ORDINANZA N.230
ANNO 1998
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
- Dott. Renato GRANATA, Presidente
- Prof. Giuliano VASSALLI
- Prof. Francesco GUIZZI
- Prof. Cesare MIRABELLI
- Avv. Massimo VARI
- Dott. Cesare RUPERTO
- Dott. Riccardo CHIEPPA
- Prof. Valerio ONIDA
- Prof. Carlo MEZZANOTTE
- Avv. Fernanda CONTRI
- Prof. Guido NEPPI MODONA
- Prof. Annibale MARINI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 311 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 4 agosto 1997 dal Giudice di pace di Stradella nel procedimento civile vertente tra Paolillo Bruno e Gragnani Pietro ed altra, iscritta al n. 675 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell’anno 1997.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1998 il Giudice relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile il Giudice di pace di Stradella, con ordinanza emessa il 4 agosto 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 311 del codice di procedura civile, come sostituito dall’art. 22 della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nella parte in cui estende al procedimento innanzi al giudice di pace le norme relative al procedimento davanti al tribunale, tra le quali, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 270 e 271 del medesimo codice;
che il rimettente premette in fatto che nel giudizio a quo il terzo chiamato in causa iussu iudicis ha eccepito la nullità dell’atto di chiamata in causa, effettuata dall’attore con la notifica del verbale di udienza e della vocatio in ius, per la mancata indicazione o, comunque, per l’incertezza del motivo del contendere e dell’oggetto della domanda, chiedendo la cancellazione della causa dal ruolo, ex art. 270 cod. proc. civ., per la radicale inesistenza dell’atto di chiamata in causa;
che il rimettente richiama, per discostarsi dall’interpretazione in essa contenuta, la sentenza n. 154 del 1997, con la quale questa Corte, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 318 e 164 cod. proc. civ., ha affermato che il procedimento innanzi al giudice di pace é caratterizzato dalla massima semplificazione delle forme e che pertanto rispetto ad esso sono incompatibili e, quindi, non operano le preclusioni e le decadenze previste nel rito davanti al tribunale;
che, tuttavia, secondo il diverso orientamento espresso dalla Corte di cassazione - peraltro anteriormente alla riforma - e condiviso dal giudice a quo, il giudizio di equità continua ad essere retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale e nei giudizi davanti al pretore sono applicabili tutte le norme che disciplinano il procedimento innanzi al tribunale, ad eccezione di quelle incompatibili con la struttura del procedimento davanti al giudice monocratico;
che, ad avviso del rimettente, il giudizio di compatibilità delle norme relative al procedimento davanti al tribunale dovrebbe eseguirsi con riferimento "alla struttura monocratica del giudice di pace", come sostiene la Cassazione, non già alla struttura semplificata del rito;
che comunque verrebbe a crearsi un paradosso, in quanto il giudice di pace, nonostante la struttura semplificata del rito, é obbligato a verificare, in forza del rinvio contenuto nell’art. 311 cod. proc. civ., la compatibilità e la conseguente applicabilità al rito "speciale" delle norme del rito "ordinario", ovvero a porsi la questione circa la "stretta interpretazione da dare alle disposizioni speciali previste espressamente per il rito speciale in deroga alle norme generali relative al rito ordinario";
che, a parere del giudice a quo, gli artt. 316-319 cod. proc. civ. sono norme che fanno eccezione alla regola generale e, come tali, sono di stretta interpretazione, con la conseguenza che il procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non é espressamente regolato, deve ritenersi disciplinato dalle norme relative al procedimento innanzi al tribunale, tra le quali, in particolare, quelle di cui agli artt. 270, 163, 163-bis, 164, 271, 166 e 167, del tutto compatibili con la struttura monocratica del giudice di pace;
che, tuttavia, verrebbero così aggravate, anzichè eliminate o attenuate, le difficoltà processuali che le parti e il giudice già incontrano nell’affrontare il formalismo del procedimento davanti al tribunale;
che é intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura della Stato, concludendo per l’infondatezza della questione;
che, a parere della difesa erariale, non può condividersi la premessa interpretativa del giudice rimettente circa la portata del rinvio contenuto nell’art. 311 cod. proc. civ., in quanto non é sufficientemente considerato che il procedimento innanzi al giudice di pace si caratterizza per la sua estrema semplicità soprattutto in relazione alle modalità di introduzione del giudizio;
che, in particolare, poichè innanzi al giudice di pace la domanda introduttiva può proporsi anche verbalmente, ai sensi dell’art. 316, secondo comma, cod. proc. civ., appare evidente come le disposizioni relative alle tecniche introduttive del giudizio davanti al tribunale, che assoggettano a rigorose preclusioni domande, eccezioni e istanze probatorie, siano complessivamente inapplicabili al rito innanzi al giudice di pace;
che, inoltre, sarebbe illogico e contraddittorio nel rito in questione consentire all’attore l’instaurazione del giudizio mediante la notifica del verbale di udienza e della vocatio in ius ed imporre invece per la chiamata in causa di un terzo le rigorose formalità cui é sottoposta la citazione nel giudizio innanzi al tribunale.
