Ordinanza n. 223/98

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ORDINANZA N.223

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO               

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 403 (recte : 402), comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) nella parte in cui rinvia all’art. 2, numero 2, ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) promosso con ordinanza emessa il 6 giugno 1997 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina sul ricorso proposto da Calcabrina Olga contro il Ministero della pubblica istruzione ed altro, iscritta al n. 777 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell’anno 1997.

Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il Giudice relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un giudizio per l’annullamento del provvedimento di esclusione dal concorso magistrale bandito con d.m. 20 dicembre 1994, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione di Latina, con ordinanza emessa il 13 agosto 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 34 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 403 (recte : 402) comma 4, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado)nella parte in cui rinvia all’art. 2, numero 2, ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);

che le norme sono sospettate d’illegittimità costituzionale nella parte in cui si richiama, per quanto concerne i concorsi per il reclutamento nelle scuole statali, il limite di età minimo del compimento del diciottesimo anno di età, da possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda di ammissione al concorso, ordinariamente prescritto per l’accesso agli impieghi civili dello Stato;

che, a parere del giudice a quo, le norme impugnate si pongono in contrasto con l’art. 3 e 97 della Costituzione in quanto del tutto irrazionalmente, senza il rispetto del canone di imparzialità dell’amministrazione, viene richiesto per la partecipazione al concorso lo stesso requisito del raggiungimento della maggiore età riferito all’effettiva costituzione del rapporto di pubblico impiego, violando, altresì, oltre il diritto all’inserimento nel lavoro di cui all’art. 4 della Costituzione, il principio recato dall’art. 34 della Costituzione dal momento che si procrastina l’ingresso nel pubblico impiego a colui il quale abbia conseguito, in conformità all’ordinamento scolastico e nei termini di legge, il titolo di studio specifico;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l’infondatezza della questione richiamandosi alla sentenza n. 466 del 1997 di questa Corte ed alle argomentazioni ivi svolte per contrastare le pressochè identiche prospettazioni del Tribunale amministrativo della Sicilia.

Considerato che questa Corte ha già dichiarato non fondate le medesime questioni, osservando che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti per l’accesso ai pubblici impieghi e che, al fine di coniugare uniformità di trattamento e semplificazione nella verifica, non é irragionevole la previsione di un riferimento temporale uniforme per la data di possesso dei requisiti per l’accesso a pubblico concorso;

che va del pari esclusa la violazione dell’art. 34 della Costituzione in considerazione della estraneità della materia rispetto ai requisiti di età per l’accesso ai concorsi pubblici, in quanto il possesso del titolo di studio richiesto non esclude che il legislatore possa prescrivere altri "requisiti stabiliti dalla legge" (art. 51 della Costituzione);

che non é irragionevole che il legislatore per il perseguimento del buon andamento dell’amministrazione e per le esigenze delle sfere di responsabilità proprie di chi esercita una pubblica funzione (art. 97, primo e secondo comma, della Costituzione) pretenda una "compiuta maturità in un settore delicato come l’insegnamento nella scuola pubblica";

che il giudice a quo non propone ulteriori argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati o comunque tali da indurre ad un diverso scrutinio di costituzionalità;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 403 (recte : 402), comma 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), nella parte in cui rinvia all’art. 2, numero 2, ultimo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4, 34, 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1° giugno 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Riccardo CHIEPPA

Depositata in cancelleria il 19 giugno 1998.