro, é attribuita, a titolo di tributo proprio, alla Regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo; 2) l’ammontare della predetta quota, versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in apposita contabilità speciale di girofondi, aperta presso la sezione della Tesoreria provinciale dello Stato, viene trasferito mensilmente in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato; 3) la ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati, nell'anno precedente, nelle varie Regioni, dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni.

3.- Secondo la ricorrente, la menzionata disposizione non avrebbe dovuto comportare alcuna variazione nella percentuale della accisa percetta in Sardegna e ad essa spettante, dovendosi calcolare (e prelevare) la quota da attribuire alle Regioni a statuto ordinario sulla accisa percetta nel territorio delle sole stesse Regioni che ne beneficiano.

  Ed invero l'Amministrazione statale aveva, in una prima fase, interpretato e correttamente applicato in tal senso la suddetta disciplina normativa, come da note della Ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari del 23 maggio, 8 luglio e 4 settembre 1996. Senonchè, successivamente, la stessa Ragioneria, con la menzionata nota 29 ottobre 1996, prot. 25944, ha trasmesso alla Regione Sardegna tre prospetti di riliquidazione (relativi ai primi tre bimestri del 1996), con cui sono stati nuovamente calcolati, in misura assai inferiore alla precedente, gli importi dovuti alla Regione.

  A seguito di specifica richiesta di chiarimenti, la ricorrente ha appreso che la riduzione é dipesa dal fatto che l'Amministrazione statale ha applicato la disciplina dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, nel senso che essa imponga di effettuare il pagamento della quota di accisa, da destinare alle Regioni a statuto ordinario, anche nelle Regioni a statuto speciale, con la conseguente sua detrazione dal gettito complessivo sul quale va calcolata la quota d'accisa (9/10) attribuita alla Regione Sardegna.

  Successivamente, la ricorrente sarebbe venuta a conoscenza degli altri atti indicati in epigrafe e cioé:

  - il telex del Ministero delle finanze in data 15 maggio 1996 (prot. n. 2281), con il quale, nel dichiarato intento di risolvere le perplessità che si sarebbero manifestate in ordine all'esatta applicazione degli obblighi di pagamento di cui al predetto art. 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995, si comunica, alle Direzioni compartimentali in indirizzo, tra cui quella di Cagliari, che "...poichè al momento dell'immissione in consumo non é possibile stabilire il luogo di destinazione finale del prodotto, tale pagamento deve essere effettuato in tutte le regioni comprese quelle a statuto speciale" e, al tempo stesso, che "la ripartizione delle somme da versare alle regioni a statuto ordinario sarà effettuata sulla base delle quote percentuali dell'erogato annuale calcolato su tutti i quantitativi distribuiti dagli impianti ubicati in tutto il territorio nazionale";

  - il successivo telex ministeriale del 14 giugno 1996 (prot. n. 2629) del medesimo Ufficio, con il quale si ribadisce che il pagamento della quota di accisa di cui all'art. 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995 "...deve essere effettuato all'atto della immissione in consumo delle benzine estratte dai depositi fiscali ubicati in tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale...";

- la nota della Ragioneria generale dello Stato (prot. n. 166383) del settembre 1996, indirizzata alle Ragionerie provinciali ubicate nel territorio delle Regioni a statuto speciale, con la quale, nel trasmettere il citato telex del Ministero delle finanze in data 15 maggio 1996, si rileva che, a seguito dell'afflusso della quota spettante alle Regioni su apposita contabilità speciale aperta presso le Tesorerie provinciali dello Stato, "la rimanente quota di spettanza erariale, che affluisce al capitolo 1409 dell'entrata del bilancio statale, subisce, per conseguenza, una contrazione che potrà anche essere sensibile nei casi in cui i soggetti obbligati non avessero eseguito i versamenti dall'inizio del corrente anno".

Sarebbe, così, risultato confermato e chiarito che la "riliquidazione" delle quote dell'accisa sulle benzine, effettuata dalla Ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari, con i prospetti inviati con la nota del 29 ottobre 1996, é dipesa dalla determinazione della Amministrazione dello Stato di modificare i criteri già impiegati per il calcolo della parte di spettanza regionale.