Considerato che il legislatore ha tratteggiato le linee generali del procedimento innanzi al giudice di pace nelle disposizioni di cui agli artt. 316-322 cod. proc. civ., dalle quali emerge la volontà di attuare un processo diverso da quelli che si svolgono dinanzi al tribunale e al pretore;
che nelle relazioni al Senato sui vari disegni di legge concernenti la istituzione del giudice di pace si sottolineava infatti la opportunità di "un processo estremamente semplificato" (relazione al disegno di legge n. 1286 d’iniziativa dei senatori Macis e altri, comunicato alla Presidenza il 4 agosto 1988) ovvero la previsione di norme volte a introdurre "una rilevante semplificazione rispetto alla trattazione ordinaria" (relazione al disegno di legge n. 1605, presentato dal Ministro di grazia e giustizia e comunicato alla Presidenza il 17 febbraio 1989);
che la semplificazione di cui si é voluto permeare lo schema procedimentale in oggetto trova puntuale riscontro in quelle norme nelle quali é del tutto assente il rigore del sistema preclusivo previsto in relazione agli atti introduttivi del giudizio innanzi al tribunale;
che le peculiarità della disciplina del procedimento innanzi al giudice di pace sono così accentuate da impedire un’automatica e generalizzata applicabilità ad esso delle norme del procedimento davanti al tribunale;
che infatti l’art. 311 cod. proc. civ., per tutto ciò che non é espressamente regolato, dispone un rinvio alle norme del procedimento davanti al tribunale, solo in quanto applicabili;
che il criterio per determinare l’operatività di quelle norme nel procedimento innanzi al giudice di pace risiede nella "struttura semplificata del rito", con la quale é evidentemente incompatibile il regime di preclusioni e decadenze che caratterizza invece il procedimento innanzi al tribunale (sentenza n. 154 del 1997);
che, contrariamente a quanto affermato dal rimettente, la struttura monocratica o collegiale dell’organo giudicante non può costituire elemento di discrimine circa l’applicabilità delle norme del procedimento davanti al tribunale, poichè per effetto sia dell’attribuzione al giudice istruttore in funzione di giudice unico di tutti i poteri del collegio, ex art. 88 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sia della successiva istituzione del giudice unico di primo grado, ai sensi del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, tale distinzione, al di fuori di specifiche e tassative ipotesi, non esiste più nell’ordinamento;
che la diversità tra il procedimento innanzi al tribunale e quello innanzi al giudice di pace non risiede quindi nella differente composizione dell’organo giudicante, bensì negli elementi tipici di ciascuno dei due riti, il primo dei quali improntato ad un maggior rigore e ad un più accentuato formalismo, mentre l’altro caratterizzato da un notevole grado di elasticità e dalla massima semplificazione delle forme;
che quindi é palesemente erroneo il presupposto da cui deriva il dubbio di costituzionalità prospettato dal giudice a quo, che afferma l’automatica estensione delle norme del procedimento davanti al tribunale, solo che esse siano compatibili con la struttura monocratica del giudice di pace;
che le lamentate difficoltà processuali derivanti dal formalismo del procedimento davanti al tribunale, le quali, ad avviso del rimettente, sarebbero aggravate nel rito innanzi al giudice di pace da "logomachie soggettivistiche" sulla compatibilità e conseguente applicabilità al rito speciale delle norme del rito ordinario, non possono in alcun modo ritenersi sussistenti, ove si consideri che la maggiore professionalità tecnica del giudice di pace rispetto al conciliatore, quale risulta dall’ampiezza delle competenze attribuite al medesimo, dalla prescrizione di più specifici e rigorosi requisiti per la nomina e dalla necessità che di regola le parti stiano in giudizio con il ministero e l’assistenza di un difensore (sentenza n. 150 del 1993), dovrebbe consentire al medesimo giudice di pace la individuazione delle norme processuali applicabili a quel rito, mediante una semplice ed agevole attività interpretativa;
che la questione sollevata si appalesa quindi manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 311 del codice di procedura civile, come sostituito dall’art. 22 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Stradella con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1998.
Presidente: Renato GRANATA
Redattore: Fernanda CONTRI
Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.