Ordinanza n. 201/98

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ORDINANZA N.201

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott.   Renato GRANATA, Presidente

- Prof.    Giuliano VASSALLI

- Prof.    Francesco GUIZZI               

- Prof.    Cesare MIRABELLI            

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO               

- Avv.    Massimo VARI                     

- Dott.   Cesare RUPERTO                

- Dott.   Riccardo CHIEPPA             

- Prof.    Gustavo ZAGREBELSKY              

- Prof.    Valerio ONIDA                    

- Prof.    Carlo MEZZANOTTE                     

- Avv.    Fernanda CONTRI               

- Prof.    Guido NEPPI MODONA                

- Prof.    Piero Alberto CAPOTOSTI 

- Prof. Annibale MARINI "

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 6, 13, comma 4, 18, comma 1, lettera n), art. 22, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", e degli artt. 1, 13, 17, 18, 22, commi 9 e 11, 23, comma 5, 26, 27,28,29,30, 31, 32, 33, 41,comma 1, 42, comma 5, e 57, comma 1, dello stesso decreto legislativo promossi rispettivamente con ricorso della Regione Toscana, notificato il 14 marzo 1997, depositato il 24 successivo, e della Regione Lazio, notificato il 17 marzo 1997, depositato in cancelleria il 26 successivo, iscritti ai nn. 27 e 28 del registro ricorsi 1997.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 24 febbraio 1998 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni, per la Regione Toscana, Massimo Luciani per la Regione Lazio e l’Avvocato dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Toscana ha sollevato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, come attuati dagli artt. 80 e 101 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma 6, 13, comma 4, 18, comma 1, lettera n), 22, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156 CEE sui rifiuti, 91/689 CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62 CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);

che, in particolare, gli artt. 5, comma 6, e 13, comma 4, del predetto d.lgs. n. 22 del 1997, sono impugnati nella parte in cui subordinano, rispettivamente, l’autorizzazione regionale allo smaltimento in discarica e la emanazione di ordinanze regionali contingibili ed urgenti oltre i termini consentiti, alla obbligatoria intesa con il Ministro dell’ambiente; l’art. 18, comma 1, lettera n), nella parte in cui non prevede la partecipazione regionale nella determinazione degli interventi di bonifica di interesse nazionale; infine, l’art. 22, comma 9, nella parte in cui dispone che, nel caso in cui le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti nel piano regionale di gestione dei rifiuti, il potere sostitutivo sia esercitato dal Ministro dell’ambiente;

che anche la Regione Lazio, con ricorso regolarmente notificato e depositato, ha censurato numerose disposizioni del d.lgs. n. 22 del 1997;

che, in particolare, la predetta ricorrente ha lamentato il contrasto dell’art. 1 del più volte menzionato d.lgs. n. 22 del 1997 con gli artt. 3, 5, 115 e 117 della Costituzione, anche in relazione all’art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1977, per la illegittima limitazione della potestà legislativa regionale;

che oggetto di censura é, altresì, l’art. 13 del d.lgs. n. 22, per il vulnus agli artt. 3, 5, 76, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 27-34 del d.P.R. n. 616 del 1977 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per l’attribuzione al Presidente della Provincia, del potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti;

che nel ricorso si lamenta ancora la violazione degli artt. 3, 4, 76, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 38 della legge n. 146 del 1994, 101 e 102 del d.P.R. n. 616 del 1977, ad opera dell’art. 18 del d.lgs. n. 22 del 1997, che riserverebbe allo Stato numerose competenze, non necessariamente collegate con la tutela di esigenze unitarie;

che sono, altresì, sospettati di illegittimità gli artt. 17, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 del d.lgs. n. 22 per violazione degli artt. 3, 5, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione all’art. 6 del d.P.R. n. 616 del 1997 e all’art. 3 del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, in quanto conterrebbero una serie di disposizioni di dettaglio che si imporrebbero alle Regioni; mentre il comma 7 del citato art. 17 violerebbe, altresì, gli artt. 76 e 128 della Costituzione, e l’art. 27, comma 5, si porrebbe in contrasto, oltre che con i parametri già indicati, con l’art. 123 della Costituzione;

che, sempre in riferimento agli artt. 3, 4, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, viene altresì sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 22, comma 9, che attribuisce al Ministro dell’ambiente poteri sostitutivi nei confronti delle autorità competenti alla realizzazione degli interventi previsti nei piani regionali per la gestione dei rifiuti; nonchè del comma 11 dello stesso art. 22, che prevede la stipulazione, da parte dei produttori, di accordi di programma, per la realizzazione di impianti per il recupero di rifiuti urbani all’interno di insediamenti industriali già esistenti, con il Ministro dell’ambiente di concerto con quello dell’industria e d’intesa con la Regione;

che, alla stregua dei predetti parametri, oltre che degli artt. 76 e 128 della Costituzione, anche in relazione all’art. 3, comma 3, della legge n. 142 del 1990 e all’art. 38 della legge n. 146 del 1994, viene censurato l’art. 23, comma 5, che attribuisce alle Province la disciplina della cooperazione tra enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale (di regola la Provincia), al fine della gestione dei rifiuti urbani;

che l’art. 26 del d.lgs. n. 22 del 1997 é ritenuto in contrasto con gli artt. 3, 4, 76, 97, 115, 117 e 118 della Costituzione, anche in relazione agli artt. 101 e 102 del d.P.R. n. 616 del 1977 e all’art. 38 della legge n. 146 del 1994, in quanto istituisce un "osservatorio nazionale sui rifiuti", al quale vengono affidate competenze normative, programmatorie di controllo e vigilanza, senza che di esso faccia parte alcuna rappresentante regionale;

che, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, anche in relazione agli artt. 101 e 102 del d.P.R. n. 616 del 1977, all’art. 27 della legge n. 142 del 1990, e all’art. 43 della legge n. 52 del 1996, la Regione Lazio impugna, altresì, l’art. 41, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 1997 che istituisce il CONAI, Consorzio nazionale imballaggi;

che anche l’art. 42, comma 5, che dispone che i piani regionali di gestione dei rifiuti siano integrati con un apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi, in attuazione della disciplina contenuta nel programma generale di prevenzione e gestione degli imballaggi e rifiuti di imballaggio, elaborato dal CONAI, recherebbe vulnus alla predette norme costituzionali;

che, infine, viene censurato l’art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 22 del 1997 per contrasto con gli stessi parametri, nella parte in cui dispone che le vigenti norme regolamentari e tecniche sulla raccolta, sul trasporto e lo smaltimento dei rifiuti continuano ad applicarsi sino all’adozione della nuova normativa tecnica prevista dal decreto e che, a tal fine, "ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi", in violazione, altresì, dell’art. 11 della Costituzione, in quanto si determinerebbe una deroga, non consentita dal diritto comunitario, al regime normativo di classificazione dei rifiuti;

che in entrambi i giudizi si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell’Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la infondatezza dei ricorsi.

Considerato che, avendo i due ricorsi ad oggetto disposizioni identiche o comunque contenute nello stesso decreto legislativo, censurate per ragioni sostanzialmente coincidenti, i relativi giudizi vanno riuniti e decisi con unica pronuncia;

che dapprima la Regione Toscana, quindi anche la Regione Lazio, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio, hanno dichiarato di rinunciare ai rispettivi ricorsi;

che le rinunce sono state regolarmente accettate dall’Avvocatura generale dello Stato;

che la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa accettazione, comporta, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l’estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara estinto per rinuncia il processo relativo ai ricorsi indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998. 

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Riccardo CHIEPPA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.