Questo più recente ed errato indirizzo applicativo dell'art. 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995 avrebbe trovato ulteriore conferma nella nota del 19 novembre 1996, con la quale la Ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari ha inviato alla Regione Sardegna il prospetto di riparto delle quote di accisa di spettanza regionale relative al quarto bimestre 1996.

4.- Tanto premesso, la ricorrente si duole del fatto che l'erronea interpretazione della legge n. 549 del 1995 comporti un'ingente riduzione della quota regionale dell'imposta di fabbricazione, alla quale consegue la menomazione delle attribuzioni costituzionali e della sfera di autonomia della Regione, non solo dal punto di vista finanziario e di bilancio, ma anche da quello amministrativo e programmatorio.

La ricorrente, nell'osservare che, dalla legge n. 549 del 1995, si evince che la quota attribuita alle Regioni a statuto ordinario deve essere calcolata sulla (e prelevata dalla) accisa percetta nel solo territorio delle Regioni che ne beneficiano, richiama il canone secondo il quale, fra le varie possibili interpretazioni di una disposizione, occorre sempre privilegiare quella conforme a Costituzione, rilevando, altresì, che una diversa interpretazione, avendo per effetto la riduzione dell'importo dell'accisa percetta nel territorio della Regione sarda su cui si deve effettuare il calcolo della quota spettante a quest'ultima, comporterebbe violazione dell'art. 8, lettera e) dello Statuto sardo, nonchè dell'art. 54, quarto comma, del medesimo, che consente di modificare la disciplina del precedente art. 8 con legge ordinaria, ma solo sentita la Regione. Onde la Corte dovrebbe sollevare innanzi a sè la relativa questione di costituzionalità.

  Nel far presente, infine, di essersi resa conto del nuovo indirizzo interpretativo solo dal confronto tra i nuovi prospetti di liquidazione del tributo ad essa accreditato e quelli precedenti, la Regione lamenta che lo Stato abbia adottato un mutamento di indirizzo tanto rilevante per le finanze regionali, senza consultare e nemmeno informare previamente la parte interessata e senza neppure un chiarimento successivo, così violando il principio di leale collaborazione.

  Conclusivamente la Regione chiede che la Corte voglia dichiarare che non spetta al Ministero delle finanze, nè al Ministero del tesoro, imporre il pagamento anche nella Regione Sardegna della quota dell'accisa sulle benzine destinata alle Regioni a statuto ordinario di cui all'art. 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995; nè, conseguentemente, gli spetta di ridurre la quota dell'accisa di spettanza della Regione Sardegna sottraendo dall'importo complessivo dell'accisa percetta nel territorio regionale - su cui si deve applicare l'aliquota stabilita dall'art. 8, lettera e), dello Statuto sardo - la quota asseritamente destinata alle Regioni a statuto ordinario; in subordine, che comunque non spetta allo Stato di adottare le determinazioni suddette senza prima aver consultato la Regione ricorrente.

  5.- Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, la quale, nel chiedere che il ricorso venga rigettato, propone una diversa lettura degli atti impugnati.

  Secondo la difesa erariale, le direttive impartite dal Ministero delle finanze non si tradurrebbero in lesione della quota (9/10) riservata alla Regione autonoma, posto che le 350 lire al litro, sebbene versate in una distinta contabilità speciale, non cesserebbero di rappresentare parte del tributo percetto in Sardegna, così concorrendo a formare il gettito complessivo cui commisurare l'entrata regionale.

  In realtà, alla distinzione contabile predisposta per ciascun pagamento dell'accisa, da versarsi, cioé, in parte, su speciale contabilità e, in parte, sull'ordinario capitolo d'entrata, non corrisponderebbe anche una giuridica separazione del gettito complessivo del tributo percetto in Sardegna. Secondo l'Avvocatura, ove le benzine siano assoggettate all'accisa al momento dell'estrazione dal deposito fiscale in Sardegna le stesse dovrebbero intendersi giuridicamente consumate in detta Regione. Quest'ultima continuerebbe, perciò, a ricevere quanto di sua spettanza, ancorchè in tempi diversi ed in relazione agli opportuni, eventuali, conguagli, da operarsi in relazione ai separati capitoli di afflusso dell'accisa percetta sul territorio regionale.

