Ordinanza n. 181/98

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ORDINANZA N.181

ANNO 1998

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

- Dott. Renato GRANATA, Presidente

- Prof. Giuliano VASSALLI

- Prof. Francesco GUIZZI

- Prof. Cesare MIRABELLI

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO

- Avv. Massimo VARI

- Dott. Cesare RUPERTO

- Dott. Riccardo CHIEPPA

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

- Prof. Valerio ONIDA

- Prof. Carlo MEZZANOTTE

- Avv. Fernanda CONTRI

- Prof. Guido NEPPI MODONA

- Prof. Piero Alberto CAPOTOSTI

- Prof. Annibale MARINI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), promossi con due ordinanze emesse il 30 luglio 1997 dal Pretore di Foggia, sezione distaccata di Orta Nova, nel procedimento di esecuzione penale nei confronti di Nobili Giovanni e di Cortese Pasquale, iscritte ai nn. 759 e 760 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell’anno 1997.

  Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

  udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1998 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

  Ritenuto che in un procedimento in materia di esecuzione penale, all’udienza camerale del 17 luglio 1997, davanti al Pretore di Foggia, sezione distaccata di Orta Nova, compariva quale pubblico ministero un uditore giudiziario con più di quattro mesi di tirocinio, il quale sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui non consentono ai soggetti indicati nell’art. 72 di svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze in camera di consiglio, quale quella in corso ai sensi dell’art. 666 del codice di procedura penale;

  che, in forza della seconda disposizione censurata, a costoro sarebbe dato di svolgere le funzioni della pubblica accusa nelle udienze di convalida dell’arresto e del fermo, ma non nelle camerali, mentre in queste, sarebbe consentito ai vice pretori onorari di svolgere, in ragione degli artt. 32 e 34 dello stesso decreto, le funzioni giudicanti;

  che il difensore dell’imputato non eccepiva alcunchè e il Pretore, con ordinanza del 30 luglio 1997, sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dei predetti artt. 71 e 72 del regio decreto n. 12 del 1941;

  che, secondo quanto osservato dal rimettente, la questione di costituzionalità sarebbe rilevante nel giudizio a quo, perchè dalla sua definizione dipenderebbe l’ulteriore iter processuale, essendo comparso in udienza camerale, per sostenere le richieste della pubblica accusa, un uditore giudiziario con più di quattro mesi di tirocinio;

  che, infatti, se egli adottasse la decisione sulla base della requisitoria del pubblico ministero comparso in udienza andrebbe incontro a una pronuncia affetta da nullità di ordine generale a regime intermedio, rilevabile d’ufficio, ai sensi degli artt. 178, lettera b), seconda parte, e 180 del codice di procedura penale;

  che, con riguardo alla non manifesta infondatezza della questione, il rimettente osserva come la disciplina restrittiva, adottata dagli artt. 71 e 72 censurati, contrasti con quella più ampia consentita ai vice pretori onorari dagli artt. 32, 33 e 34 della legge di ordinamento giudiziario;

  che tali ultime disposizioni, nel regolare le attribuzioni dei giudici onorari non opererebbero alcuna distinzione fra le funzioni loro assegnabili, con la conseguenza di rendere possibile la partecipazione all’udienza di esecuzione di un magistrato onorario, nella veste di pretore, mentre quella di pubblico ministero sarebbe preclusa non soltanto ai vice procuratori onorari, ma anche agli uditori giudiziari con più di quattro mesi di tirocinio;

  che si paleserebbe, dunque, una diversità di disciplina del tutto irragionevole e perciò in contrasto con l’art. 3 della Costituzione;

  che se le udienze di esecuzione penale possono essere presiedute da vice pretori onorari, sia pure all’uopo delegati, si deve concludere che la materia non presenta un livello di delicatezza o tecnicità tale da comportare, in quello stesso contesto, l’esclusione dalle funzioni di pubblico ministero delle figure elencate nel censurato articolo 72;

  che si profilerebbe, altresì, una violazione dell’art. 97 della Costituzione, in quanto tali preclusioni lederebbero il canone di buon andamento dell’amministrazione giudiziaria, atteso che per la partecipazione alle udienze camerali si devono "distogliere" dallo svolgimento di lavori più urgenti e importanti, come le attività di indagine, i magistrati addetti alle procure della Repubblica presso le preture;

  che l’illegittimità costituzionale della disposizione troverebbe fondamento nella giurisdizione della Corte di cassazione che ha affermato la tassatività delle attività elencate nell’art. 72 e, pertanto, ha posto il divieto di una interpretazione estensiva;

  che, del resto, l’art. 4, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, nel determinare le indennità da attribuire ai vice pretori onorari, terrebbe distinte le udienze camerali dalle altre, specificando che spettano loro anche nel primo caso, mentre tale previsione mancherebbe per i vice procuratori onorari;

  che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, concludendo per l’inammissibilità o l’infondatezza;

  che l’Avvocatura prospetta un'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza;

  che il dubbio sollevato dal rimettente non atterrebbe, infatti, a una questione di costituzionalità, ma a un vizio processuale derivante dalla difettosa composizione degli organi giudiziari, fonte di nullità per le pronunce del giudice a quo, ivi compresa la stessa ordinanza di rimessione;

  che la Corte, in caso contrario, deciderebbe su una rimessione viziata da nullità per "irregolare composizione dell’organo rimettente";

  che, nel merito, la questione sarebbe infondata, perchè il principio di eguaglianza sarebbe applicabile solo in presenza di situazioni omogenee da regolare in modo uniforme e coerente, e non quando - come nella specie - le situazioni differiscono fra loro per aspetti particolari;

  che alla base della pronuncia di infondatezza vi sarebbe la sostanziale differenza fra l’esercizio di funzioni giudicanti e requirenti, mentre la figura del vice pretore onorario non potrebbe costituire idoneo tertium comparationis per disciplinare quella dei vice procuratori onorari;

  che, del pari, sarebbe infondata la denuncia ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, per l’ampia discrezionalità riservata al legislatore nell’individuare le funzioni che possono essere delegate a magistrati diversi da quelli addetti all’ufficio di procura.

  Considerato che viene all’esame della Corte, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), nella parte in cui non consentono ai soggetti indicati nell’art. 72 di svolgere le funzioni di pubblico ministero nelle udienze in camera di consiglio, questione sollevata nei medesimi termini con due ordinanze di rimessione dello stesso pretore;

  che, per l’identità della questione, i due giudizi vanno riuniti;

  che, nel merito, la questione é manifestamente infondata, poichè l’ordinanza, da un lato, qualifica come "sottrazione" a più importanti compiti quelle che sono funzioni istituzionali di rango non inferiore alle altre e, da un altro, invoca la comparazione fra le funzioni giudicanti attribuite ai magistrati onorari, in base all’art. 106, secondo comma, della Costituzione, e quelle requirenti, che non hanno analoga valorizzazione costituzionale.

  Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

  riuniti i giudizi,

  dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Foggia - sezione distaccata di Orta Nova - con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 8 maggio 1998.

Presidente: Renato GRANATA

Redattore: Francesco GUIZZI

Depositata in cancelleria il 20 maggio 1998.