6.- In prossimità dell’udienza, la Regione Sardegna ha depositato una memoria, in cui si manifesta la sostanziale concordanza con l'interpretazione data dall’Avvocatura dello Stato che, sebbene diversa da quella privilegiata nel ricorso introduttivo (per cui neppure contabilmente sarebbe possibile la separazione della quota di lire 350 al litro), riconosce tuttavia la spettanza alla Regione Sardegna dei 9/10 di tutta l'accisa. Nel rilevare che, tuttavia, nessuna ragione giustifica la mancata immediata comunicazione, da parte degli uffici statali, dell’importo presunto di spettanza regionale, nè modalità e tempi differenziati nella effettiva erogazione delle somme alla Regione, si osserva che lo Stato, attraverso il capitolo 1409, é sempre pienamente in grado di trasferire contestualmente alla Regione tutta l'accisa ad essa spettante. Il meccanismo di applicazione della disciplina stabilita dall'art. 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995, ipotizzato dalla difesa della Presidenza del Consiglio, costituisce, perciò, una complicazione contabile inutile e dannosa, perchè determina ritardi ed incertezze.

  In ogni caso, secondo la Regione, le considerazioni svolte confermano anche la piena ammissibilità del ricorso, dal momento che, diversamente dal caso esaminato dalla sentenza n. 467 del 1997, il contrasto fra le parti non attiene, nella specie, alla interpretazione della legge applicabile, ma esclusivamente ad atti e comportamenti di organi dello Stato che, non essendo meramente esecutivi della disciplina legislativa, hanno, come tali, un'autonoma attitudine lesiva delle attribuzioni costituzionali della ricorrente.

  Nel merito, la ricorrente, rilevato che gli atti statali impugnati non corrispondono affatto alla tesi conciliativa dell'Avvocatura, si riporta all’ulteriore documentazione che viene allegata (prospetti dell'Ufficio tecnico di finanza di Cagliari a partire dalla nota 3 marzo 1997 e prospetti della Ragioneria provinciale dello Stato di Sassari, a partire dalla nota 6 febbraio 1997) dalla quale risulta che l'Amministrazione dello Stato sta applicando la legge in modo diverso da quanto ipotizzato dalla difesa erariale la quale, del resto, non é stata in grado di depositare neppure un documento che valga a confermare la sua tesi.

  Nel ribadire le doglianze già prospettate e nell'osservare che l'autonomia e le attribuzioni regionali risultano, comunque, lese per il fatto che la Regione non può più avere certezza di quali siano le sue entrate finanziarie, si rileva che, nonostante reiterate richieste, l'Amministrazione dello Stato non ha mai dichiarato in modo esauriente, definitivo e soprattutto chiaro, come essa ritenga di dovere continuare a calcolare l'accisa di spettanza della Regione; atteggiamento questo protratto anche in epoca successiva alla proposizione del ricorso all'esame della Corte, tanto é vero che non é stato trasmesso alla ricorrente il prospetto del fabbisogno relativo al 1996, e cioé il documento da cui potere desumere l'entità dell'accisa sulle benzine percetta nel 1996 e della quota che, secondo lo Stato, é dovuta alla Regione Sardegna.

Considerato in diritto

1.- Il conflitto in esame, sollevato dalla Regione Sardegna, trae origine dalle lettere con cui il Ministero delle finanze (prot. 2281 del 15 maggio 1996 e prot. 2629 del 14 giugno 1996) ed il Ministero del tesoro (prot. 166383 del settembre 1996) hanno impartito agli uffici dipendenti le direttive per l'applicazione dell'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale riserva alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio avviene il consumo, una quota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo per autotrazione nella misura di lire 350 al litro.

Secondo la ricorrente, tali direttive, fondandosi sull'errato presupposto che la quota destinata alle Regioni a statuto ordinario debba essere calcolata e prelevata anche nelle Regioni a statuto speciale, ne avrebbero comportato la detrazione dal gettito complessivo dell'imposta, sul quale va computata la parte spettante per Statuto (9/10) alla Regione Sardegna. Detto censurabile indirizzo risulterebbe recepito nelle note del 29 ottobre 1996 (prot. 25944) e del 19 novembre 1996 (prot. 27230), con le quali la Ragioneria provinciale dello Stato di Cagliari, dopo avere, in un primo momento, correttamente interpretato e applicato la suddetta disciplina normativa, ha trasmesso alla Regione stessa nuovi prospetti di "riliquidazione" della quota di pertinenza regionale accertata per la Provincia di Cagliari, relativamente ai periodi gennaio-giugno e luglio-agosto 1996.

2.- La Regione Sardegna, nel sollevare, perciò, conflitto in relazione agli atti sopra menzionati, lamenta che essi - in violazione degli artt. 3, 4, 7, 8, lettera e), 54 dello Statuto speciale, nonchè degli artt. 116 e 119 della Costituzione - comportino un'ingente riduzione della quota regionale dell'imposta di fabbricazione, che si traduce in menomazione delle sue attribuzioni, per il pregiudizio che ne deriva alla sua sfera di autonomia. Questa risulterebbe pregiudicata non solo dal punto di vista finanziario e di bilancio, ma anche dal punto di vista delle funzioni amministrative e programmatorie; e ciò, sia in prospettiva, in ragione della futura rilevante contrazione delle entrate finanziarie e patrimoniali, sia attualmente, in ragione dello sconvolgimento dei bilanci regionali relativi all'anno 1996, già approvati od in corso di approvazione, come pure dei programmi di intervento regionale.

Nel rilevare, poi, che la tesi, secondo la quale la quota attribuita alle Regioni a statuto ordinario va calcolata sulla (e prelevata dalla) accisa percetta nel solo territorio delle Regioni che ne beneficiano, risponde all'esigenza, che, fra le varie possibili interpretazioni di una disposizione, venga privilegiata quella conforme a Costituzione, la ricorrente osserva che, diversamente, dovrebbe assumersi il contrasto dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995 con gli artt. 8, lettera e), e 54 dello Statuto sardo. Onde la Corte non potrebbe non sollevare innanzi a sè la relativa questione di costituzionalità.

Ci si duole, al tempo stesso, della violazione del principio di leale collaborazione nei rapporti tra lo Stato e le Regioni, che, nella specie, risulterebbe disatteso da un mutamento di indirizzo, tanto rilevante, per le finanze regionali, da comportare addirittura una riduzione degli importi delle quote di accisa già liquidati; indirizzo assunto, tuttavia, senza consultare od almeno informare previamente la parte interessata e senza neppure fornire i chiarimenti successivamente richiesti, tanto che la ricorrente ne avrebbe avuto cognizione solo attraverso le già citate note della Ragioneria provinciale di Cagliari del 29 ottobre e del 19 novembre 1996, salva l'ulteriore conferma, a seguito dei chiarimenti richiesti e dell'acquisizione degli altri atti nei cui confronti viene sollevato il conflitto.

3.- Va dichiarata, anzitutto, concordemente con quanto assunto dalla ricorrente, l'ammissibilità del presente ricorso, non riscontrandosi negli atti impugnati quei caratteri di mera esecuzione della legge che la Corte, in altra recente occasione (sentenza n. 467 del 1997), ha ritenuto ostativi per la proposizione del conflitto di attribuzione. Infatti, il dettato legislativo, sul quale essi si fondano, esige la soluzione del problema interpretativo, di per sè non privo, come si vedrà, di difficoltà, del raccordo fra la disposizione di cui alla legge n. 549 del 1995, che prevede l'attribuzione di una quota dell'accisa sulla benzina in favore delle Regioni a statuto ordinario, e la previsione statutaria che riserva alla Regione Sardegna i 9/10 delle imposte di fabbricazione percette nel suo territorio.

4.- Nel merito il ricorso é fondato.

Onde definire il quadro normativo nell'ambito del quale si colloca il presente conflitto, va rammentato che l'art. 8, lettera e), dello Statuto speciale per la Sardegna (di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e alle successive modificazioni ed integrazioni) annovera, fra le varie entrate spettanti alla Regione, i "nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della Regione".

In virtù di tale disposizione, rientra, fra le entrate di quest'ultima, anche una parte dell'accisa (o imposta di fabbricazione) sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione, prevista a favore dell'erario dalle varie disposizioni fiscali succedutesi nel tempo e, da ultimo, dall'art. 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, (recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative). In vigenza di tale assetto dei rapporti finanziari fra lo Stato e la Regione, é intervenuto l'art. 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995, il quale ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 1996, una quota dell'accisa sulle predette benzine, "nella misura di lire 350 al litro, é attribuita alla Regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo, a titolo di tributo proprio". La cennata disposizione stabilisce, altresì, che l'ammontare della predetta quota sia versata dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa in apposita contabilità speciale di girofondi aperta presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, prevedendo, nel contempo, che le relative somme vengano trasferite mensilmente in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale, in vista della successiva ripartizione fra le Regioni a statuto ordinario, in base ai quantitativi erogati, nell'anno precedente, dagli impianti di distribuzione di carburante esistenti nel territorio di ciascuna di esse.

5.- Come é dato rilevare, il descritto quadro normativo appare caratterizzato dalla divaricazione tra il momento in cui sorge il diritto della Regione Sardegna alla propria quota di gettito - in corrispondenza temporale con l'estrazione del prodotto dai depositi fiscali, evento che realizza, per definizione, anche il presupposto dell'imposizione dell'accisa - ed il momento in cui viene ad esistenza il diritto di ciascuna Regione a statuto ordinario a vedersi riconosciuta "a titolo di tributo proprio" la quota spettante, legata al quantitativo erogato dagli impianti di distribuzione di carburante esistenti nel suo territorio.

In relazione a tale disciplina, la ricorrente, muovendo evidentemente dal presupposto che una diminuzione della quota di pertinenza erariale comporti la riduzione della base di commisurazione dell'introito ad essa dovuto, interpreta l'art. 3, comma 12, della legge n. 549 del 1995 nel senso che la parte di accisa spettante alle Regioni a statuto ordinario debba essere calcolata sulla (e prelevata dalla) imposta percetta nel solo territorio delle Regioni che ne beneficiano. Tale tesi, tuttavia, non trova riscontro nel disposto legislativo, ove si consideri che lo stesso, da un canto, non distingue, nell'individuare il presupposto del pagamento, fra i depositi situati nelle Regioni a statuto ordinario e quelli situati nelle Regioni a statuto speciale; e, dall'altro, commisura l'entrata di spettanza di ciascuna Regione a statuto ordinario al quantitativo di carburante nella medesima erogato; quantitativo che può non corrispondere (per eccesso ovvero per difetto) al quantitativo estratto dai depositi in essa esistenti.

Ciò non significa, però, che dal predetto art. 3 della legge n. 549 del 1995 possa farsi discendere una decurtazione del gettito statutariamente riservato alla ricorrente. Come rileva anche quest'ultima, tra varie possibili interpretazioni di una disposizione, occorre sempre privilegiare quella conforme a Costituzione. Proprio per questo, si deve ritenere che nè le modalità di acquisizione della quota di spettanza delle Regioni a statuto ordinario, nè la qualificazione di "tributo proprio", che lo stesso articolo riserva a detta quota, possano incidere sulla base di riferimento cui va commisurata l'entrata di spettanza della Regione Sardegna.

Quanto al primo elemento, occorre osservare che il versamento ad opera del soggetto obbligato al pagamento dell'accisa nell'apposita contabilità speciale, con il suo successivo trasferimento alla Tesoreria centrale, rappresenta una modalità di accantonamento dell'introito genericamente destinato alle Regioni a statuto ordinario, da considerare oltretutto di carattere provvisorio, giacchè non essendo possibile stabilire, come rileva lo stesso Ministero delle finanze (nella già citata lettera del 15 maggio 1996, prot. n. 2281), al momento dell'immissione in consumo, il luogo di destinazione finale del carburante, non é dato nemmeno determinare, a priori, l'entità dell'ammontare complessivo da corrispondere alle Regioni a statuto ordinario.

Quanto al secondo elemento, occorre rilevare che l'art. 8, lettera e), dello Statuto, commisura testualmente la quota di spettanza della ricorrente ai "nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati percetta nel territorio della Regione".

La stessa Avvocatura dello Stato, nelle sue difese, afferma, del resto, che le 350 lire al litro, sebbene versate in una distinta contabilità speciale, non cessano di rappresentare parte del tributo percetto in Sardegna, così concorrendo a formare il gettito complessivo cui commisurare i 9/10 di imposta: la Regione autonoma continuerebbe dunque a ricevere integralmente quanto di sua spettanza, ancorchè in tempi diversi ed in relazione agli opportuni, eventuali, conguagli da operarsi in relazione ai separati capitoli di afflusso dell'accisa percetta nel territorio regionale. Al riguardo può, peraltro, obiettarsi che, essendo il gettito spettante alla Sardegna suscettibile di calcolo immediato sulla base delle complessive riscossioni, la prospettata eventualità del conguaglio non vale a giustificare nè il diniego, nè la moratoria; e, ancor meno, vale a giustificare l'indugio nella comunicazione delle spettanze, del quale la ricorrente parimenti si duole, quale fatto in sè pregiudizievole, per le difficoltà che ne conseguono ai fini della conoscenza delle risorse su cui fare affidamento.

6.- Occorre, perciò, concludere che gli atti in relazione ai quali é stato sollevato il conflitto - ed in particolare le lettere del Ministero delle finanze 15 maggio e 14 giugno 1996 nonchè la lettera del Ministero del tesoro del settembre 1996 - sono da considerare illegittimi, non tanto per la direttiva in sè di disporre il prelievo della quota di lire 350 anche nelle Regioni a statuto speciale, quanto per il significato che essi assumono nel contesto degli atti, anche successivi, che é complessivamente tale da dare fondamento alla doglianza della Regione, secondo la quale viene negato quanto ad essa dovuto. Diniego, come nota la ricorrente, ormai suffragato da vari elementi desumibili, oltre che dagli atti impugnati, da quelli ulteriormente prodotti nel corso del giudizio, tra cui i prospetti dell'Ufficio tecnico di finanza di Cagliari (a partire dalla nota 3 marzo 1997) e i prospetti della Ragioneria provinciale dello Stato di Sassari (a partire dalle note 6 febbraio 1997), dai quali le spettanze della Regione Sardegna risultano conteggiate secondo i criteri di cui si duole la ricorrente.

L'Avvocatura dello Stato, per avvalorare la sua tesi che l'integrale corresponsione di quanto dovuto avverrebbe comunque in un secondo momento, ha depositato una lettera del Ministero del tesoro (prot. n. 26561 del 16 aprile 1997), dalla quale risulta che, nell'ambito del "meccanismo di acconti per l'esercizio in corso e di saldi conteggiati a consuntivo sull'effettivo gettito riscosso nel territorio", si "terrà conto anche della quota di accisa...conteggiata separatamente e affluita sull'apposita contabilità speciale, ai sensi del disposto di cui all'art. 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549". Ora, a parte il non incontrovertibile significato di tale lettera, sta di fatto che la stessa, anche a volerla intendere in senso favorevole alla ricorrente, non espone, salvo l'accenno al futuro conguaglio, alcun plausibile motivo atto a validamente giustificare il ritardo nella corresponsione di quanto dovuto alla Regione Sardegna. Ben più significativa appare, invece, la documentazione prodotta in udienza da quest'ultima (e cioé la nota della Direzione regionale delle entrate per la Sardegna - sezione staccata di Sassari, prot. n. 2206 del 4 marzo 1998), dalla quale risultano i dati relativi al "fabbisogno definitivo" della quota di imposta di fabbricazione per il 1996; dati calcolati, per l'appunto, con lo scomputo e il recupero, a carico della Regione stessa, dell'importo derivante dalla legge n. 549 del 1995.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta allo Stato negare alla Regione Sardegna la corresponsione dei nove decimi dell'intera accisa percetta nel territorio della stessa Regione sulla benzina (codice NC 2710 00 26, 2710 00 34 e 2710 00 36) e sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) per autotrazione e, conseguentemente, annulla gli atti che hanno dato luogo a conflitto, nella parte in cui comportano detto diniego.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Massimo VARI

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1998.